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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10026 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 9.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.46304/2024 R.G. cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Sara Ceccarelli, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio in Roma, via Cassiodoro 1/a è elettivamente domiciliato.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma, via Cesare
Beccaria n. 29
RESISTENTE
OGGETTO: artt.12 o 13 legge 118/1971 e comunque invalidità non inferiore al 67%
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.12.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva il riconosci- mento del proprio diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art.13 legge 118/1971 o della pensione di inabilità ex art.12 legge 118/1971 e comunque di un'invalidità non inferiore al 67% con decorrenza dalla presentazione della domanda in sede amministrativa (27.5.2022).
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda: di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte del mancato rico- noscimento da parte della Commissione Medica dell' della sussistenza del requisito CP_1 sanitario per avere diritto alle suddette provvidenze;
che il consulente tecnico nominato non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sa- nitario per l'assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità ex artt13 e 12 legge
118/1971; che le conclusioni del CTU non attribuiscono adeguato rilievo alle patologie riscontrate, sottostimandone la reale gravità.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza dei requisiti di cui all'art.13 o 12 L. 118/71 o quanto meno di un'invalidità non infe- riore al 67% e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto istituto chiedeva la reiezione della domanda, eccependo la mancanza di idonee e specifiche contestazioni delle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Espletata una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussio- ne, la causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente tecnico, dott. , ha accertato la sussistenza in capo al Persona_1 ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art.13 legge 118/1971 (invalidità 80%) a decorrere dalla domanda amministrativa del
27.5.2022 e con opportuna revisione a tre anni.
Le argomentazioni del C.T.U. giustificano esaurientemente le conclusioni a cui è pervenu- to e possono senz'altro essere condivise e accettate perché complete, precise, persuasive e condotte con sani e retti criteri tecnici.
2 L' , d'altronde, non ha sollevato consistenti obiezioni, tali da dar luogo a valutazioni CP_1 diverse.
Aderendo al parere del C.T.U. la domanda deve, pertanto, essere accolta, sussistendo i requisiti per il riconoscimento della richiesta provvidenza.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in fa- vore del difensore antistatario.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede: dichiara che parte ricorrente, invalido in misura dell'80%, è in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art.13 legge 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.5.2022, con revisione a tre anni.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 da distrarsi CP_1 in favore del difensore antistatario
Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' . CP_1
Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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