Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 1
L'art.12, comma 4, del T.U.sull'immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286, nel prevedere la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai precedenti commi 1 e 3, non fa più salva (nella nuova formulazione introdotta dall'art.2, comma 1, del D.L.G. 13 aprile 1999 n.113), l'eventualità che detti mezzi appartengano a persona estranea al reato. Tale estraneità, quindi, non può, attualmente, costituire ostacolo all'applicazione della confisca non potendosi, al riguardo, neppure invocare la regola di cui all'art.240, comma III, cod.pen. (ove si prevede la inapplicabilità delle disposizioni della prima parte e del numero 1 del precedente capoverso se la cosa che sarebbe soggetta a confisca in base a dette disposizioni appartiene a persona estranea al reato), dal momento che detta regola, per il suo carattere generale, può essere applicata solo quando non sia derogata - come si verifica invece nel caso in esame - da norme speciali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2001, n. 15028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15028 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI Presidente del 29/01/2001
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 506
3. Dott. ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 22215/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV DE
avverso l'ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal tribunale di Brindisi. Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio SANTACROCE Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito MONETTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
I. Con sentenza del 4 agosto 1999, il tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, applicava una pena detentiva a TO CO, imputato del reato previsto dall'art. 12 commi 1 e 3 D. Lg.vo 25 luglio 1998, n. 286, ordinando la confisca del motoscafo utilizzato per il trasporto di cittadini extracomunitari e per il loro ingresso illecito nel territorio dello Stato. OV DE, dichiarandosi legittimo proprietario del natante, proponeva opposizione al tribunale di Brindisi, chiedendone la restituzione, ma il tribunale la rigettava con l'ordinanza ora impugnata (che è del 30 marzo 2000), affermando che, in riferimento al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'art. 12 comma 4 D. Lg.vo 286/1998, nel testo novellato dall'art. 2 D. Lg.vo 13 aprile 1999, n. 113, si limita ora a prevedere la confisca obbligatoria "del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati" e non contiene più quella clausola di tutela dei terzi che, nel testo precedente, si esprimeva con la frase "salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblici servizi di linea o appartenente a persona estranea dal reato".
Svolte altre considerazioni (che qui però non interessano, dato il contenuto del ricorso) sul rapporto intercorrente tra l'art. 12 comma 8 D. Lg.vo 286/1998 e la norma dell'art. 100 comma 2 DPR n. 309 del 1990, l'ordinanza del tribunale di Brindisi osservava ancora che la previsione della confisca di mezzo di trasporto, anche se appartenente al terzo estraneo rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, era espressione di una scelta di politica criminale più rigorosa, volta a contrastare un fenomeno di gravi e difficilmente controllabili dimensioni.
Il giudice di merito aggiungeva in particolare che tale scelta era riservata all'ambito della discrezionalità del legislatore e non era quindi sindacabile in sede giudiziaria;
che comportava certamente un trattamento deteriore per il terzo estraneo rispetto a quello assicurato al "terzo" dall'art. 240 comma 3 c.p., ma lo comportava giustificatamente, in nome della ricordata esigenza di contrasto di un fenomeno la cui dimensione internazionale rendeva quasi impossibile accertare la reale titolarità di cose strumentali alla commissione del reato, venendo quasi sempre impiegati mezzi di trasporto registrati all'estero; che la tutela giurisdizionale di tali terzi non era comunque esclusa, giacché essi potevano ricorrere in sede penale alla procedura dell'incidente di esecuzione, per dedurre che il mezzo non fu impiegato per la commissione del reato e potevano agire in sede civile per il risarcimento dei danni patiti nei confronti degli autori del reato.
Peraltro, dopo aver osservato, ancora sul piano generale, che l'atteggiamento di particolare rigore che aveva presieduto alla riforma del 1999 era espresso dall'ulteriore scelta compiuta dal legislatore di inserire un esplicito divieto di alienazione dei beni confiscati che, in nome dell'esigenza di evitare ogni rischio di uso illecito dei suddetti mezzi di trasporto, arrivava a toccare in qualche modo gli interessi finanziari dello Stato, il tribunale di Brindisi prendeva in esame il contenuto dell'istanza di restituzione, per affermare che il OV non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il motoscafo confiscato non era stato impiegato per la commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ascritto al Centonze.
