Articolo 42 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 40 bisArticolo 37 bis
Versione
1 gennaio 1994
Art. 42. Nozione di credito alle opere pubbliche 1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilita'.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita' deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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