Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15621
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Sentenza 29 aprile 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica dell'estratto contumaciale

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando il provvedimento impugnato con rinvio. Ha affermato che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, che legittima la notifica al difensore, non è integrata da una assenza meramente temporanea del destinatario, occorrendo invece che tale assenza determini un'irreperibilità irreversibile. Nel caso di specie, il tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato era avvenuto circa due anni prima e era stato vano solo per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, non per l'estratto contumaciale.

  • Altro
    Mancanza di motivazione sulla domanda subordinata

    La questione della domanda subordinata di restituzione in termini è assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15621
    Data del deposito : 29 aprile 2026

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