CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2023, n. 39110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39110 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Nebuloni, ha insistito per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di EL RA di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di Lodi del 26 novembre 2012 per il reato degli artt. 624, 625 cod. pen. commesso il 17 novembre 2012; 2. sentenza del Tribunale di Milano del 24 maggio 2021 per il reato degli articoli 56, 624, 625 cod. pen. commesso il 13 maggio 2021; Penale Sent. Sez. 1 Num. 39110 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 27/06/2023 3. sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 2021 per il reato degli articoli 56,624, 625 cod. pen. commesso il 7 marzo 2017; 4. sentenze ricomprese nel provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio del 5 febbraio 2022. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l'uno dall'altro (arco temporale anche di nove anni), in luoghi diversi, ed anche se la natura dei reati è omogenea, la connotazione fattuale dei reati giudicati (sottrazione di beni di prima necessità) è sintomatica di una volontà estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili o di bisogni e necessità di ordine contingente, che la stessa continuazione riconosciuta nei giudizi di merito, cui ha fatto riferimento il difensore in udienza, può essere frutto di allegazioni spécifiche o elementi probatori emersi in quel giudizio ma non presenti nel giudizio di esecuzione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con unico motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza senza acquisire le sentenze oggetto della stessa, in quanto il cumulo della Procura di Busto Arsizio del 5 febbraio 2022 ricomprendeva a sua volta le sentenze oggetto di un precedente cumulo sempre della Procura di Busto Arsizio;
la mancata acquisizione delle sentenze porta il giudice dell'esecuzione a ritenere in modo congetturale che la continuazione riconosciuta in cognizione nella pronuncia del Tribunale di Milano nel 2021 potrebbe essere frutto di specifiche allegazioni non rilevanti in esecuzione, ma il giudice, prima di decidere, avrebbe dovuto leggere tale sentenza nel confrontarsi con quel provvedimento. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Felicetta Marinelli, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore, avv. Massimiliano Nebuloni, ha insistito per l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, l'argomento contenuto nell'unico motivo di ricorso, secondo cui il giudice dell'esecuzione non si è confrontato con la motivazione della pronuncia del Tribunale di Milano 15 maggio 2021 che aveva riconosciuto la continuazione interna tra alcuni degli episodi criminosi oggetto della istanza. 2 Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione in quella pronuncia potrebbe essere frutto di specifiche allegazioni non rilevanti in esecuzione, ma, come nota correttamente il ricorso, un argomento di questo tipo è congetturale, perché si limita a formulare una ipotesi. Peraltro, si tratta di una congettura che infrange anche il disposto dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che prevede in modo espresso che il giudice dell'esecuzione debba acquisire le sentenze che hanno giudicato i reati oggetto dell'istanza di continuazione, e questa Corte ha già sostenuto che è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell'istanza pronunciato senza tener conto dell'esame delle decisioni di condanna (Sez. 1, Sentenza n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. Il giudizio di rinvio dovrà avvenire in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Nebuloni, ha insistito per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di EL RA di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di Lodi del 26 novembre 2012 per il reato degli artt. 624, 625 cod. pen. commesso il 17 novembre 2012; 2. sentenza del Tribunale di Milano del 24 maggio 2021 per il reato degli articoli 56, 624, 625 cod. pen. commesso il 13 maggio 2021; Penale Sent. Sez. 1 Num. 39110 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 27/06/2023 3. sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 2021 per il reato degli articoli 56,624, 625 cod. pen. commesso il 7 marzo 2017; 4. sentenze ricomprese nel provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio del 5 febbraio 2022. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l'uno dall'altro (arco temporale anche di nove anni), in luoghi diversi, ed anche se la natura dei reati è omogenea, la connotazione fattuale dei reati giudicati (sottrazione di beni di prima necessità) è sintomatica di una volontà estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili o di bisogni e necessità di ordine contingente, che la stessa continuazione riconosciuta nei giudizi di merito, cui ha fatto riferimento il difensore in udienza, può essere frutto di allegazioni spécifiche o elementi probatori emersi in quel giudizio ma non presenti nel giudizio di esecuzione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con unico motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza senza acquisire le sentenze oggetto della stessa, in quanto il cumulo della Procura di Busto Arsizio del 5 febbraio 2022 ricomprendeva a sua volta le sentenze oggetto di un precedente cumulo sempre della Procura di Busto Arsizio;
la mancata acquisizione delle sentenze porta il giudice dell'esecuzione a ritenere in modo congetturale che la continuazione riconosciuta in cognizione nella pronuncia del Tribunale di Milano nel 2021 potrebbe essere frutto di specifiche allegazioni non rilevanti in esecuzione, ma il giudice, prima di decidere, avrebbe dovuto leggere tale sentenza nel confrontarsi con quel provvedimento. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Felicetta Marinelli, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore, avv. Massimiliano Nebuloni, ha insistito per l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, l'argomento contenuto nell'unico motivo di ricorso, secondo cui il giudice dell'esecuzione non si è confrontato con la motivazione della pronuncia del Tribunale di Milano 15 maggio 2021 che aveva riconosciuto la continuazione interna tra alcuni degli episodi criminosi oggetto della istanza. 2 Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione in quella pronuncia potrebbe essere frutto di specifiche allegazioni non rilevanti in esecuzione, ma, come nota correttamente il ricorso, un argomento di questo tipo è congetturale, perché si limita a formulare una ipotesi. Peraltro, si tratta di una congettura che infrange anche il disposto dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che prevede in modo espresso che il giudice dell'esecuzione debba acquisire le sentenze che hanno giudicato i reati oggetto dell'istanza di continuazione, e questa Corte ha già sostenuto che è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell'istanza pronunciato senza tener conto dell'esame delle decisioni di condanna (Sez. 1, Sentenza n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. Il giudizio di rinvio dovrà avvenire in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.