Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
In sede di delibazione di sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno di "bona matrimoni" (nella specie, indissolubilità del vincolo) il giudice, pur non potendo procedere al riesame del merito ed al controllo in ordine all'effettiva esistenza della riserva mentale, deve tuttavia accertare la conoscenza o la conoscibilità della suddetta riserva da parte dell'altro coniuge, accertamento estraneo al processo canonico per irrilevanza rispetto a quel diritto e necessario per stabilire la contrarietà o meno della delibanda pronuncia all'ordine pubblico italiano in relazione ai principi di affidamento e buona fede; tale accertamento, benché ancorato ai fatti risultanti in sede ecclesiastica, deve essere condotto con autonomia di giudizio ed adeguatamente motivato, essendo, in mancanza, censurabile in sede di legittimità la relativa statuizione per difetto di motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51/3, presso l'avvocato E. LUPONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CONSERVA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON RO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 02827/97 proposto da:
ON RO, elettivamente domiciliato in ROMA 97 VIA L. MAGALOTTI 2, presso l'avvocato CARLO TRICERRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO RAGONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51/3, presso l'avvocato E. LUPONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CONSERVA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1045/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo secondo motivo;
l'accoglimento del terzo motivo;
l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22 febbraio 1995 OL CE chiedeva alla Corte d'Appello di Bari la dichiara di efficacia in Italia della pronuncia di nullità del matrimonio concordatario a suo tempo celebrato con AT AR, reso esecutivo dalla Signatura Apostolica. Resisteva la AR rilevando che la causa di nullità ritenuta dal giudice ecclesiastico, ovvero la esclusione da parte dello LL della indissolubilità del vincolo, non le era mai stata nota. In subordine chiedeva che fosse mantenuto l'assegno fissato dal giudice del divorzio nel frattempo pronunciato, ovvero fosse disposto in suo favore il pagamento di un assegno ex artt. 128 e 129 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 8 del Concordato tra Chiesa Cattolica e Stato Italiano.
La Corte di Bari accoglieva la domanda di deliberazione. Riteneva che fossero state rispettate nel giudizio canonico le esigenze relative al contraddittorio, che la esclusione del consenso non potesse essere censurata e non incontrava il limite dell'ordine pubblico italiano.
Contro questa decisione vi è ricorso per cassazione da parte della AR con tre motivi. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale lo CE. La AR resiste al ricorso incidentale con controricorso e deposita memoria.
MOTIVI DELIA DECISIONE
1) I due motivi vanno riuniti.
2) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 24 Cost., ed 8 n. 2 l. n. 121 del 1985, nonché la motivazione insufficiente su un punto comunque decisivo. Sostiene che nel giudizio canonico non le è stato consentito di difendersi. Infatti il patrono di ufficio all'uopo nominato non si era costituito e non era stato instaurato alcun contraddittorio e dunque non era dato luogo ad una valida sentenza ecclesiastica come tale delibabile dal giudice nazionale. 2a) La doglianza è infondata. La AR non ha ritenuto di difendersi nel giudizio canonico, tant'è che come è pacifico le venne nominato un difensore di ufficio. Tale sua decisione non toglie che il contraddittorio sia stato instaurato con la vocatio in quel giudizio, circostanza che la ricorrente non nega.
3) Con il secondo motivo di ricorso la AR lamenta la violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 1414, 2730, 2697, c.c. ed 8 della legge 121 del 1985. Sostiene che la Corte ha delibato la decisione ecclesiastica pur in mancanza della prova della sua conoscenza della esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del marito. Sostiene che comunque sul punto la motivazione è omessa o insufficiente.
3a) Osserva la corte che alla stregua dei principi stabiliti dal vigente concordato tra la chiesa cattolica e lo Stato Italiano di cui alla legge n. 121 del 1985, ed in relazione all'art. 707 c.p.c., il giudice italiano nella materia della delibazione in questione deve tener conto della specificità dell'ordinamento canonico, tuttavia senza trascurare il limite dell'ordine pubblico italiano. Pertanto se non può evitare di delibare la decisione che abbia pronunciato sulla base della esclusione consensuale del bonum sacramenti, deve invece accertare che tale consenso alla esclusione, o almeno che la conoscenza della esclusione individuale sia stata nota oppure sia stata oggettivamente conoscibile dall'altro coniuge. Non essendo possibile in nome della predetta disponibilità verso le specificità dell'ordinamento canonico travolgere la tutela di ordine pubblico che spetta nel nostro sistema alla buona fede ed all'affidamento, (Cass.nn. 41875 del 1998; 4235 del 1991).
Consegue pure che tale accertamento essenziale deve essere adeguatamente motivato per risultare la statuizione stessa incensurabile dal giudice di legittimità. Ciò in quanto, come la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito da tempo (cfr. Cass., n. 2330 del 1994), il divieto di riesame del merito ovvero il divieto di indagine sulla esistenza della riserva mentale da parte di uno dei coniugi non osta alla indagine sulla questione, estranea al processo canonico per irrilevanza rispetto a quel diritto, della conoscenza o della conoscibilità di essa da parte dell'altro coniuge. E la relativa definizione, se deve esser ancorata ai fatti accertati dalla decisione ecclesiastica, deve tuttavia essere apprezzata con autonomia di giudizio, (Cass. n. 2138 del 1996). La sentenza impugnata sul punto afferma che non vi è contrasto con l'ordine pubblico italiano perché la nullità fu dichiarata "per difetto di consenso (esclusione della indissolubilità del vincolo resa nota alla AR)".
Tale sintetica espressione, se sembra riferire un accertamento nel senso detto da parte del giudice ecclesiastico, non mostra affatto che il giudice italiano ha compiuto il suo apprezzamento autonomo dei fatti accertati dalla sentenza canonica. Non si tratta, come sembra ritenere il resistente, di dar luogo ad una parafrasi dei passi della sentenza ecclesiastica sul punto, ammesso vi sia stato l'accertamento della circostanza in questione. Piuttosto il giudice della delibazione avrebbe dovuto dire quali effetti, e per quali ragioni, nell'insieme dell'accertamento canonico, inducono lui stesso a ritenere rispettata la tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole, (cfr, Cass. n. 8386 del 1997). La censura di inadeguatezza della motivazione è dunque fondata e tale fondamento rende assorbita la trattazione dell'altro motivo del ricorso principale, e di quello incidentale dello LL che presuppongono la delibazione della sentenza ecclesiastica. 4) Il ricorso deve essere, nei limiti predetti, accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che deciderà accertando la circostanza della conoscenza o della conoscibilità oggettiva da parte della donna della accertata esclusione del bonum matrimoni da parte dello LL, secondo i principi appena ribaditi, motivando sul punto. Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo per quanto di ragione. Dichiara assorbiti il terzo motivo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per le spese alla Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999