Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, l'effettività del pericolo costituito dalla condotta criminosa va individuato nella compromissione del normale funzionamento della P.A., bene giuridico protetto dalla norma e valore garantito dall'art. 97 della Costituzione, posto che proprio l'osservanza del segreto assicura l'efficacia dell'azione amministrativa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrare il reato la condotta di un'impiegata di sesto livello, incaricata di pubblico servizio, nell'Agenzia delle entrate che rivelava a terzi dati personali sensibili collegandosi alle banche dati dell'anagrafe tributaria).
Commentario • 1
- 1. Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Bene giuridico protetto dalla norma Il delitto di cui all'art. 326 è un reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2008, n. 42689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42689 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/10/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO RA - rel. Consigliere - N. 1303
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI AN - Consigliere - N. 040171/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO MA IA, N. IL 21/12/1949;
avverso SENTENZA del 05/07/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. V. MELONI;
che ha concluso per .Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. PIPITONE M. L. che ha concluso per:
Accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da LO MA IA avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di RS in data 23-11-2005 che, all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva dichiarata colpevole del reato di rivelazione ed utilizzazione continuate di segreti di ufficio ex artt. 81 cpv. e 326 c.p. e, concesse le attenuanti generiche e con la riduzione per il rito,l'aveva condannata alla pena di mesi due e gg. 20 di reclusione con l'interdizione dai pp.uu. per anni uno, pene principale ed accessorie condizionalmente sospese, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 5-7-2006, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato e la relativa attribuibilità dello stesso alla consapevole e volontaria condotta dell'imputata.
Avverso detta sentenza la LO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione degli artt. 326 e 358 c.p., difettando l'elemento soggettivo del reato, in carenza di qualifica di pubblico ufficiale o di incaricata di pubblico servizio, rivestendo la ricorrente, in seno all'Agenzia delle Entrate di RS, semplici mansioni d'ordine, in qualità di dattilografa e, come tale, senza avere il possesso di password di accesso alla banca telematica, nell'impossibilità, quindi, di accedere alle informazioni riservata dell'ufficio, quali quelle relative agli accertamenti tributari in corso. A tanto andava segnalato, ad avviso della ricorrente, anche il difetto di comprovato danno effettivo e concreto per la P.A., contrariamente a quanto erroneamente ed immotivatamente ritenuto dai giudici di merito.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, contrariamente a quanto criticamente dedotto dalla LO circa la qualificazione soggettiva del reato, i giudici di merito (cfr. fol. 8 sentenza di 1^ grado e fol. 3 sentenza impugnata) hanno correttamente e motivatamente riconosciuto alla ricorrente la qualifica di incaricata di pubblico servizio in seno all'Agenzia delle Entrate di RS presso cui, come del resto risultante dallo stesso certificato di servizio a cui ha fatto richiamo la difesa in sede di discussione, la donna svolgeva le mansioni di impiegata di sesto livello, con mansioni affatto meramente materiali ovvero di mero ordine, bensì improntate a ruoli effettivamente svolti nel contesto di attività accessorie e complementari allo svolgimento del sevizio cui era destinata l'Agenzia di cui era dipendente. Tanto vale a comprovatamente e logicamente attribuire all'imputata la possibilità in concreto di usufruire di collegamenti telematici con banche dati dell'anagrafe tributaria, con accesso a queste tramite la password personale, utilizzando tali dati segreti e riservati d'ufficio con trasmissione di questi ai congiunti (marito e figlio) NT RA e NT AN, interessati a conoscerne i contenuti, in seno ai rapporti commerciali tra le società dai predetti amministrate e gestite ed i soggetti contattati nel contesto di usufruizione di finanziamenti pubblici per acquisto di macchinari e per l'impianto di un opificio industriale oleario. Del pari infondata la ritenuta insussistenza del pericolo richiesto dalla norma in parola per la punibilità del fatto reato. Al riguardo corretta e motivata è la risposta offerta dalla Corte territoriale palermitana (cfr. foll.
4-5 sentenza: impugnata), in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità, peraltro richiamato anche dal GUP di RS (cfr. fol. 9 sentenza di 1^ grado).
In proposito, giova ribadire che l'effettività del pericolo nella condotta di rilevazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio va individuato nella compromissione, in termini di ragionevole effettività, del bene giuridico protetto da tale norma e da individuare nel normale funzionamento della P.A., costituzionalmente protetto ex art. 97 della Carta Cost., in quanto, proprio l'osservanza del segreto di ufficio attinente a materia da questo protetta, consente di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa che potrebbe rimanere pregiudicata dalla rivelazione del contenuto degli atti a cui illegittimamente si è fatto accesso e di cui si è rivelata e/o utilizzata la portata, sopratutto quando possibili, riflessi di tale compromissione coinvolgano interessi antagonistici o concorrenti con quelli della stessa P/A. (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 17-5-2001, n. 20097-D'Ambrosio). Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008