Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2001, n. 15028
CASS
Sentenza 29 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art.12, comma 4, del T.U.sull'immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286, nel prevedere la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai precedenti commi 1 e 3, non fa più salva (nella nuova formulazione introdotta dall'art.2, comma 1, del D.L.G. 13 aprile 1999 n.113), l'eventualità che detti mezzi appartengano a persona estranea al reato. Tale estraneità, quindi, non può, attualmente, costituire ostacolo all'applicazione della confisca non potendosi, al riguardo, neppure invocare la regola di cui all'art.240, comma III, cod.pen. (ove si prevede la inapplicabilità delle disposizioni della prima parte e del numero 1 del precedente capoverso se la cosa che sarebbe soggetta a confisca in base a dette disposizioni appartiene a persona estranea al reato), dal momento che detta regola, per il suo carattere generale, può essere applicata solo quando non sia derogata - come si verifica invece nel caso in esame - da norme speciali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2001, n. 15028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15028
    Data del deposito : 29 gennaio 2001

    Testo completo