Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12024 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE the recut. 1 2024/02 Composta dagli Ill.mi G.N. 5857/99 GIUSTIN ANI Dott. Vito Presidente Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron. 28634 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rep. 3216 Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud. 22/03/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 155 CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER L'AREA 0 ÅBNE ZUBE SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA SICILIA ORIENTALE, in persona del Presidente pro tempore On. Salvatore Sanfilippo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROLFO, difeso dall'avvocato VINCENZO FAZZINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PATERNO' DEL TOSCANO VITTORIA, elettivamente Richiesta copia esecutiva daling. LA DEL FA 2002 domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, studio presso lo per diritti € 723+2 752 dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO 120 FEB. 2004 SAN LIO, difesa DI IL CANCELLIERE 1 dall'avvocato ADOLFO LA DELFA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 458/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 15/04/98 e depositata il 27/05/98 (R.G. 238/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Vincenzo FAZZINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La corte d'appello di Catania, decidendo con sen- tenza n. 458 del 1998 sull'appello del Consorzio della Provincia di AC per l'Area di Sviluppo Industria- le della Sicilia Orientale avverso la sentenza del Tri- bunale di AC (del 26.11.1996) reiettiva dell'opposizione del Consorzio che aveva addotto l'impignorabilità dei beni pignorati a seguito di pre- cetto (per il pagamento di L. 1.020.671.481) intimato da TT RN del Toscano, ha dichiarato inammis- sibile l'appello sul rilievo che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, sicché unico mezzo di impugnazione 2 esperibile sarebbe stato il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. ricorre per cassazione il Contro detta sentenza Consorzio affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso TT RN del Toscano. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo e col secondo motivo di ricorso, che per l'intima connessione delle questioni poste vanno congiuntamente esaminati, il consorzio ricorrente dedu- ce "motivazione contraddittoria e insufficiente, travi- samento della qualificazione giuridica dell'azione pro- posta dal Consorzio ASI di AC" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.". Si duole che la corte d'appello, nel ritenere che il giudice di primo grado avesse qualificato esecutivi (anziché1'opposizione come agli atti all'esecuzione), si sia basata su un criterio meramente letterale, senza dare rilievo agli altri elementi logi- ci e giuridici che concorrono а formare la decisione. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto concludere che il tribunale aveva, in realtà, qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, giacché aveva deciso non già sulla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (ex art. 617 c.p.c.), ma sull'opposizione 3 -- all'esecuzione promossa dal Consorzio in punto di af- fermata impignorabilità dei beni consortili. se, infatti, il tribunale avesse davvero ritenuto che si vertesse in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto dichiarare la propria incom- petenza e rimettere gli atti al pretore di AC, competente ex art. 27, secondo comma, c.p.c.; aveva in- vece deciso la causa nel merito, in fattispecie di si- cura opposizione all'esecuzione, posto che la
contro
- versia verteva sulla pignorabilità dei beni staggiti. Neppure aveva considerato la corte d'appello con- che nella parte iniziale dellaclude il ricorrente - sentenza di primo grado l'azione era stata qualificata come "opposizione a precetto (rectius agli atti esecu- tivi)", sicché la stessa qualificazione letterale appa- riva quantomeno perplessa ed era comunque smentita dal complesso della decisione.
2. Le censure sono infondate. della sentenza di primo grado èNell'epigrafe come oggetto: opposizione scritto che la causa aveva "1 agli atti esecutivi". Nella parte dedicata allo svolgimento del processo si afferma che il consorzio aveva riassunto "il giudi- zio di opposizione a precetto (rectius, agli atti ese- cutivi)". 4 Nel dispositivo si legge "1 definitivamente pronun- ziando sull'opposizione agli atti esecutivi ...". Non sussistono dunque dubbi di sorta sulla qualifi- cazione dell'azione, da parte del tribunale, come oppo- sizione agli atti esecutivi, del resto contestata dallo stesso Consorzio col quarto motivo di appello, col qua- le si era appunto dedotto che nel corpo della sentenza l'opposizione fosse stata erroneamente indicata come opposizione agli atti esecutivi, anziché come opposi- zione all'esecuzione. Né, nel descritto contesto, può ascriversi alla corte di merito di non aver dato rilievo ad ulteriori elementi dai quali fosse dato evincere la reale quali- ficazione che il giudice di primo grado aveva inteso dare all'azione, al di là dei dati letterali di cui s'è detto. La sentenza del tribunale non contiene, infatti, alcun ulteriore riferimento alla natura dell'azione se non quelli sopra richiamati, tra i quali si annovera addirittura un'esplicita correzione in ordine alla rea- le natura dell'opposizione. Le ulteriori osservazioni del Consorzio ricorrente, tese a svilire ad una sorta di lapsus calami la quali- ficazione dell'azione effettuata dal tribunale come op- posizione agli atti esecutivi, sono sostanzialmente fondate sul rilievo che quella qualificazione era erro- 5 nea in quanto tutto dimostrava che non già di opposi- zione agli atti esecutivi si trattava, bensì di opposi- all'esecuzione. Ma tanto concerne l'inesattezza zione qualificazione effettuata dal giudice di primo della grado e non incide sul fatto che, per quanto erronea, quella (e non altra) qualificazione era stata tuttavia operata. Trova dunque applicazione il principio correttamen- te richiamato dalla corte d'appello e che va qui ri- badito secondo il quale, "agli effetti dell'individuazione del mezzo di impugnazione, la di- stinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi va operata in base al principio dell'apparenza, ossia con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione effettuata da parte del giu- dice del provvedimento impugnato, ancorché erronea" (Cass., sez. un., 17.2.1992, n. 1914, nonché, ex mul- tis, Cass., 3.6.1996, n. 5081, Cass., 10.3.1998, n. 2638, Cass. 12.8.2000, n. 10801).
3. Resta assorbito il terzo motivo, col quale è af- fermata l'impignorabilità dei beni pignorati in rela- zione alla natura di ente pubblico non economico del Consorzio. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ri- corrente alle spese del giudizio di cassazione, liqui- 6 date come in dispositivo in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente alle spese, che liquida in $192,25 di cui € 4.100,00 per onorari. Roma, 22 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente Vich I DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto 109T 129,11 08 AGO, 2002 ASST 20,66 Depositata in Cancelleria TOT. 14.9.77 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA давт все Umberto Cicero 155,7+ CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 30 1. 2012 Si attesta la registrazione serie 4 al n. 4543 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) 7