II. Ricorre per cassazione il OV tramite il suo difensore di fiducia, il quale, deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, di aver prodotto una documentazione, risalente a un periodo precedente la commissione del reato contestato al Centonze, dalla quale risulta che egli aveva subito il furto del natante in questione;
che la norma dell'art. 12 comma 4 D. Lg.vo 286/98 non afferma esplicitamente ma nemmeno esclude che il terzo estraneo possa far valere il proprio diritto di proprietà ed ottenere la restituzione del mezzo, con la conseguenza che il silenzio del legislatore speciale sul punto non può che implicare l'applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 240 c.p.;
che l'interpretazione della norma fornita dai giudici di merito non era "coerente con i principi costituzionali a tutela del diritto di proprietà"; che la posizione del terzo proprietario del bene, nella procedura di confisca preveduta dalla legge sull'immigrazione clandestina appare oggetto di tutela in relazione e per effetto del riferimento che essa contiene all'art. 100 DPR n. 309 del 1990; che il mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non può essere considerato oggettivamente pericoloso;
che, da ultimo, dall'interpretazione delle norme de quibus fornita nell'ordinanza impugnata deriverebbe una inaccettabile disparità di trattamento... tra il terzo proprietario di un bene che venga utilizzato per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione e il terzo proprietario di un bene utilizzato per la commissione di altri delitti". III. Il ricorso non è fondato.
Preliminare è l'esame della determinazione dell'ambito che l'art. 12 comma 4 D. Lg.vo 286/98 conserva dopo che l'art. 2 comma 1 D. Lg.vo 113/99 ha - come sottolineato dai giudici di merito - espunto dal suo testo la clausola di tutela dei terzi (dalla confisca) che si esprimeva con la frase "salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblici servizi di linea o appartenente a persona estranea al reato".
Dal significato proprio delle parole e dall'intenzione del legislatore, non parrebbe dubbio che si debba pervenire all'affermazione che la frase da ultimo menzionata, proprio perché soppressa, sia tutt'altro che pleonastica e che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'attuale testo "ridotto" sia pienamente coerente con la scelta del legislatore del 1999 di impedire ogni ulteriore rischio di riutilizzazione dei veicoli usati per commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con l'ovvia conseguenza che la confisca deve ora colpire anche l'uso di mezzi destinati a servizi pubblici di linea o appartenenti al c.d. terzo estraneo.
Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte (8 giugno 1 999, n. 9, Bacherotti) - sia pure con riferimento ad un'ipotesi speciale di confisca che colpisce "beni privi di un rapporto di diretta derivazione causale con il delitto", qual'è quella preveduta dall'art. 644 ult. comma c.p. che ha ad oggetto beni di cui il reo ha la disponibilità - hanno avuto modo di precisare che tale indubbia specialità... non vale... a rendere la misura completamente autonoma dalla disciplina generale posta dall'art. 240 c.p., dovendo all'incontrario ritenersi... che essa si innesta, pur sempre, nella regolamentazione di diritto comune che resta perciò applicabile nei punti non derogati dalle norme speciali: con la conseguenza che, non rinvenendosi alcuna eccezione sulla specifica questione, anche la confisca prevista per il delitto di usura rimane soggetta alla disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 240 c.p. e che essa incontra, perciò, il limite costituito dall'appartenenza dei beni a soggetti estranei al reato, dei quali il reo non abbia la disponibilità diretta o per interposta persona".
Il Collegio non ignora neppure che nella sentenza ora ricordata viene fatto un espresso richiamo all'art. 27 Cost. e alle autorevoli indicazioni provenienti alla Corte costituzionale a proposito dell'obbligo di interprete (di) ricostruire la portata della norma in termini compatibili coi principi costituzionali e, correlativamente, non dare seguito a soluzioni ermeneutiche che si tradurrebbero nella lesione di quegli stessi principi".
Peraltro, se alle disposizioni contenute nell'art. 240 c.p. non può attribuirsi altro "rango" rispetto alle norme che regolano ipotesi speciali di confisca se non quello di norma di carattere generale la quale "resta applicabile nei punti non derogati dalle norme speciali" stesse, occorre tuttavia fare alcuni rilievi.
L'intervento soppressivo del legislatore del 1999 ha riguardato - come si è visto - non solo la parte dell'art. 12 comma 4 che ripeteva quasi testualmente le parole dell'art. 240 comma 3 c.p., ma anche quella parte che prevedeva un trattamento analogo per titolari e gestori di pubblici servizi di linea, rispetto ai quali la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sembrava comunque esclusa, quale che fosse la posizione di tali titolari o gestori, intranei o estranei rispetto al reo.
