Art. 13. (Assegno mensile)
Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente. ((10)) L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche. (1) (6) (6a)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall' art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 14-septies, comma 5) che con decorrenza 1 luglio 1980 "il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte." --------------- AGGIORNAMENTO (6a) La L. 12 giugno 1984, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incompatibile con l'assegno di invalidita'." --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D. LGS. 23 novembre 1988, n. 509 ha disposto(con l'art.9 comma 1)che " A modifica dell' articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1."
Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente. ((10)) L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche. (1) (6) (6a)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall' art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 14-septies, comma 5) che con decorrenza 1 luglio 1980 "il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte." --------------- AGGIORNAMENTO (6a) La L. 12 giugno 1984, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incompatibile con l'assegno di invalidita'." --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D. LGS. 23 novembre 1988, n. 509 ha disposto(con l'art.9 comma 1)che " A modifica dell' articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1."