CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19277 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AN nato a [...] il [...] - avverso l'ordinanza del 17/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di Napoli sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19277 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 23/04/2026 RITENUTO IN FATTO IN AN, nella qualità di amministratore unico della FELICE CONSERVE srl, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare, proposto dalla predetta nella medesima qualità (in difetto di procura speciale), avverso il provvedimento con cui il GIP presso il tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del 16 settembre 2015 avente ad oggetto una struttura metallica installata presso lo stabilimento della FELICE CONSERVE srl. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare, avendo il Tribunale escluso la legittimazione della ricorrente sul rilievo del difetto della titolarità formale del bene e della mancanza di procura speciale, senza considerare la sua posizione di soggetto direttamente attinto dal sequestro e di custode giudiziario del compendio sequestrato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge poiché, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte a sezioni unite, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della ricorrente, correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mera apparenza della motivazione svolta con riferimento alla carenza di legittimazione ed interesse della ricorrente. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli. $ CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 In via pregiudiziale, si osserva che la ricorrente propone ricorso per cassazione non quale indagata, bensì quale legale rappresentante della società FELICE CONSERVE srl, soggetto terzo portatore di istanze di tipo civilistico. Sul punto si compie rinvio al consolidato orientamento della corte, per il quale i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente società, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale», 2 analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Tuttavia, al ricorso non risulta allegata la prescritta procura speciale, e dalla consultazione degli atti, ai limitati fini della relativa verifica, risulta solo una nomina del difensore sottoscritta in proprio dalla FI AN, quale indagata, recante la data dell'8 ottobre 2025. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale: tale causa di inammissibilità esime questa Corte dall'esame delle ulteriori censure proposte. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19277 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 23/04/2026 RITENUTO IN FATTO IN AN, nella qualità di amministratore unico della FELICE CONSERVE srl, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare, proposto dalla predetta nella medesima qualità (in difetto di procura speciale), avverso il provvedimento con cui il GIP presso il tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del 16 settembre 2015 avente ad oggetto una struttura metallica installata presso lo stabilimento della FELICE CONSERVE srl. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare, avendo il Tribunale escluso la legittimazione della ricorrente sul rilievo del difetto della titolarità formale del bene e della mancanza di procura speciale, senza considerare la sua posizione di soggetto direttamente attinto dal sequestro e di custode giudiziario del compendio sequestrato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge poiché, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte a sezioni unite, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della ricorrente, correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mera apparenza della motivazione svolta con riferimento alla carenza di legittimazione ed interesse della ricorrente. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli. $ CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 In via pregiudiziale, si osserva che la ricorrente propone ricorso per cassazione non quale indagata, bensì quale legale rappresentante della società FELICE CONSERVE srl, soggetto terzo portatore di istanze di tipo civilistico. Sul punto si compie rinvio al consolidato orientamento della corte, per il quale i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente società, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale», 2 analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Tuttavia, al ricorso non risulta allegata la prescritta procura speciale, e dalla consultazione degli atti, ai limitati fini della relativa verifica, risulta solo una nomina del difensore sottoscritta in proprio dalla FI AN, quale indagata, recante la data dell'8 ottobre 2025. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale: tale causa di inammissibilità esime questa Corte dall'esame delle ulteriori censure proposte. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026