Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7238 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ee 65484ее Udienza del 12.11.2002 Oggetto: acconto d'imposta; R.G. 15081/1999 оила оди insufficiente versamento REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ZIONE TRIBUTARIA E composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno Saccucci Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65484 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
شما -ricorrente-
contro
Società Italiana Medicinali Scandicci - SIMS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 23, n. 82/23/1998, del 19.5/10.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.11.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
4073 Udito l'avvocato dello Stato Criscuoli per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La società Italiana Medicinali Scandicci SIMS S.p.A. impugnava avanti la Commissione tributaria di 1° grado di Firenze la cartella esattoriale contenente l'iscrizione a ruolo di sopratassa e interessi per insufficiente versamento di acconto imposte IRPEG e ILOR per l'anno 1987. La Commissione di 1° grado, condividendo le argomentazioni della società, con decisione n. 350/3/1995 del 27/6/1995 accoglieva il ricorso. Interponeva gravame l'Ufficio delle II. DD. di Firenze dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana deducendo che l'articolo 2 della legge 97/77 doveva essere interpretato in correlazione con l'art. 1 della medesima legge, di guisa che le sanzioni per insufficiente versamento di acconto andavano commisurate all'ammontare versato in meno rispetto all'acconto minimo stabilito. La Commissione regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello deducendo che la norma di cui all'art. 2 delle legge 23/3/77 n. 97 non risultava collegata con l'art. 1 della stessa legge, sicchè ogni modifica di essa doveva avvenire con dichiarazione esplicita del legislatore. Propone ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, commi 3 e 4 della legge 97/1977 e successive modificazioni;
in relazione agli artt. 62 del d. lgs. 546/1992 e 360, comma I. n. 3 c.p.c.. Deduce la ricorrente che all'aggiornamento legislativo della misura dell'acconto d'imposta dovuta entro il mese di novembre di ogni anno corrisponde l'implicita variazione del parametro di riferimento della disciplina sanzionatoria. La contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso é fondato. 2 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA E' orientamento giurisprudenziale di questa Corte che l'elevazione della misura dell'acconto di imposta dovuto nel mese di novembre di ciascun anno dai contribuenti, sulla base della dichiarazione annuale dei redditi da loro presentata (misura dell'acconto portata progressivamente nel tempo dal 75% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, come originariamente fissata dalla legge n. 97 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, al 90%, al 92%, al 98% e nuovamente al 92%), ha via via comportato la corrispondente elevazione della soglia minima di versamento richiesta ai fini della non operativita' delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 92 del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamate espressamente dall'art. 2 della legge n. 97 citata, ai fini dell'applicazione di interessi e soprattasse nel caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento;
non rilevando, in contrario, la circostanza che solo con la legge n. 154 del 1989 - che ha convertito il D.L. n. 69 del 1989 - sia stata espressamente aggiornata la disciplina sanzionatoria, con superamento esplicito del criterio di non operativita' del meccanismo delle sanzioni al versamento del 75% dell'imposta dovuta per l'anno precedente ( così Cass. n. 9645 del 10.9.1999; Cass. r.g. 1532/1999, ud. 22.3.2001, Amministrazione finanziaria c/ Cariverona). Il Collegio, condividendone le argomentazioni, non può che riportarsi alle precedenti pronunzie di questa Corte e alle relative motivazioni. Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 12.11.2002 Il Presidente Il Consigliere est. бимо речиси - IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAG. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1CANCE 3