Articolo 5 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 4Articolo 6
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1 gennaio 1994
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10 marzo 2010
Art. 5. Finalita' e destinatari della vigilanza 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari ((, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento)) .
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
Entrata in vigore il 10 marzo 2010
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