Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3576
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l'"electio amici" può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1402 cod. civ. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l'indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l'opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato istanza per l'esecuzione in forma specifica, provvedendo all'"electio amici" con la domanda giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3576
    Data del deposito : 12 aprile 1999

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