Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2008, n. 42689
CASS
Sentenza 14 ottobre 2008

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Massime1

In tema di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, l'effettività del pericolo costituito dalla condotta criminosa va individuato nella compromissione del normale funzionamento della P.A., bene giuridico protetto dalla norma e valore garantito dall'art. 97 della Costituzione, posto che proprio l'osservanza del segreto assicura l'efficacia dell'azione amministrativa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrare il reato la condotta di un'impiegata di sesto livello, incaricata di pubblico servizio, nell'Agenzia delle entrate che rivelava a terzi dati personali sensibili collegandosi alle banche dati dell'anagrafe tributaria).

Commentario1

  • 1Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Bene giuridico protetto dalla norma Il delitto di cui all'art. 326 è un reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2008, n. 42689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42689
Data del deposito : 14 ottobre 2008

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