Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
La revoca della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies ord. pen. non osta di per sé alla concessione di misure alternative (nella specie l'affidamento in prova), rientrando quest'ultima nella valutazione, a discrezionalità vincolata, del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44562 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
O S C U R A T A
44562 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 25/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI SILVESTRI
- Rel. Consigliere N. 2472/2010- Dott. ENZO IANNELLI
- REGISTRO GENERALE- Consigliere - MASSIMO VECCHIO Dott. N. 18626/2010
FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Consigliere - Dott.
- Consigliere - Dott. ADRIANA CARTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) R.A. N. IL omissis)
avverso l'ordinanza n. 1298/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 04/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Letti gli atti,il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
R.A. detenuto per espiazione della pena di cui al cumulo della Procura di
Fermo datato 22.8.2008, ricorre per cassazione avverso l' ordinanza 4/11.3.2010 del tribunale di sorveglianza di Ancona che rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale in forza dell'assorbente rilievo di una ostativa pregressa revoca della detenzione domiciliare per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura.
Ad avviso del ricorrente, la regola applicata dai giudici della sorveglianza, tratta dall'art. 58 quater ord. penit., non era operativa nella fattispecie, per riferirsi la revoca alla speciale detenzione domiciliare di cui all'art. 47- quinquies che non è richiamata, quale causa preclusiva di una nuova misura dall'art. 58 quater ord. pen: la disposizione fissa sì il divieto di concessione di benefici nel caso di pregressa revoca di misure alternative, ma tra queste non è indicata la detenzione speciale di cui all'art. 47 quinquies I. n. 354/1975 in precedenza usufruita dal ricorrente.
Il ricorso è fondato.
L” eccezione alla regola, invero, trova una ragione nella particolarità dei presupposti condizionanti la concessione della misura alternativa de qua. Il che non si traduce, una volta concessa la misura, in un salvacondotto per ogni violazione successiva.
Solo che all' obbligo di non concessione succede il potere giudiziale, a discrezionalità vincolata, di nuova concessione. Come per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora | 'interessato abbia già usufruito di una analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno- art. 47 quater.comma 5 I. n.354/1975 -, così per i soggetti che si trovano nelle particolari condizioni di cui all'art. 47 quinquies I. n.
354/1975 la concessione di una nuova misura dopo la revoca della precedente è condizionata, in senso favorevole, da una valutazione giudiziale, nonostante il pregresso comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni, di compatibilità O S C U R A T A
con la prosecuzione della misura - ai sensi del comma sesto del citato art. 47 quinquies - .
P.Q.M.
Annulla l' ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma il 25.11.2010
Il Consigliere rel. Il Presidente
(Enzo la (Giovanni Silvestri)
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
20 DIC. 2010
IL CANCELHERI