CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2023, n. 49622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49622 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: IP LA nei confronti di: GUP VARESE con l'ordinanza del 08/06/2023 del IP TRIBUNALE di LA udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il PG chiede che la Corte dichiari la competenza del GUP di Varese udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) FAVINO CARLO LUDOVICO del foro di ROMA in difesa di LI UI chiede che sia dichiarata la competenza del GUP di Varese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 49622 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, il quale con sentenza del 15 febbraio 2022 si era dichiarato incompetente ed aveva dichiarato la competenza del primo Giudice in ordine al reato di cui all'art.2 d.lgs. 274/2000 (commesso in Milano in data 30 giugno 2015 ed in data 4 settembre 2015 all'atto della presentazione delle dichiarazioni dei redditi) contestato a LI UI perché, in qualità di legale rappresentante, dal 19 gennaio 2010 sino al 14 dicembre 2017, della società Mondo Moda s.r.l. (P.I. 03132630124) con sede legale a Milano via Paolo AR n.53, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto riportava nelle dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta 2014, elementi passivi fittizi, complessivamente parti ad euro 204.756,70, con IVA pari ad euro 45.046,47, avvalendosi di fatture relative ad operazione inesistenti tutte dettagliatamente indicate nel capo di imputazione;
fatti commessi il 30 giugno 2015 ed il 4 settembre 2015. In particolare, con l'ordinanza sopra indicata, il Giudice remittente ha sostenuto che, in realtà, la competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, poiché (come risultante dalla documentazione in atti) all'epoca dei fatti oggetto di contestazione la sede della società sopra indicata si trovava in Malnate (Varese) via Sonzini n.1, ang. Via Kennedy e che, soltanto successivamente (vale a dire il 25 settembre 2015), la sede sociale era stata trasferita in Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici sopra indicati ricusato di prendere cognizione dei medesimi fatti ascritti alle medesime persona, e deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese. 2. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il 2 domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale (Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del 14/09/2020, Rv. 280275 - 01). Orbene, nel caso di specie, come si rileva dalla documentazione in atti (che questa Corte è autorizzata a consultare per risolvere il conflitto) risulta che - all'epoca dei fatti in contestazione che sarebbero stati commessi il 30 giugno 2015 ed il 4 settembre 2015 (come si legge nel capo di imputazione) - la sede sociale della società, di cui era amministratore l'imputato, si trovava in Malnate (Varese) via Sonzini n.1, ang. Via Kennedy, mentre non vi sono elementi dai quali ricavare che il domicilio fiscale non coincidesse con la sede medesima (cfr. visura camerale, allegato n.3). 3. Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese al quale devono trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Varese, Ufficio IP, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, I'll ottobre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il PG chiede che la Corte dichiari la competenza del GUP di Varese udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) FAVINO CARLO LUDOVICO del foro di ROMA in difesa di LI UI chiede che sia dichiarata la competenza del GUP di Varese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 49622 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, il quale con sentenza del 15 febbraio 2022 si era dichiarato incompetente ed aveva dichiarato la competenza del primo Giudice in ordine al reato di cui all'art.2 d.lgs. 274/2000 (commesso in Milano in data 30 giugno 2015 ed in data 4 settembre 2015 all'atto della presentazione delle dichiarazioni dei redditi) contestato a LI UI perché, in qualità di legale rappresentante, dal 19 gennaio 2010 sino al 14 dicembre 2017, della società Mondo Moda s.r.l. (P.I. 03132630124) con sede legale a Milano via Paolo AR n.53, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto riportava nelle dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta 2014, elementi passivi fittizi, complessivamente parti ad euro 204.756,70, con IVA pari ad euro 45.046,47, avvalendosi di fatture relative ad operazione inesistenti tutte dettagliatamente indicate nel capo di imputazione;
fatti commessi il 30 giugno 2015 ed il 4 settembre 2015. In particolare, con l'ordinanza sopra indicata, il Giudice remittente ha sostenuto che, in realtà, la competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, poiché (come risultante dalla documentazione in atti) all'epoca dei fatti oggetto di contestazione la sede della società sopra indicata si trovava in Malnate (Varese) via Sonzini n.1, ang. Via Kennedy e che, soltanto successivamente (vale a dire il 25 settembre 2015), la sede sociale era stata trasferita in Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici sopra indicati ricusato di prendere cognizione dei medesimi fatti ascritti alle medesime persona, e deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese. 2. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il 2 domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale (Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del 14/09/2020, Rv. 280275 - 01). Orbene, nel caso di specie, come si rileva dalla documentazione in atti (che questa Corte è autorizzata a consultare per risolvere il conflitto) risulta che - all'epoca dei fatti in contestazione che sarebbero stati commessi il 30 giugno 2015 ed il 4 settembre 2015 (come si legge nel capo di imputazione) - la sede sociale della società, di cui era amministratore l'imputato, si trovava in Malnate (Varese) via Sonzini n.1, ang. Via Kennedy, mentre non vi sono elementi dai quali ricavare che il domicilio fiscale non coincidesse con la sede medesima (cfr. visura camerale, allegato n.3). 3. Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese al quale devono trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Varese, Ufficio IP, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, I'll ottobre 2023.