Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2002, n. 11219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11219 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
ее00 61139 ORTE SUPR MA DICAS AIONE1 12 19 /02 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPO IT. SEZIONE QUINTA CIVILE sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Bruno Presidente R.G.N.15709/1998 SACCUCCI Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 28826 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Rel. - Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 27/02/2002 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi -pla Registro SENTENZA Accertamento - Termini - Proroga sul ricorso proposto da: ex Legge n. 413/1991 TT NI TT e SP IN, Portata. elettivamente domiciliati in Saviano (NA), P.zza OR, presso lo Studio dell'Avv. Erasmo Fuschillo che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso, ricorrenti
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei presso gli Uffici dell'Avvocatura Portoghesi n. 12, Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
6 8 0 1 - controricorrente Commissione Tributaria avverso la sentenza della Regionale di Roma Sez. 34 n. 46/34/98 dell'11-02-1998, depositata il 5-03-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto in Notaio Verde 22-04-1991, registrato a Sora il 10-05-1991 TT FF e ZA IA CA donavano a TT CA OR ed a ER DU un appezzamento di terreno con الله fabbricati, sito in località Selva delsoprastanti Comune di Balsorano. Dichiaravano un valore di L. 70.000.000 e chiedevano di potersi avvalere delle agevolazioni di cui all'art.12 della Legge n.154/1988. Avendo successivamente l'U.T.E. attribuito all'immobile la rendita catastale, l'Ufficio Registro di Sora, con avviso di liquidazione notificato il 17-08-1995, richiedeva le imposte dovute sulla base dell'accertata maggiore rendita. I donatari impugnavano tale atto eccependo la decadenza dell'Ufficio dall'esercizio del potere impositivo e l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Cassino, con sentenza n. 47/02/1996, accoglieva il relativo ricorso, dichiarando l'eccepita decadenza. L'appello dell'Ufficio, che deduceva la tempestività dell'accertamento, per essere rimasti sospesi i relativi termini sino a tutto il 31-12-1993, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la decisione in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 18-09-1998 i contribuenti hanno chiesto la cassazione della sentenza di appello prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del D. Legs. n. 346/1990 e 57 della Legge L'Amministrazione delle Finanze, con controricorso The n. 413/91. notificato il 18-11-1998, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo la TT censura l'impugnata decisione per violazione dell'art. 27 del D. Leg.vo n. 346/1990, e dell'art.57 comma 2 Legge n. 413/1991, D.L. n.16/93 convertito in Legge 24-03-1993 n.75, nonché per illogicità ed incongruenza della motivazione, in relazione all'art. 360 C.p.C., segnatamente per aver offerto della citata normativa la non condivisa interpretazione, secondo la quale la proroga dei termini di prescrizione e decadenza non riguarderebbe esclusivamente i tributi relativi a periodi o atti condonabili ma troverebbe applicazione anche agli atti stipulati e registrati dopo il 31-12- 1991. Si deduce cioè che una interpretazione dell'art.57 citato rispettosa del significato fatto palese dalla terminologia usata dal Legislatore, induca a ritenere che la sospensione non torni applicabile ad atti ricadenti in periodo successivo al 31-12-1991 e, quindi, oltre i termini di operatività del condono. La doglianza è infondata. Il ricorso va deciso alla stregua del consolidato principio (Cass. n.14199/00; n. 12869/99) secondo cui "La sospensione del termine di decadenza biennale previsto dall'art.52, comma 2° Legge n.131/1986, disposta dall'art.57 della Legge n. 413/1991, trova applicazione anche nel caso in cui l'avviso di accertamento relativo ad immobili soggetti ad imposta di registro riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 Dicembre 1991". In vero, le argomentazioni sottostanti all'affermato e le prospettate appaiono condivisibili principio per eventuali non offrono elementi censure riconsiderazioni. Con specifico riferimento all'imposta di registro è stato, infatti, evidenziato che l'art.57, comma 2° seconda parte della Legge n. 413/1991 prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 1993, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione, senza subordinarne l'applicazione alla possibilità in astratto di presentazione della dichiarazione integrativa. Si è pure sottolineato, come tale generica previsione assuma particolare significato ove si consideri che la prima parte dello stesso comma, riguardante la proroga di due anni dei termini non ancora scaduti alla data del 31 dicembre 1991, fa espresso riferimento, invece, "ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa", limitando in tal caso la proroga solo alle ipotesi in cui sia consentita, "ratione temporis", la presentazione della dichiarazione integrativa. Logicamente, se ne è dedotto, che attesa la diversa formulazione delle due ipotesi regolate nell'ambito comma veniva a rafforzarsi il dello stesso convincimento della correttezza di una interpretazione letterale della disposizione, che opinasse per l'applicabilità, della sospensione del termine decadenziale, anche agli atti registrati dopo il 31-12- 1991, avuto, oltretutto, riguardo alla "ratio" della disposizione, individuabile nella necessità di consentire agli Uffici Tributari di far fronte al maggior carico di lavoro derivante dalla verifica delle dichiarazioni integrative. Alla stregua di tali condivise considerazioni, legittimamente, nel caso in specie, l'impugnata sentenza ha ritenuto applicabile la sospensione al termine di decadenza biennale prevista dalla Legge n. 131/1986 per la notifica dell'accertamento in rettifica, dal momento che l'atto era stato registrato in data 10-05-1991, la notifica dell'avviso di accertamento risultava effettuata il 17-08-1995, ed il termine biennale di decadenza era rimasto sospeso fino a tutto il 31-12-1993. Il ricorso va, dunque, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2002. + Il Presidente Dott. Saccucci Bruno ишо ассис V I S Il Consigliere - Relator Estensore 1 . L . . N . 1 3 T A B A L B - N 5 S E O N I Z A T R I S G E R A D E N T E S E Dott. Antonin Blasi L N I G N I 7 V 9 / U b I / 1 IL CANCELLIERE C1 V 6 8 IN ST 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 NN ST