Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19277
CASS
Sentenza 27 maggio 2026

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  • Rigettato
    Interesse concreto ed attuale della ricorrente

    La Corte ha ritenuto che la causa di inammissibilità per difetto di procura speciale esima dall'esame delle ulteriori censure proposte.

  • Rigettato
    Apparenza della motivazione sulla carenza di legittimazione ed interesse

    La Corte ha ritenuto che la causa di inammissibilità per difetto di procura speciale esima dall'esame delle ulteriori censure proposte.

  • Inammissibile
    Legittimazione della ricorrente

    La ricorrente propone ricorso per cassazione non quale indagata, bensì quale legale rappresentante della società FELICE CONSERVE srl, soggetto terzo portatore di istanze di tipo civilistico. Sul punto si compie rinvio al consolidato orientamento della corte, per il quale i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente società, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale», analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. Tuttavia, al ricorso non risulta allegata la prescritta procura speciale, e dalla consultazione degli atti, ai limitati fini della relativa verifica, risulta solo una nomina del difensore sottoscritta in proprio dalla FI AN, quale indagata, recante la data dell'8 ottobre 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19277
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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