Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 giugno 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2022 |
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- 1. legittimazione passiva Intesa Sanpaolohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
14 giugno 2019 Ecco la prima pronuncia edita del Tribunale di Venezia! Come noto, con la messa in liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e con la successiva cessione delle relative aziende bancarie a Intesa Sanpaolo, sono sorte contestazioni circa la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete. Per un esame approfondito della questione e per l'esame di numerose altre sentenze sul punto, rinviamo al Post Intesa Sanpaolo e la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Qui ci soffermiamo su una delle prime sentenze (la prima edita) del Tribunale di Venezia: sentenza 4 …
Leggi di più… - 2. Senatohttps://www.astrid-online.it/
- 3. Liquidazione coattahttps://www.dirittobancario.it/
In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda cd. "supertardiva" il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 207 l.fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si occupa ancora una volta della proponibilità della domanda di compensazione nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale e, nel caso di specie, a liquidazione coatta amministrativa. 1. Premessa: il quadro normativoCome è noto gli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c. e l'art. 58 Tub definiscono in maniera esaustiva se ed in quali limiti il cessionario subentri …
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- 5. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ancona, sentenza 09/04/2025, n. 710Provvedimento: N. R.G. 938/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 , Parte_2 (C.F. C.F._2 ), Parte_3 (C.F. C.F._3 ), Parte_4 (C.F. C.F._4 , Parte_5 (C.F. C.F._5 , Parte_6 (C.F. C.F._6 ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cacciamani in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo ATTORI OPPONENTI contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti in virtù di procura posta a …Leggi di più...
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- 2. Trib. Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 76Provvedimento: R.G. n. 1511/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice IL TT, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 1511/2024 promossa da Parte_1 (C.F. C.F._1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Botti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/01/2026, n. 16Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SEZIONE SECONDA CIVILE Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott.ssa Marina Vitulli Presidente Dott. Giuliano Berardi Consigliere est. Dott. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 414 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 414/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024, in punto: contratti bancari; causa vertente TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 in proprio e in qualità di erede di Persona_1 , Parte_3 in proprio e in qualità …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 4491Provvedimento: Pubblicato il 23/05/2025 N. 04491/2025REG.PROV.COLL. N. 00669/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 669 del 2024, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro RI UI FA, non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione seconda) n. 13018 del 2023, resa tra le parti. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Brindisi, sentenza 28/11/2025, n. 1578Provvedimento: TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Civile Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice IN GA, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1090/ 2021 R. G. tra Parte_1 Parte_2 (cf: C.F._1 ), rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Graziuso del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Brindisi via Mazzini 82 è elettivamente domiciliata, attori contro Controparte_1 (p.iva: P.IVA_1 ), in persona del l.r.p.t. quale incorporante Controparte_2 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Guido Gargani del Foro di Roma presso il cui Studio …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 01Art. 01. (( (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15). )) (( 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo.
Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili" )) - Articolo 1Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformita' con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Europea sulla loro compatibilita' con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto. - Articolo 2Art. 2. Liquidazione coatta amministrativa 1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o piu' decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:
a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all' articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione e' disposta senza necessita' di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza;
c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformita' all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;
d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante di cui alla lettera c).
2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario e' condotto con riferimento ai soli ((crediti non ceduti)) ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.
3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.