Sentenza 5 giugno 1999
Massime • 1
È inammissibile l'appello proposto dal curatore del fallimento di una società in accomandita semplice (e non dal curatore del fallimento personale del socio accomandatario, anch'egli dichiarato fallito in estensione) avverso la sentenza di primo grado resa in un giudizio instaurato dal socio accomandatario in epoca anteriore al suo fallimento (dichiarato nelle more tra la pubblicazione della detta sentenza e l'atto di impugnazione della curatela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1999, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Società SPORT ITALIA a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 9/11, presso l'avv. Stefania Votano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. UD Marino di Milano
- ricorrente -
contro
Fallimento della s.a.s. NN di IN UD & c. - Fallimento personale NN UD, in persona del curatore di entrambi dr. Edoardo Lagomarsino, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza di Trevi 86, presso l'avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Carlo Rossello di Genova
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 286 del 13.5.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.3.99 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Votano per la ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto, Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29.2.92 NN UD conveniva innanzi al Tribunale di Genova la s.r.l. SPORT ITALIA sull'assunto di avere ad essa mutuato la somma di lire 10.000.000 (come da scrittura 20.10.86 redatta su carta intestata alla società e sottoscritta dal suo presidente p.t. Teresio Cassarino) ed alfine di ottenere la condanna alla restituzione, con accessori e spese. Costituitasi la società, e chiamato in causa il Cassarino (ad istanza della Sport Italia), nonché proposta dal IN domanda subordinata nei di lui confronti, il Tribunale di Genova con sentenza 12.12.95 rigettava la domanda. Avverso la sentenza proponeva appello il curatore del fallimento della s.a.s. NN (che il Tribunale di Genova con sentenza 15.12.94 aveva dichiarato fallito, così come fallito era stato dichiarato contestualmente ed in estensione il socio accomandatario, NN UD). La Corte di Genova, con sentenza 13.5.97, resa sull'appello del curatore del fallimento NN s.a.s. e ritualmente costituitasi l'appellata, soc. SPORTITALIA, in riforma della sentenza impugnata e, secondo la formula testuale del dispositivo, "..in accoglimento dell'appello proposto dal fallimento della s.a.s. NN e del socio accomandatario UD IN.." condannava la soc. PO in favore della predetta parte appellante al pagamento della somma di lire 10.000.000 oltre accessori ex art. 1224 cc dal 20.10.86 al saldo. Per la cassazione di tale sentenza notificata il 23.6.97 - ha proposto ricorso PO con atto del 6.10.97 fondato sue due mezzi. Si è costituito l'intimato curatore, per i due fallimenti, con atto 24.10.97. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la soc. PO censura, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 c.p.c., avendo la Corte di merito giudicato su di un appello proposto dal curatore del fallimento NN s.a.s. là dove in primo grado parte era stato solo UD NN e là dove, dopo il fallimento, legittimato ad impugnare sarebbe stato solo il curatore del suo fallimento personale.
A tale censura la controricorrente curatela obietta che: A) la questione non si può rilevare d'ufficio e, una volta decisa con insindacabile valutazione dal giudice del merito, non può essere sindacata dal giudice di legittimità; B) dalla lettura dell'appello e degli atti successivi, e dall'esame dell'autorizzazione del G.D. data per l'impugnazione al curatore del fallimento personale, si evincerebbe che in realtà l'impugnazione, al di là dell'erronea titolazione, proveniva dal curatore del fallimento del IN;
C) in ogni caso la legittimazione del fallimento della s.a.s. sarebbe radicata sul suo interesse ad impugnare la sentenza in favore della massa.
Con il secondo motivo, poi, la ricorrente società denunzia subordinata violazione dell'art. 75 c.p.c. per avere il curatore proposto l'impugnazione munito di una autorizzazione del G.D. rilasciata solo per il fallimento personale.
A tale censura la controricorrente curatela obietta che il denunziato vizio risulta comunque sanato dalla nuova autorizzazione rilasciata il 20.10.97 dal Giudice delegato.
Ad avviso del Collegio, certamente fondata la censura proposta con il primo mezzo (non condivisibili essendo le linee difensive proposte dalla controricorrente a sostegno dell'errore commesso dai Giudici d'appello), e nella conseguente pronunzia rescindente restando assorbita la cognizione del secondo motivo, la pronunzia deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 3^ comma u.p. c.p.c. Venendo, dunque, all'esame delle questioni poste dal primo motivo, si osserva:
1. Alla odierna denunzia del vizio della sentenza impugnata - perché resa sull'appello di un soggetto processuale non legittimato ne' interessato alla sua proposizione - non fa ostacolo alcuna preclusione: è invero principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per il quale il difetto di legitimatio ad causam" può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sempreché sulla questione non si sia formato giudicato (cfr. "ex multis" Cass. 4763/98 - 11190/95 - 7279/95 - 3005/94). E certamente nella vicenda processuale che occupa nessuna preclusione all'odierno esame si è posta in termini di acquiescenza dell'appellata ad una esplicita affermazione dell'appellante, posto che la questione non è mai entrata nel dibattito processuale in sede d'appello (come risulta dalla consentita lettura degli atti) ed è stata soltanto "risolta" con l'apodittica - e qui censurata - pronunzia della Corte genovese (che, pronunziando in intestazione riferito alla sola curatela della s.a.s., ha condannato l'appellata al pagamento del dovuto in favore di entrambe le curatele).
