Art. 7. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 7 della Legge 7 agosto 1997, n. 266
Articolo 6Articolo 8
Articolo 7 della Legge 7 agosto 1997, n. 266
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11 agosto 1997
11 agosto 1997
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