Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l'"electio amici" può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1402 cod. civ. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l'indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l'opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato istanza per l'esecuzione in forma specifica, provvedendo all'"electio amici" con la domanda giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Musso Enrico SPAGNA - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. NI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. Ettor BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato GIANRICO PITTALUGA, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CHIARADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS SI in proprio e quale rappresentante della "RO IO e F.LI S.a.s.", elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato POMPEO PITTER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AL RI VED. AS, AS ELISA, AS GIULIANA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 99/96 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 04/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/98 dal Consigliere Dott. NI SETTIMJ;
udito l'Avvocato PITTALUGA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato E. COGLITORE, per delega dell'Avv Manzi depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ,Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 1.6.89, RO IO, in proprio quale legale rappresentante della F.LI RO s.a.s. corrente in AC - premesso che con scrittura privata 1.3.70 aveva acquistato, per sè o persona od ente da nominare, da CH RO per 1/3 e dalle eredi di NI ST RO ( LI e AN RO con usufrutto uxorio di IA CO ) per 1/3, le quote di tutti gli immobili dei quali i suddetti erano proprietari, nonché le quote di partecipazione della RO IO s.a.s. che aveva sempre operato su altri immobili - precisamente, in Comune di AC: F.9 n.327 fabbr. urb. d'acc. are 1.90, F.9 n.504 fabbr. urb. d'acc. are 16.70, F.9 n. 414/b sem. arb. 2^ are 46.20 RD L381,15 RA L 120,12, F.9 n. 414/c - intestati pro quota pari ad 1/3
indiviso ciascuno ai soci della accomandita e, quindi, attualmente a RO CH ed alle eredi di NI ST RO;
che, però, pur avendo dato corso al trasferimento delle quote della società, sia CH RO sia AN ed LI RO s'erano rifiutati di trasferire la loro quota degli immobili sopra indicati, impedendo così alla RO IO e F.LI, terzo nominato, l'intestazione degli immobili stessi - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone CH RO, IA CO ved. RO, LI e AN RO, al fine di sentir dichiarare autentiche le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata 1.3.70, dare atto della intervenuta ratifica della medesima da parte di LI e AN RO, dichiarare conseguentemente che tramite tale scrittura i convenuti avevano venduto alla RO IO s.a.s., contraente nominata da IO RO ed accettante, 2/3 degli immobili sopra indicati. Costituendosi, CH RO, preliminarmente eccepita l'incompetenza dell'AGO in virtù di clausola compromissoria ex art. 8 del contratto, sosteneva come dalla richiamata scrittura, delle cui sottoscrizioni chiedeva accertarsi l'autenticità, non risultasse affatto che, oltre alla quota sociale ed ai beni immobili extra aziendali, si fosse inteso trasferire anche i beni immobili aziendali indicati nella domanda di controparte, onde chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza dell'AGO ed accertarsi l'autenticità delle firme e, nel merito, respingersi la domanda perché con il contratto prodotto non s'era inteso vendere i beni rivendicati e, comunque, perché erano scaduti i termini per la nomina del terzo.
Contumaci le convenute IA CO, LI e AN RO, il Tribunale di Pordenone, con sentenza 10.4.92, respinta l'eccezione d'incompetenza e dato atto che in corso di causa le convenute IA CO ed LI e AN RO avevano ratificato il contenuto della scrittura privata 1.3.70, dichiarava essersi verificato il trasferimento dei 2/3 dei beni immobili in discussione, intestati ai convenuti ed alienati alla contraente nominata RO IO s.a.s.
Con atto di citazione 26.11.92, CH RO proponeva appello avverso detta sentenza.
Resisteva IO RO, in proprio e quale legale rappresentante della RO IO e F.LI s.a.s., mentre rimanevano contumaci IA CO ved. RO ed LI e AN RO.
Con sentenza 4.3.96, la Corte d'Appello di Trieste - ritenuta la piena validità per contenuto e quale mezzo di prova della scrittura privata 1.3.70 non disconosciuta a termini dell'art. 215 n. 2 CPC;
ritenuto che con detta scrittura fossero stati trasferiti non solo le quote della società RO IO e F.LI s.a.s. con sede in AC , ma anche i beni immobili aziendali ed extra aziendali;
ritenute del tutto irrilevanti le circostanze addotte in prova testimoniale, considerata quindi inammissibile;
ritenuta del pari inammissibile la domanda nuova proposta in appello ed intesa a far dichiarare che IO RO aveva conferito alla RO IO e F.LI s.a.s. il terzo di sua proprietà degli immobili de quibus - rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione CH RO con due motivi.
Resisteva IO RO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente - denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia "con riferimento alla mancata interpretazione della scrittura privata 1.3.70 ed all'applicazione del diverso termine in essa stabilito dalle parti ex art. 1402 CC per la nomina del terzo acquirente" - si duole che, nell'adottare la propria decisione al riguardo, la Corte di merito abbia affermato l'avvenuto trasferimento dei beni immobili aziendali alla Soc. RO, sia per accertata volontà delle parti desumibile dalla scrittura 1.3.70 sia per avvenuta valida indicazione del terzo acquirente, senza, sotto il primo profilo, aver specificamente delibato le argomentazioni svolte dalle parti in causa e, sotto il secondo, aver dato ragione alcuna. Il motivo non merita accoglimento.
