Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 giugno 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2022 |
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- 1. legittimazione passiva Intesa Sanpaolohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
14 giugno 2019 Ecco la prima pronuncia edita del Tribunale di Venezia! Come noto, con la messa in liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e con la successiva cessione delle relative aziende bancarie a Intesa Sanpaolo, sono sorte contestazioni circa la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete. Per un esame approfondito della questione e per l'esame di numerose altre sentenze sul punto, rinviamo al Post Intesa Sanpaolo e la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Qui ci soffermiamo su una delle prime sentenze (la prima edita) del Tribunale di Venezia: sentenza 4 …
Leggi di più… - 2. Senatohttps://www.astrid-online.it/
- 3. Liquidazione coattahttps://www.dirittobancario.it/
In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda cd. "supertardiva" il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 207 l.fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si occupa ancora una volta della proponibilità della domanda di compensazione nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale e, nel caso di specie, a liquidazione coatta amministrativa. 1. Premessa: il quadro normativoCome è noto gli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c. e l'art. 58 Tub definiscono in maniera esaustiva se ed in quali limiti il cessionario subentri …
Leggi di più… - 4. Atti parlamentarihttps://www.astrid-online.it/
- 5. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1279Provvedimento: R. G. 958/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La corte di appello di Venezia Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 18/5/2023, promossa con atto di citazione da in Parte_1 persona dei Commissari Liquidatori pro tempore (C.F.: ) rappresentata P.IVA_1 e difesa in giudizio dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco, sito in Venezia, San Polo n. 2580, come da …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/09/2024, n. 1639Provvedimento: 1 N. R.G. 248/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 248/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITO Parte_1 P.IVA_1 LUIGI APPELLANTE contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 APPELLATI CONTUMACI PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2250Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: Dr.ssa Caterina Molfino Presidente Dr. Paolo Celentano Consigliere Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 28/2-15/4/2024, contraddistinta dal n. 4073/2024, iscritto al n. 2520/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente TRA (c.f. , nata ad Parte_1 C.F._1 Apricena il 26/3/1957, rappresentata e …Leggi di più...
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- 4. Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 559Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3617/17 R.G.A.C., posta in decisione con ordinanza del 12.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente tra (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FALZEA MARIA VITTORIA elettivamente domiciliato presso il difensore; ATTRICE Contro c.f. quale società incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 [...] c.f. in forza dell'atto di fusione …Leggi di più...
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- 5. Trib. Potenza, sentenza 15/03/2025, n. 513Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 852 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario, TRA , quale incorporante di (C.F.: Parte_1 Controparte_1 ) in persona del procuratore dott.ssa giusta procura del P.IVA_1 Controparte_2 06/04/2018, rep. 36160, racc. 15420, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Munari del Foro di Treviso pec: come da procura stesa Email_1 in calce all'atto di citazione …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 01Art. 01. (( (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15). )) (( 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo.
Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili" )) - Articolo 1Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformita' con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Europea sulla loro compatibilita' con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto. - Articolo 2Art. 2. Liquidazione coatta amministrativa 1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o piu' decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:
a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all' articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione e' disposta senza necessita' di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza;
c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformita' all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;
d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante di cui alla lettera c).
2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario e' condotto con riferimento ai soli ((crediti non ceduti)) ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.
3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.