Sentenza 3 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10534 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Alincto -Salamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: CORRISPETTIVO SPADONE Presidente Dott. Mario R.G.N. 18036/00 1-0534/03 Dott. Carlo Cron.23548 Rep. 2761 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CEL- Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 06/02/03 Rel. Consigliere Dott. NZ MAZZACANE ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: IMMOBIL SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore AC LL, elettivamente in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE didomiciliat CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ARMANDO FALLICA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IT IMPIANTI TECNICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amm.re Unico ROSARIO PISCITELLO, elettivamente domiciliat in ROMA VIA 2003 LANCELLOTTI 18, presso lo studio dell'avvocato 218 ROSAMARIA MARIANO, difes dall'avvocato GIOVANNI -1- MORICI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CARAMANNA MARIO;
intimato avverso la sentenza n. 421/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 15/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. NZ MAZ ZACANE;
--- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ........ Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.6.1982 la s.r.l. I.T. Impianti Tecnici conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la s.p.a. Immobil Sud chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di lire 4.867.628 quale corrispettivo della realizzazione dell'impianto elettrico, idraulico e di depurazione nella piscina a servizio dell'appartamento sito ai piani 16 e 17 del medesimo edificio oltre interessi legali e risarcimento danno da svalutazione monetaria. A sostegno della domanda la società attrice assumeva che, dopo aver ricevuto l'incarico con contratto d'appalto del 1.12.1976 per l'esecuzione degli impianti tecnologici dell'edificio sito in Palermo, via Resuttan 352, da parte della società quest'ultima in corso d'opera le avevaconvenuta, commissionato anche la realizzazione dei lavori suddetti. Si costituiva in giudizio la società Immobil Sud eccependo il proprio difetto di legittimazione lavori in questione erano passiva, posto che stati commissionati a sua insaputa da Mario proprietario dell'appartamento sito al AR, 3 piano 17, e chiedeva di essere autorizzata 50a chiamare in giudizio quest'ultimo. Autorizzata la chiamata in causa, il AR si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Con sentenza del 6.5.1994 l'adito Tribunale condannava la società Immobil Sud al pagamento in favore dell'attrice della somma di Lire 7.134.703 oltre interessi legali, e rigettava le altre domande. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte della Immobil Sud cui resistevano la I.T. Impianti Tecnici ed il AR, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 15.5.2000 rigettava il gravame. La Corte territoriale riteneva infondata la SEConno dell'appellante sede cui il AR, tesi LA ricevuta consegna dell'appartamento promessogli in vendita, aveva trasformato la vasca in piscina ed incarico alla società I.T. Impiantiaveva dato Tecnici, all'insaputa della Immobil Sud, di eseguire i relativi lavori elettrici, idraulici e di depurazione;
in realtà dall'istruttoria svolta era emerso che la società I.T. Impianti Tecnici era incaricata dall'Immobil Sud di eseguire glistata 4 impianti tecnologici nel costruendo edificio sito in Palermo, Via Resuttana 352; che in sostituzione della progettata vasca con fioriera, da costruire nell'appartamento poi acquistato dal AR, era stato realizzat dalla stessa Immobil Sud una piscina, e che i relativi lavori erano stati seguiti dal AR quale rappresentante dell'Immobil Sud, ed in tale qualità egli aveva commissionato alla I.T. Impianti tecnici i lavori di impiantistica della piscina;
pertanto la piscina era stata realizzata dalla Immobil Sud prima della consegna del suddetto appartamento al AR, ed i lavori per cui è causa erano stati accettati ed approvati dalla Immobil Sud, essendo necessari e conseguenti all'uso della piscina realizzata dalla stessa società. Per la cassazione di tale sentenza la Immobil Sud ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo al quale ha resistito con controricorso la non ha società I.T. Impianti Tecnici;
il AR svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo articolato la ricorrente, applicazione denunciando violazione e falsa dell'art. 1325 C.C. nonché omessa ed insufficiente 5 motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i lavori di impiantistica realizzati nell'edificio sito in nella piscina costruita 352, erano Palermo, via Resuttana stati commissionati alla società I.T. da Mario AR quale rappresentante della Immobil Sud;
tale convincimento non aveva considerato che nel contratto di appalto stipulato tra la I.T. e la Immobil Sud non era previsto alcun lavoro di impiantistica della costruenda piscina. La ricorrente assume poi che le deposizioni rese dai testi NZ AR ed AL NO e dallo stesso rappresentante legale della I.T. in ordine al fatto che Mario AR curava i rapporti con i terzi in relazione a tutti i lavori di costruzione dell'edificio suddetto erano irrilevanti, in quanto la circostanza da essi riferita non comportava che quest'ultimo fosse autorizzato a concludere un secondo contratto di appalto in nome e per conto della Immobil Sud;
neppure avrebbe dovuto attribuirsi rilievo al fatto che la piscina era stata costruita prima della dell'appartamento sito al piano 17 al vendita considerato che la realizzazione della AR, piscina rientrava tra le opere straordinarie non 6 previste nel preliminare di vendita, ma volute da SA quest'ultimo quale primario acquirente. La ricorrente inoltre sostiene che la sentenza impugnata non ha valutato i documenti allegati alla relazione del consulente tecrico d'ufficio dai quali risultaVAND eseguite all'interno dell'appartamento del AR alcune opere, tra le quali era compresa la costruzione della piscina, per il cui costo la stessa AR aveva corrisposto il maggior importo di lire 30.000.000 alla Immobil Sud all'atto della stipula del contratto di vendita definitivo. La censura è infondata. La Corte territoriale ha ricavato la prova del conferimento da parte della ricorrente tramite il AR alla società I.T. dell'incarico di realizzare i lavori di impiantistica della piscina menzionata da diversi elementi;
in particolare il DI ATTELLO giudice ha fatto riferimento alla anteriorità della costruzione della piscina medesima rispetto al tempo della vendita al AR dell'appartamento, ha inoltre richiamato la spedizione da parte della Culligan Italiana alla Immobil Sud del materiale necessario per l'opera suddetta e della relativa fattura, ed ha poi segnalato la deposizione 7 testimoniale del NO, progettista e direttore dei lavori il quale aveva evidenziato una AR nella esecuzioneinterferenza di Mario delle opere ed una collaborazione dello stesso con il cugino NZ AR, amministratore della Immobil Sud fino al 1980; ha infine valorizzato la testimonianza del medesimo NZ AR secondo il quale il rapporto di collaborazione tra lui ed il cugino comprendeva anche la gestione dei rapporti con i terzi. In presenza quindi di una puntuale ed esauriente indicazione nonché di un corretto coordinamento degli elementi probatori dai quali il giudice di appello ha maturato il proprio convincimento, la ricorrente tende а svalutare tale ricostruzione inammissibilmente della vicenda e le fonti di prova ritenute decisive dalla Corte territoriale, contrapponendovi altri specificatamente riferibili allaelementi non realizzazione della piscina, come tali correttamente ignorati dalla sentenza impugnata. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
8 La Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro. ¥3,00 - per spese e di euro 600,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 6.2.2003. View More come esterna ИН IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IA Di UZ AR Di RO 3 LUG 2003 Oggi, IL CANCELLIERE IA Di UZ ді виго