CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40327 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso il rigetto del ricorso. udito l'avvocato VITALI FRANCESCO in difesa di LA CA - BELTRAMI ON -DE OS CA, che ha chiestoil rigetto del ricorso con condanna alle spese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40327 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO E .CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25/5/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino in data 2/7/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AF CO in ordine ai reati di cui ai reati di truffa di cui al capo 1) e di omessa custodia di armi di cui al capo 5) perché estinti per prescrizione, e confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice in relazione ai delitti di truffa, esercizio abusivo di attività di mediazione creditizia e detenzione illegale di armi di cui, rispettivamente, ai capi 2), 3) e 4) ascrittigli, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia e confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la difesa dello CO deducendo, con unico motivo di censura, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 23 bis del D.L. 28/10/2020 n. 137, per avere omesso la Corte di avvisare le parti dell'esito dell'udienza, dopo essersi proceduto con trattazione scritta, omettendo così un adempimento indicato come equivalente alla lettura del dispositivo in udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa. 3. Con requisitoria scritta recante la data del 17/4/2023 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 19/4/2023 il difensore dell'imputato, avv. Germana Cauci ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Successivamente, in data 3/5/2023, lo stesso avv. Cauci e l'avv. Michele Veggetti hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo. Si tratta, peraltro, di rinuncia priva di effetto in relazione all'udienza fissata perla trattazione orale, della quale i difen:sori avevano già ricevuto avviso: nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio;
ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta l'obbligo di nominarne uno d'ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità (Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, Rv. 270633). 5. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta una nullità non prevista da alcuna disposizione di legge, come invece richiesto dall'art. 177 cod. proc. pen. Per quanto l'art. 23-bis comma 3 del d.I 28/10/2000 n. 137 preveda, al terzo comma, la comunicazione alle parti dell'esito del procedimento, infatti, l'omissione di tale adempimento non può avere un effetto retroattivo sulla validità della sentenza ormai pronunciata senza alcuna violazione del diritto di difesa, ma determina una mera irregolarità processuale che influisce unicamente sulla decorrenza del termine per l'impugnazione dal momento in cui il ricorrente ha ricevuto effettivamente comunicazione della decisione. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 1 delle Ammende, non emergendo ragioni.di esonero, della somma ritenuta equa di eur.o tremila a titolo di sanzione pecuniaria, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili TR OS, De OS GI e LA Gianluigi, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden e
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso il rigetto del ricorso. udito l'avvocato VITALI FRANCESCO in difesa di LA CA - BELTRAMI ON -DE OS CA, che ha chiestoil rigetto del ricorso con condanna alle spese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40327 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO E .CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25/5/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino in data 2/7/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AF CO in ordine ai reati di cui ai reati di truffa di cui al capo 1) e di omessa custodia di armi di cui al capo 5) perché estinti per prescrizione, e confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice in relazione ai delitti di truffa, esercizio abusivo di attività di mediazione creditizia e detenzione illegale di armi di cui, rispettivamente, ai capi 2), 3) e 4) ascrittigli, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia e confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la difesa dello CO deducendo, con unico motivo di censura, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 23 bis del D.L. 28/10/2020 n. 137, per avere omesso la Corte di avvisare le parti dell'esito dell'udienza, dopo essersi proceduto con trattazione scritta, omettendo così un adempimento indicato come equivalente alla lettura del dispositivo in udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa. 3. Con requisitoria scritta recante la data del 17/4/2023 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 19/4/2023 il difensore dell'imputato, avv. Germana Cauci ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Successivamente, in data 3/5/2023, lo stesso avv. Cauci e l'avv. Michele Veggetti hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo. Si tratta, peraltro, di rinuncia priva di effetto in relazione all'udienza fissata perla trattazione orale, della quale i difen:sori avevano già ricevuto avviso: nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio;
ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta l'obbligo di nominarne uno d'ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità (Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, Rv. 270633). 5. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta una nullità non prevista da alcuna disposizione di legge, come invece richiesto dall'art. 177 cod. proc. pen. Per quanto l'art. 23-bis comma 3 del d.I 28/10/2000 n. 137 preveda, al terzo comma, la comunicazione alle parti dell'esito del procedimento, infatti, l'omissione di tale adempimento non può avere un effetto retroattivo sulla validità della sentenza ormai pronunciata senza alcuna violazione del diritto di difesa, ma determina una mera irregolarità processuale che influisce unicamente sulla decorrenza del termine per l'impugnazione dal momento in cui il ricorrente ha ricevuto effettivamente comunicazione della decisione. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 1 delle Ammende, non emergendo ragioni.di esonero, della somma ritenuta equa di eur.o tremila a titolo di sanzione pecuniaria, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili TR OS, De OS GI e LA Gianluigi, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden e