Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
L'inosservanza del termine di dieci giorni nella notifica dell'avviso di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza determina una nullità a regime intermedio, che resta sanata, se non eccepita "in limine litis".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 16/03/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere N. 1583
3. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 43695/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) NI TO n. il 01.07.1976
avverso ordinanza del 31.10.1997 TRIB. SORV. MINORI di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 31/10/1997, il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Roma rigettava l'istanza di affidamento al servizio sociale, proposta da MI Toni, perché questi si era reso irreperibile ed aveva impedito i necessari accertamenti. Avverso la suddetta decisione è ricorso in Cassazione il difensore dell'interessato, eccependo che la notifica al MI, avvenuta con le forme prescritte per gli irreperibili, era stata tardiva, in quanto violava i termini previsti dall'art. 666 comma 3^ c.p.p. Motivi della decisione.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. È stato, infatti, eccepito che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato tardivamente notificato al MI in data 23/10/1997 e, quindi, meno di dieci giorni prima dell'udienza del 31/10/1997, con una palese violazione dell'art. 666 comma 3^ c.p.p., richiamato dall'art. 678 c.p.p. Tale censura non appare, però, accoglibile, poiché la violazione dei termini di notifica per l'interessato è una nullità di tipo intermedio, ed il sostituto in udienza dell'avv. Bason, difensore di fiducia dell'interessato e regolarmente citato, nulla ha eccepito.
Il rigetto del ricorso non comporta condanna alle spese, trattandosi di ricorrente minorenne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998