Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11814 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE BAVO8:14/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro } ferrovie Composta dagl Ill. S ri Magistrati: Dott Salvatore SENESE R.G.N. 292/01Presidente PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 25696 Dott. Mario Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Rep. • Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud.14/02/03 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIAGAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. ERRICO 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO VALADIER rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ALLEGRA, ANGELINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 23, presso lo studio in ROMA VIA SESTO RUFO - 2003 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
940 -1
- controricorrente -
. avverso la sentenza n. 25576/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/08/00 R.G.N. 89535/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato TOSI per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7 aprile 1993 al Pretore di Roma, ET ER esponeva di essere stato assunto dall'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato con la qualifica di macchinista il 10 aprile 1984; nel corso del rapporto di lavoro le mansioni e la qualifica erano state mantenute, anche quando, il Д 22 aprile 1985, aveva cessato il sevizio nel compartimento di Milano e lo aveva riassunto, a seguito della vincita di un concorso, nel compartimento di Bari, ove egli non aveva seguito corsi di formazione né superato periodi di prova. Per effetto del contratto collettivo 1987 1989 egli avrebbe dovuto essere promosso alla sesta categoria con decorrenza dal 10 aprile 1988, ossia dopo quattro anni di anzianità, e alla settima categoria con decorrenza dal 10 aprile 1992. Per contro l'Ente ferrovie dello Stato, succeduto alla Azienda, aveva fissato l'inizio dell'anzianità al superamento del concorso per il compartimento di Bari ed aveva di conseguenza postdatato le dette promozioni. Egli chiedeva perciò dichiararsi il suo diritto ad essere promosso nelle date sopra indicate e condannarsi l'Ente al pagamento delle differenze retributive. 3 Costituitasi la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 14 aprile 1994, riformata però con sentenza del 1° agosto 2000 dal Tribunale, il quale riteneva infondata la pretesa dell'ER, operando una distinzione fra progressione economica anzianità di carriera: la prima regolata ed dall'art. 16, quinto comma, 1. 6 febbraio 1979 n. 42, come sostituito dall'art. 2 1. 6 ottobre 1981 n. 564, che assicurava la conservazione del precedente trattamento economico in caso di vincita di un concorso pubblico da parte di lavoratore già dipendente dall'Azienda; la seconda disciplinata o c i r e d a P dall'art. 63 1. 26 marzo 1958 n. 425, che faceva “dall'ultimo decorrere l'anzianità di carriera provvedimento di nomina". E poiché l'art. 5, settimo comma, 1. 10 luglio 1984 n. 292 connetteva la progressione in carriera fra cui il passaggio alle categorie sesta e settima, pretese dallo all'anzianità, questa non poteva farsiER decorrere dal provvedimento di nomina nel Compartimento di Milano bensì dal successivo provvedimento del Compartimento di Bari. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'ER, mentre la s.p.a. Ferrovie dello Stato 4 resiste con controricorso, le cui argomentazioni vengono ripetute in una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 16 1. n. 42 del 1979, modif. dall'art. 2 1. n. 564 del 1981 e dell'art. 12 preleggi nonché vizi di motivazione, negando la concreta utilizzabilità della distinzione, operata dal Tribunale, fra progressione economica ed anzianità di carriera e perciò sostenendo che l'art. 5, settimo comma, 1. n. 292 del 1984 connette il passaggio dei ferrovieri dalla quinta alla sesta categoria sulla base dell'anzianità, comprendendo in questa il periodo trascorso nella medesima qualifica e mansione, ancorchè nel corso di esso il ferroviere sia passato da uno ad altro compartimento per vincita di un concorso. Errata sarebbe perciò la tesi del Tribunale, secondo cui la vincita del concorso ed il conseguente atto di nomina nel nuovo compartimento segnerebbe, ai fini della carriera se non ai fini economici, l'inizio di un nuovo periodo di cancellazione del periodo prece- anzianità e la dente. Il motivo è fondato. S La legge 10 luglio 1984 n. 292, dettando nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, classificò il personale in "categorie" (art. 1) ed i "profili" nell'ambito di ciascuna categoria (art. 3). L'art. 5 stabili poi nel settimo comma: "Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta avviene al compimento della anzianità minima di cinque anni". Non è controversa l'affermazione del ricor- rente, secondo cui il contratto collettivo per il 1987 1989 abbreviò il quinquennio di un anno. Tesi dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato è che il periodo di "anzianità minima” può essere vanificato dalla vincita di una concorso, per il trasferimento ad altro compartimento, per senza cambiare néeffetto del quale il ferroviere, categoria né profilo né mansioni, darebbe inizio ad un nuovo rapporto di lavoro, nel compartimento di nuova destinazione, con conseguente inizio di un nuovo periodo di computo dell'anzianità. Tesi recepita nella sentenza qui impugnata dal Tribunale, che parla di "rapporto di lavoro giuridicamente nuovo ed autonomo" e fa riferimento 6 all'art. 63 1. n. 425 del 1958, secondo cui l'anzianità di carriera decorre dall' "atto di nomina", tale dovendosi ritenere anche quello di nomina per effetto di concorso che comporti soltanto uno spostamento territoriale e nessun altro mutamento del rapporto di lavoro, né soggettivo né oggettivo. La tesi non è però persuasiva. Non è necessario verificare qui la fondatezza delle affermazioni del Tribunale secondo cui le vicende dell'anzianità di carriera del dipendente pubblico, qual era lo attuale ricorrente quando vinse il concorso in questione ossia quando l'Azienda delle ferrovie dello Stato non era stata ancora privatizzata, potevano essere diverse da quelle della progressione economica (di cui all'art. 16 1. n. 42 del 1979 come modificato dall'art. 2 1. n. 564 del 1981), о secondo cui sull'anzianità di carriera poteva influire anche il passaggio del lavoratore da una ad altra mansione O categoria o profilo o anche da altra amministrazione (cfr. art. 16 cit., quarto comma) a quella delle ferrovie, con conseguenti provvedimenti chiamati "atti di nomina", secondo l'espressione usata nell'art. 63 1. n. 425 del 1958. 7 Interessa qui rilevare che il semplice spostamento geografico del lavoratore ceteris paribus non comporta alcuna novazione del rapporto il consolidato di lavoro, onde deve confermarsi orientamento di questa Corte, secondo cui la anzianità minima necessaria per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendente- mente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine in compartimenti diversi (Cass. 7491, 2 18 giugno 1993 n. 6787, 8 luglio 1993 n. luglio 1994 n. 6283, marzo 1994 n. 2276, 18 settembre 1997 n. 9218, 4 novembre 1997 n. 10821, 29 marzo 1999 n. 3005). Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, deve osservarsi che l'affermazione della sentenza impugnata (pag. 4}, secondo cui vi fu "assenza di soluzione di continuità nella presta- zione lavorativa" non è contestata dalla società controricorrente, onde il punto non può più considerarsi controverso. Occorre invece, una volta 8 cassata la sentenza impugnata, rinviare ad altro collegio di merito la Corte d'appello dell'Aquila per il calcolo delle differenze retributive non ancora corrisposte. La stessa Corte provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila, anche per le spese. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2003 il Presidente: Il Cons. estensore: Jednico IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Oggi, 5 AGO. 2003 NCELLIERE A thave