2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita' deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.