Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 23 6 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Richiesta copia studio Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 5283/2000 dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 4933 17 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Dott. Alberto SPANO' Consigliere Ud. 5 dicembre 2000 Dott. Alfonso PICONE Consigliere Rep. zhe Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA. sul ricorso proposto da AC CH, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bongiorno e Raffaele Versace, presso il cui studio elettivamente CANCELLERIA domicilia in Roma al corso Trieste n. 72, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to 5203 1. e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Di Lullo Michele e Nicola Valente, ed elett.te domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto), giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Messina-Sezione Lavoro n. 439/1998 del 20 novembre/7 gennaio (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1077/1997). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'inammissibilità ex art. 327 cod. proc. civ. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Messina la sig.ra र फि IC SA conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e richiedeva che le fosse riconosciuto il diritto a percepire la pensione di invalidità negatale in esito al relativo procedimento amministrativo, sussistendo all'uopo tutti i presupposti di legge. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., contestando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso. 2 L'adito Pretore-Giudice del lavoro - dopo avere disposto e fatto espletare consulenza tecnica - accoglieva la domanda attorea ritenendo sussistente lo stato di invalidità a far data dal 1° giugno 1992, ma - a -seguito di appello proposto dall'I.N.P.S. il Tribunale di Messina, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, riformava la sentenza impugnata e dichiarava che SA IC non aveva diritto a percepire dall'I.N.P.S. la prestazione richiesta con ricorso del 31 maggio 1994>>, con compensazione delle spese di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza depositata in data 7 gennaio 1999 ha proposto ricorso per cassazione IC SA con atto notificato in data 11 febbraio 2000, deducendo un motivo di annullamento. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio, depositando rituale procura. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. In via del tutto preliminare rispetto alla disamina "nel merito" del R ->ricorso i cui motivi di censura si appuntano inammissibilmente sull'apprezzamento da parte del Tribunale di Messina della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di appello - si rileva necessario (anche a seguito di specifica eccezione sollevata dal difensore dell'I.N.P.S. in 3 sede di discussione) verificare l'ammissibilità del ricorso così come e proposto da SA IC. Da tale verifica si evince che la sentenza del Tribunale di Messina impugnata è stata pubblicata in data 7 gennaio 1999 e il ricorso per cassazione è stato notificato all'I.N.A.I.L. in data 11 febbraio 2000 a mezzo dell'assistente ufficiale giudiziario" Occhipinto Filippa>>. Appare, quindi, evidente che il ricorso per cassazione è stato proposto dalla ricorrente quando già era decorso il termine per proporre tempestivamente l'impugnativa ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - sanzionante, appunto, la decadenza dell'impugnazione quando, t indipendentemente dalla notificazione (cd. termine “breve"), sia h comunque decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza (cd. e Se, termine "lungo") - ex di conseguenza, la SA alla data di notifica del "ricorso per cassazione" era irrimediabilmente incorsa nella decadenza della relativa impugnazione. Dato il periodo di tempo in cui si è avverata la rilevata decadenza, giova precisare che, trattandosi nella specie di una “controversia di lavoro", non opera la sospensione dei termini processuali ex art. 7 della legge n. 742/1969 (cfr. Cass. n. 12141/1995). III . Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia a favore dell'I.N.P.S. di rimborso delle spese legali per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il giorno 5 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore حد Чческа R P Paleki aturan Pelle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 FEB. 2001 oggi, ILA LABORATORE A I M E D R CANCELLERIA A , P S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 , O R B A . A I S ' N E L D P L S A 3 E I T 7 D S - N I 8 G O S - P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I E I R S G A I E E L D R L E O D 5