Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, il dispositivo totalmente privo della motivazione (essendosi, nella specie, il giudice unico del Tribunale rifiutato di redigerla), è provvedimento abnorme che crea una irresolubile situazione di stallo processuale, e che pertanto deve ritenersi suscettibile di autonoma impugnabilità con il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio la Corte ha accolto il ricorso del P.M. affermando la sussistenza dell'interesse sotto il profilo della garanzia dell'esercizio dell'azione penale). Conf. non massimata sez.VI, cc 22/2/2005, n. 326
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2005, n. 13073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13073 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 565
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 46402/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. e dal P.G. contro la sentenza 30 giugno 2000 del Tribunale di Rossano;
nei confronti di:
LI MA;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il P.M. e il P.G. presso la Corte d'Appello di Catanzaro ricorrono contro il provvedimento indicato in epigrafe (da loro qualificato sentenza), lamentandone la nullità perché assolutamente privo di motivazione.
2. Il provvedimento in questione è in realtà il documento rappresentativo del dispositivo letto in udienza, con cui il giudice unico del Tribunale di Rossano, dott. Vito MA, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
È avvenuto che, successivamente alla pronunzia di tale dispositivo (come del resto di altri quattrocento circa), il MA si sia rifiutato di redigere la sentenza e che il Presidente del Tribunale abbia ritenuto di dare veste grafica di sentenza al documento- dispositivo, con formazione e allegazione di un'epigrafe, e di depositarlo, onde consentirne l'impugnazione al P.M.. L'operazione, d'altra parte, non è in grado di mutare la natura del provvedimento impugnato il quale era un dispositivo e tale è rimasto pure a seguito del trattamento subito.
3. Tanto detto, si deve tuttavia aggiungere che il dispositivo in parola, espressione irretrattabile del potere autoritativo dello Stato, peraltro privo di efficacia "esterna" prima del deposito della sentenza, a causa del rifiuto di redigere detta sentenza, si pone, in questo specialissimo caso, quale provvedimento abnorme, creando una situazione di stallo processuale irresolubile, se non per mezzo di un annullamento da parte della Cassazione.
Non v'è infatti altra soluzione per consentire che l'azione penale venga a compiersi se non ammettere l'autonoma impugnabilità del provvedimento in esame, in tanto e in quanto sia stato accertato che esso è destinato a rimanere privo del necessario seguito. Infatti non è praticabile un'applicazione analogica delle norme che consentano che la motivazione venga redatta da un giudice diverso dal componente del collegio, perché il dottor MA, che s'è rifiutato di redigere la sentenza, non era colpito da alcun impedimento, tratto essenziale per consentire il mutamento dell'estensore.
4. I ricorsi vanno perciò accolti, dovendosi respingere quanto il P.G. ha sostenuto che cioè non vi sarebbe un interesse concreto ed attuale del P.M., all'impugnazione, posto che il p.m. è invece il titolare di quella azione penale che sarebbe irrimediabilmente compromessa dalla presenza di un atto che impedisce lo svolgersi dell'azione stessa.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio e senza che gli atti vengano trasmessi al giudice a quo poiché, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., va rilevato che i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2005