2. Va, al proposito, precisato che la Corte territoriale non ha formulato ed esposto alcun argomento interpretativo dell'atto di appello dal quale poter ricavare la sua riferibilità anche al curatore del fallimento personale: non ha, cioè, come pretenderebbe l'odierna controricorrente, formulato alcuna insindacabile valutazione dell'atto idonea a sostenere l'ipotesi di un mero errore di formulazione dell'intestazione da parte del curatore dei due fallimenti (cass. 4763/98 - 7850/96 - 1389/94 - 2333/93). La Corte ha, puramente e semplicemente, ed in totale contraddizione con quanto esposto in intestazione della pronunzia, riferito in narrativa (pag. 4) che l'appello sarebbe provenuto dal fallimento della sas IN e del socio accomandatario: e senza altra proposizione ne' tampoco valutazione ha condannato l'appellata a pagare a favore della così individuata parte appellante le somme esposte.
3. E se nessuna insindacabile "valutazione" impedisce al Collegio di esaminare la questione posta dalla ricorrente PO, prendendo quindi diretta cognizione degli atti (come consentito dalla natura del vizio denunziato), è agevole constatare:
che l'atto d'appello era inequivocabilmente riferito alla sola curatela del fallimento della s.a.s. NN (CFR. l'intestazione, il punto 4 delle premesse, la chiusura a pag. 4, il mandato in calce rilasciato dal curatore);
che la comparsa di risposta era estesa in replica a tale posizione;
che solo e sempre la curatela del fallimento della s.a.s. era la parte per la quale il difensore a verbale prestava il suo ministero (cfr. verbale 30.5.96) e rassegnava le sue conclusioni (verb. 10.10.96);
che solo l'intestazione della conclusionale recava il riferimento al "fallimento IN UD".
4. Nè, si badi, a diverse conclusioni potrebbe indurre - come argomenta la controricorrente il curatela - il fatto che l'autorizzazione alla proposizione dell'appello venne dal G.D. rilasciata in favore del curatore del solo fallimento personale. Ed infatti l'autorizzazione di cui all'art.25 n. 6 L.F. non può ritenersi sostitutiva della procura rilasciata dal curatore al difensore: si tratta pervero di autorizzazione che la capacità processuale del curatore (art. 75 c.p.c.) e che, come tale, ben può intervenire successivamente con efficacia sanante "ex tunc", come più volte da questa Corte rammentato (cass. 4310/97 - 9035/95 - 2570/95 - 185/95), ditalché l'avere il curatore dei due fallimenti proposto l'impugnazione per il fallimento della società, pur avendo avuto autorizzazione per il fallimento personale del socio, resta un comportamento indotto da un errore che la disponibilità della diversa autorizzazione conferma (e non già esclude).
5. Quanto alla sostenuta possibilità che la stessa curatela del fallimento della s.a.s. avesse un interesse al recupero del credito a beneficio della massa attiva del fallimento personale del socio, quindi agendo in revocatoria, essa è certamente indubbia (cass. 969/98 e 10725/96) ma altrettanto palesemente inconferente nella vicenda in esame, ove l'interesse da accertare non è quello alla proposizione della domanda (tesa al conseguimento del credito) ma quello alla proposizione della impugnazione, interesse proprio della parte processuale soccombente in prime cure e del suo personale rappresentante, dopo che della prima sia stato dichiarato il fallimento.
Accolto il ricorso, cassata la sentenza senza rinvio (non potendo l'appellante curatela sociale proporre l'impugnazione ed in tal guisa proseguire il giudizio), le spese del giudizio d'appello e di quello di legittimità devono essere poste a carico della controricorrente curatela. A tanto si provvede in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione,
accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo;
cassa - senza rinvio - la sentenza impugnata e condanna la controricorrente curatela fallimentare alle spese in favore della ricorrente, determinate per il giudizio di legittimità in lire 120.000 per esborsi e lire 1.500.000 per onorari e per il giudizio di appello in complessive lire 3.200.000 (di cui lire 200.000 per esborsi e lire 3.000.000 per onorari).
Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1999