La novella del 1999 ha, inoltre, modificato il regime delle cose sequestrate e quello delle cose che, in quanto confiscate, sono definitivamente acquisite dallo Stato. Il nuovo testo dell'art. 12 ha stabilito in particolare, al comma 8, che l'autorità giudiziaria ha il dovere (sia pure temperato dal riferimento ad esigenze processuali eventualmente ostative) di affidare i beni sequestrati a determinati organi pubblici specificatamente indicati;
che i mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati;
che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100 commi 2 e 3 DPR 309/90, e, al comma 8-bis, che i beni confiscati sono assegnati all'ufficio pubblico che li abbia già avuti a disposizione e che i mezzi di trasporto, non assegnati o trasferiti ai predetti uffici pubblici, non possono essere alienati e devono essere distrutti (in deroga al principio generale sancito dall'art. 86 del D. Lg.vo 28 luglio 1989, n. 271). Questa esposizione schematica delle modificazioni introdotte dal D. Lg.vo 113/99 rivela quanta attenzione il legislatore abbia dedicato alla situazione dei mezzi di trasporto utilizzati per la consumazione dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e consente di ribadire con maggiore vigore la conclusione a cui è pervenuto il tribunale di Brindisi nella soluzione della questione oggetto del presente ricorso: e cioè che il legislatore del 1999, nel disciplinare ex novo la materia, ha inteso sottrarre alla disponibilità dei privati i mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei reati de quibus, prima estendendo i casi di confisca obbligatoria e poi agendo sul regime delle cose sequestrate e confiscate. Attraverso l'uno e l'altro intervento, il legislatore ha formulato e tradotto in atto una valutazione ovviamente rientrante nelle sue scelte di politica criminale - di assoluta incompatibilità tra la libera circolazione di questi beni e gli interessi protetti dalla legge.
La conclusione cui si è pervenuti conduce dunque ad affermare che l'intenzione del legislatore, riscrivendo il nuovo testo dell'art. 12 comma 4 e sancendo la preclusione di ogni possibilità di libera circolazione dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (compresi i mezzi di trasporto destinati a pubblico servizio di linea), non era certamente quella di eliminare un inutile pleonasmo. Al contrario, la soppressione dell'inciso che faceva salva la posizione della persona estranea al reato, lungi dal provocare il ripristino della regola generale contenuta nell'art. 240 c.p., ha finito per introdurre una deroga a quella regola, tale da implicare la confisca obbligatoria anche di mezzi di trasporto appartenenti al terzo estraneo al reato, in quanto serviti per commettere il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Contrariamente ancora una volta alle affermazioni del ricorrente, il nuovo testo dell'art. 12 comma 4 non urta assolutamente col principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost.. Sul punto sovvengono le indicazioni contenute in numerose decisioni della Corte costituzionale, a partire da quella n. 229 del 1974, che hanno dichiarato l'illegittimità di altrettante norme che prevedevano casi di confisca obbligatoria di cose appartenenti a persone estranee alla commissione del reato. Le stesse Sezioni Unite, nella sentenza qui più volte richiamata, hanno ulteriormente arricchito lo schema interpretativo tracciato dal giudice delle leggi, sforzandosi di identificare le situazioni di estraneità al reato rilevanti per escludere la confisca in danno del terzo. Proprio facendo riferimento a queste indicazioni, si deve ritenere che nel caso in esame non solo sarebbe manifestamente infondata una eventuale questione di legittimità costituzionale, ma che il ricorso appare infondato proprio in base ad una corretta interpretazione di quell'art. 12 comma 4 che è stato più volte richiamato. Peraltro, avuto riguardo al merito del ricorso, non può non rilevarsi come l'unico elemento addotto per affermare l'estraneità del ricorrente rispetto al reato commesso per mezzo del motoscafo confiscato consiste in un certificato proveniente da un organo di polizia del Montenegro nel quale si attesta che lo OV ha presentato una denuncia del furto del natante. Non si dice chi sia il proprietario ne' si allegano documenti da cui risulti che lo sia il OV. Non è stata allegata la denuncia, ne' si sa se e quali indagini le autorità montenegrine abbiano compiuto. Al rigetto del ricorso segue quindi la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001