Art. 41. (Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione dell'indennita' di mensa ai fini pensionistici)
Il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376 , e' prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376 , e' prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.