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24 novembre 2007
24 novembre 2007
Art. 19. Ricevimento dei tessuti e delle cellule 1. Gli istituti dei tessuti garantiscono che tutte le donazioni di tessuti e cellule umani siano stati sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente e alle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), e che la selezione e l'accettazione dei tessuti e delle cellule siano risultate conformi alle disposizioni vigenti e a quelle di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f).
2. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformita' dei tessuti e delle cellule umani e della documentazione relativa, alle norme vigenti e alle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f).
3. Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la conformita' delle condizioni di confezionamento dei tessuti e delle cellule umani ricevuti alle norme vigenti e ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f). I tessuti e le cellule non conformi a tali disposizioni sono scartati.
4. L'accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule ricevuti sono documentati.
5. Gli istituti dei tessuti garantiscono la corretta e costante identificazione dei tessuti e delle cellule umani. Ad ogni consegna o partenza di tessuti o cellule e' attribuito un codice d'identificazione, ai sensi dell'articolo 8.
6. I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino al soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e all'informazione del donatore, ai sensi dell'articolo 15.
2. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformita' dei tessuti e delle cellule umani e della documentazione relativa, alle norme vigenti e alle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f).
3. Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la conformita' delle condizioni di confezionamento dei tessuti e delle cellule umani ricevuti alle norme vigenti e ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f). I tessuti e le cellule non conformi a tali disposizioni sono scartati.
4. L'accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule ricevuti sono documentati.
5. Gli istituti dei tessuti garantiscono la corretta e costante identificazione dei tessuti e delle cellule umani. Ad ogni consegna o partenza di tessuti o cellule e' attribuito un codice d'identificazione, ai sensi dell'articolo 8.
6. I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino al soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e all'informazione del donatore, ai sensi dell'articolo 15.
Commentario • 1
- 1. Parere sullo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2010/53/UE (norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti) e della…Garante Privacy · 28 maggio 2015 · 1.2514601
[doc. web n. 4168076 ] Parere sullo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2010/53/UE (norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti) e della direttiva 2012/25/UE (procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti) - 28 maggio 2015 Registro dei provvedimenti n. 315 del 28 maggio 2015 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Vista la …
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