Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, riscontrata la pendenza di altro procedimento connesso davanti al Tribunale, trasmetta gli atti al P.M. presso il Tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2010, n. 35656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35656 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/07/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1181
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 44595/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PAVIA;
nei confronti di:
1) CC A\ N. IL *05/03/1952* C/;
avverso l'ordinanza n. 85/2009 GIUDICE DI PACE di PAVIA, del 16/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
lette le conclusioni del PG, Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16-10-2009 il Giudice di Pace di Pavia, nel procedimento a carico di CC AR, in seguito a rilievi della difesa che chiedeva di riformare il provvedimento emesso dal giudice all'udienza del 15-5-09 (o 2008), (lesivo del diritto di difesa, ritenendo l'istante necessaria l'acquisizione di documenti che erano stati prodotti) - dopo aver sentito il PM che aveva espresso parere contrario, non rilevando alcuna connessione tra i procedimenti richiamati e l'attuale procedimento, e sentito il rappresentante di parte civile, che parimenti esprimeva parere contrario - confermava l'ordinanza di ammissione delle prove, e proseguiva nell'istruttoria dibattimentale.
Nel corso di deposizione resa da \S HE, tale teste rilevava che a carico della imputata pendevano altri procedimenti analoghi per fatti avvenuti nello stesso periodo di tempo. Il difensore aveva rilevato che per fatti relativi a querela proposta dal teste e dalla moglie era fissata udienza innanzi al Tribunale di Pavia in data 25-3-2010, e chiedeva la riunione dei procedimenti. Il PM esprimeva opposizione, essendo carente un'azione unitaria dalla quale erano derivati i reati contestati.
Il difensore di Parte civile evidenziava che i procedimenti non si trovavano nella medesima fase, ed esprimeva parere contrario. - Il Giudice disponeva con ordinanza a verbale attualmente impugnata provvedendo come segue: "Preso atto di quanto precede, visto il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 7 ritiene che il caso rientri nelle ipotesi di cui alla lett. B laddove la locuzione una sola azione può ben raggruppare gli stessi fatti verificatisi in tempi ristretti, ragion per cui dichiara la connessione del presente processo con il procedimento n. 621/09 NRG pendente presso il Tribunale di Pavia - Dispone la trasmissione degli atti al PM c/o Procura della Repubblica c/o Tribunale di Pavia".
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Pavia, descrivendo l'iter del procedimento, sorto come unico processo innanzi al Tribunale specificando che il PM aveva chiesto al GIP l'archiviazione del procedimento relativo ai reati di competenza del Tribunale (artt. 660 e 610 c.p.), dopo aver stralciato gli atti per i reati di competenza del Giudice di Pace. In tale situazione, il GIP non aveva accolto la richiesta di archiviazione, e dunque il procedimento innanzi al Tribunale aveva avuto seguito con la citazione a giudizio della \Gallucci\. Pertanto, il Requirente sottolineava l'erroneità dell'ordinanza impugnata, avendo essa determinato una fase di stallo del procedimento che era pendente innanzi al Giudice di Pace, per reati in ordine ai quali il PM non poteva esercitare l'azione penale, con decreto di citazione innanzi al Tribunale per fatti di competenza del Giudice di Pace.
Concludeva chiedendo per tali motivi l'annullamento del provvedimento.
- Il PG Sede evidenziava l'abnormità dell'ordinanza di cui si tratta, specificando che il Giudice di Pace ha ordinato la trasmissione degli atti al PM per la ritenuta connessione dei procedimenti, senza dare atto della possibilità di trattazione unitaria dei giudizi.
Citava sentenza di questa Corte (Sez. 5 22.6.06 PM De Ciantis, e Sez. 5 22-4-2005, PM Ingegnoso, secondo le quali il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6 consente di ritenere operativa la connessione ove ricorra sia il concorso formale dei reati che la possibilità di effettuare la riunione dei procedimenti.
A riguardo rilevava altresì che i procedimenti pendenti erano in fase diversa, e pertanto concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6 in tema di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, prevede l'operatività della connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
Inoltre, al comma 3 dispone che la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi.
Invero questa Corte, rileva che in materia deve ritenersi applicabile il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità,consacrato nelle pronunzie: Sez. 4, sentenza n. 44353 del 18-10-2007 - RV 238357 (per cui "Non è abnorme il provvedimento con il quale il Giudice di Pace, riscontrata la pendenza davanti al Tribunale di altro procedimento connesso a carico dell'imputato, trasmette gli atti al PM presso il Tribunale". (conforme: n. 35335 del 2003 - RV 226599).
Sul punto giova rilevare che non si configura alcuna abnormità, trattandosi di provvedimento che rientra nei poteri del giudice procedente che nella specie ha ritenutogli base alla disposizione normativa contenuta nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
7. Deve infatti essere realizzataci fini della completa valutazione della legittimità del provvedimento, l'analisi dei poteri attribuiti al suddetto Giudice dagli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs. e ne deriva che la connessione può essere ritenuta rilevante ai fini della riunione anche nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
Nel provvedimento impugnato il Giudice ha ritenuto configurabile la predetta ipotesi e non va censurata la valutazione del concetto di unicità dell'azione, avendo il giudice ritenuto suscettibile di rientrare in tale dizione anche l'ipotesi di fatti analoghi commessi in un tempo limitato, ben potendo il concetto astratto di azione delittuosa identificarsi in tale situazione.
Pertanto deve ritenersi pienamente legittima la disposizione di trasmissione degli atti al PM presso il Giudice superiore (Tribunale di Pavia), che è conforme al dettato normativo enunciato dal D.L. n.274 del 2000, art. 6 comma 2.
In virtù di tali considerazioni la Corte deve rigettare l'impugnazione proposta dal PM, essendo il ricorso basato essenzialmente sulla dedotta abnormità dell'ordinanza di cui si tratta,non condivisa da questa Corte per i rilievi che precedono, in sintonia con il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010