La Corte territoriale ha adeguatamete giustificato il raggiunto convincimento facendo corretto uso dei canoni legali d'ermeneutica con l'applicare, in primo luogo, quello dell'analisi del tenore letterale del documento, fondamentale per la determinazione della reale volontà delle parti, ed, in secondo luogo, quello sussidiario dell'analisi del comportamento successivo delle parti;
ha evidenziato, in particolare, applicando l'uno, come obiettivamente non fossero sollevabili dubbi circa la cessione dei beni aziendali in una a queLI extraziendali desumibile dal testo dell'art. 5 della scrittura 1.3.70 inter partes, che esplicitamente poneva ad oggetto della cessione "non solo la loro quota sociale ... ma anche tutte le loro quote di proprietà immobiliari divise o indivise" senza esclusione o distinzione alcuna, ed, applicando l'altro, come quanto risultante dall' esaminato testo trovasse conferma in plurime manifestazioni di volontà - rilevanti anche sotto sotto il profilo giuridico-formale, quali dichiarazioni contrattuali ed istanze giudiziali - significative al punto da far ritenere che le parti avessero inteso operata la cessione dei beni de quibus come inclusa nella stessa cessione delle quote sociali della RO IO e F.LI s.a.s., conclusione del tutto conforme alla logica del contratto.
Ora, devesi osservare come nel motivo di ricorso in esame non si rinvenga alcuna critica diretta e puntuale delle singole argomentazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata, alcun sillogismo inteso a dimostrare i denunziati errori di diritto e gli assunti vizi di logica e di completezza argomentativa dai quali, secondo l'enunciazione introduttiva, sarebbe stata inficiata la sentenza stessa, così traducendosi, in sostanza, l'intera esposizione nella semplice prospettazione, per quanto diffusa ed articolata, d'opinioni soggettive, ossia d'un'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, in senso difforme da quello inteso dai giudici di merito, basata su supposizioni relative alle intenzioni delle parti stesse e su presunzioni, variamente assunte desumibili dallo svolgersi dei comportamenti e degli eventi.
Una notazione a parte merita l'evidente inconferenza delle prospettate presunzioni, relative, ciascuna, a singoli comportamenti inidonei, di per se stessi, ad integrare il requisito della pluralità, univocità, concordanza, di fatti noti dal cui complesso desumere con sufficiente certezza il fatto ignoto da dimostrare, al fine di farlo considerare accertato e renderlo probante ai sensi dell'invocato art. 2727 CC. Va, quindi, ricordato come sia stato più volte evidenziato da questa Corte che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in una sua singola clausola, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la comune intenzione delle parti contraenti, rappresenta un tipico accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC e per vizi di motivazione;
che, pertanto, onde far valere una violazione in tal senso, il ricorrente per cassazione ex art. 360 n. 3 CPC non può limitarsi a fare astrattamente richiamo alle dette regole legali d'interpretazione, ma deve necessariamente indicare, in modo specifico, i canoni in concreto inosservati ed, in particolare, in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato, non essendo idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, la mera critica del risultato raggiunto dal giudice medesimo mediante la contrapposizione d'un'interpretazione diversa e difforme rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Il che altro non rappresenta se non l'applicazione, all'ipotesi di denunziata violazione delle norme in materia d'interpretazione dei contratti, del principio generale per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Aggiungasi l'irrilevanza della doglianza, pur essa generica, del ricorrente in ordine all'assunta mancata considerazione delle tesi svolte dalle parti, giacché, come del pari ripetutamente evidenziato da questa Corte, al fine d'adempiere all'obbligo d'adeguata motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e, tanto meno, a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente ch'egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il che, come si è già evidenziato, ha fatto la Corte
territoriale nel caso in esame, basando l'assunta decisione su dati obiettivi ed incontrovertibili, quali il significato letterale della clausola contrattuale fondamentale, la conferma di esso desumibile da qualificati comportamenti successivi delle parti, lo stesso senso logico dell'uno e degli altri.
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando falsa applicazione dell'art. 1402 CC - si duole che la Corte di merito, senza adeguata motivazione, abbia ritenuto verificato il trasferimento dei beni de quibus al terzo nominato non ostante fosse scaduto il termine previsto dalla norma e pur essendo stata eccepita l'invalidità del termine alternativo, contrattualmente previsto, per sua indeterminatezza.
Il motivo non merita accoglimento.
È da rilevare, infatti, anzi tutto, come la fissazione del termine per l'electio amici alla stipulazione formale del contratto sia clausola usuale che non contravviene all'esigenza di determinatezza dell'an e del quando, giacché entrambi gli elementi sono stabiliti con riferimento ad un evento futuro e certo nel modo e nel tempo, preciso in entrambi gli elementi, qual è il rogito notarile, e come l'indicazione del terzo sia da considerare tempestiva ove - come nella specie, non essendo le parti addivenute alla stipula del definitivo per l'opposizione del promittente alienante e la mancata stipula avendo impedito qualsiasi decadenza dalla facoltà di nomina - venga effettuata con l'atto introduttivo del giudizio inteso ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto (Cass. 10.2.93 n. 1682, ma già 18.1.84 n. 422, 17.2.83 n. 1219, 24.2.82 n. 1135, 10.5.76 n. 1644). D'onde l'infondatezza della censura al riguardo, anche sotto il profilo del preteso difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale fatto esplicito riferimento a tale principio e null'altro essendo necessario aggiungere;
ciò, senza contare il difetto d'interesse del deducente alla censura, considerato che il contratto restava, comunque, efficace tra i contraenti originari ex art. 1405 CC, per il che, in difetto d'un'espressa contraria pattuizione, l'esecuzione poteva esserne richiesta anche dal solo promissario acquirente, ciò che il IO RO ha fatto agendo per l'esecuzione in forma specifica in proprio oltre che nella qualità di legale rappresentante della RO IO e F.LI s.a.s..
In definitiva, nessuno dei motivi meritando accoglimento, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L.
3.219.800 delle quali L 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999