Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2 della Legge 13 ottobre 1994, n. 589
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Articolo 2 della Legge 13 ottobre 1994, n. 589
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25 ottobre 1994
25 ottobre 1994
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