Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
0 544 0 / 0 2 l REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO PRESTAZION PROFESSIONali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Dott. Franco Presidente R.G. N. 21135/99 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere- Cron. 16336 Rep. 1225 ELEFANTE - Consigliere Dott. Antonino Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.18/01/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA us sul ricorso proposto da: A PICCIONI AMEDEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 271 presso lo studio dell'avvocato ANNA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MOLLE, difeso dall'avvocato MARIO PICA, giusta delega Richiesta copia studio dal Sig. in atti;
per diritti €1.55 - ricorrente 4-5 APR 2002 CANCELLIERE contro 077-11500 PISTILLI LUCIANA, CANALE LAURA, CANALE ROBERTA, CANALE CANCELLERIA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGRE presso lo studio dell'avvocatoDEGLI INVENTORI 54, LUIGI MARCELLI, difesi dall'avvocato ANTONIO CICCARESE, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti 76 -1- avverso la sentenza n. 2808/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. s u -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 10 aprile 1984 BR AN conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, la ditta CI EO per sentirla condannare al pagamento della somma di L.2.800.463,oltre IVA, a titolo di compensi professionali per l'attività di consulente del lavoro svolta in favore della convenuta dal gennaio 1981 all'aprile 1983. Costituitosi, il titolare della ditta convenuta, CI EO, chiedeva il rigetto della rst domanda avversaria in quanto nulla era dovuto a A controparte poichè ogni prestazione professionale svolta sino al 30 giugno 1982 era stata già saldata, mentre per il periodo successivo non era alcuna attività da parte stata effettuata dell'attore. Deceduto il AN ed intervenuti suoi eredi (CI PI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore AU AN, nonchè gli altri figli BE e AN AN), istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con sentenza n. 796/95, condannava la ditta convenuta al pagamento, in favore degli eredi di AN BR, della somma di L.
2.800.463 oltre a 1 : L.504.546 per IVA, con interessi legali, maggior danno ex art. 1124 cc e spese di lite. Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d'appello 17-22.7.98, rigettavadi Roma, con sentenza l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione EO CI sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso BE, AU e AN AN nonchè CI PI, vedova AN. s u MOTIVI DELLA DECISIONE A Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc. Censura il ricorrente l'impugnata sentenza sotto un duplice profilo:per omessa e/o errata motivazione in ordine alle prove offerte dalle parti ed in particolare per la mancata valutazione degli elementi probatori forniti da esso CI;
e per erronea valutazione della fattura n.25/82 , pagata da esso ricorrente a saldo, e non a titolo d'acconto, come sostenuto dal Tribunale e ribadito dalla Corte del merito. 2 : Sotto il primo profilo , per il periodo febbraio 1981- giugno 1982 la Corte territoriale non aveva infatti tenuto conto della richiamata fattura, dimostrativa dell'avvenuto pagamento sino a tale ultimo mese delle spettanze dovute al AN, mentre per il periodo successivo non aveva considerato che nulla spettava al predetto sulla base della comunicazione inviata da esso CI all'Ufficio del Lavoro di Latina dell'avvenuto licenziamento di due operai (22.6.82) e di quella inviata dallo stesso attuale ricorrente all'INPS di Latina di cessazione dell'attività a far ы data dal 18 giugno 1982. н е Sotto il secondo aspetto i giudici del merito avevano erroneamente sostenuto che il rilascio della richiamata fattura n.25/82 era avvenuto а titolo di acconto sulle prestazioni professionali e che in essa non era pertanto contenuta una clausola liberatoria come invece doveva dedursi dalla circostanza che la fattura medesima era stata emessa nel dicembre 1982 dopo la cessazione dell'attività avvenuta nel luglio dello stesso anno, che mancava sulla stessa l'indicazione "in acconto" e che successivamente non erano state rimesse al CI altre fatture. Le doglianze non possono essere accolte. 3 : A fronte della deduzione, contenuta nel gravame di merito proposto dal CI, secondo cui erronemante il primo giudice aveva ritenuto essersi prolungata l'attività di consulenza del AN oltre la data del luglio 1982, nonostante egli avesse prodotto la fattura, in cui risultava specificato che i compensi riguardavano il periodo febbraio 1981-30 giugno 1982, nonchè la lettera dell'INPS relativa alla cessazione della sua attività d'impresa, la copia della lettera inviata all'Ufficio del Lavoro per il t jus licenziamento di due operai, nonchè copia del libretto di lavoro di uno di essi, dal quale appariva che il licenziamento era avvenuto il 18 giugno 1982, ha osservato la Corte del merito che effettivamente, come ritenuto dal Tribunale, la fattura emessa dal dante causa degli attuali resistenti il 18 dicembre 1982 e pagata dal CI, non riguardava il saldo di tutte prestazioni effettuate dal primo, mancando nel le documento una dichiarazione in tal senso, mentre, per quanto concerneva gli altri documenti gli stessi ' comprovavano l'intervenuta cessazione dell'attività dell'attuale ricorrente ed il licenziamento di due operai nel giugno 1982 e non anche la cessazione nello stesso periodo dell'attività di consulenza del nominato AN, il quale aveva curato taluni 4 adempimenti amministrativi anche dopo la data suddetta. Risultava, invero, dalle produzioni degli eredi appellati, che il AN aveva redatto i modelli 101 relativamente ai due dipendenti per il 1982, nonchè il modello 770 ai fini IRPEF per il 1982, i quali notoriamente venivano redatti e presentati nell'anno successivo e cioè nel 1983, tal che doveva dedursi, ad avviso del giudice d'appello, che i compensi erano effettivamente maturati sino al periodo attinente a quest'ultimo anno. Quanto alla contestazione da parte dell'appellante CI, attuale ricorrente, della efficacia probatoria dei suindicati documenti, sul rilievo che il loro possesso da parte del AN non comprovava che fossero stati dal medesimo compilati, ha chiarito il giudice del gravame di merito che in sede di produzione in primo grado nulla il CI aveva rilevato sul punto, pur avendo controparte dedotto di aver personalmente compilato e prodotto agli uffici pubblici i documenti in parola.A ciò era da aggiungere, secondo quel giudice, che era del tutto verosimile che fosse stato proprio il AN a predisporre i documenti fiscali e gli altri atti inerenti alla cessazione dell'impresa nel 1983, posto л5 с P che l'affidamento dell'incarico professionale, pacificamente ammessO dall'attuale ricorrente per il perodo sino al giugno 1982, dimostrava che il comittente non era all'altezza di provvedere personalmente alle suddette incombenze amministrative (doveva quindi presumersi che tutti gli adempimenti, anche quelli successivi alla dell'impresa, di cui cessazione dell'attività sussisteva la prova negli atti prodotti, fossero stati s redatti dal professionista). A quest'ultimo, inoltre, contrariamente a quanto u sostenuto dal CI, non era stato affidato il solo A incarico di preparare le buste paga sia perchè nella fattura in discorso, che lo stesso committente aveva ammesso di aver pagato, risultava indicato l'espletamento di attività di consulenza ed assistenza evidentemente comprensiva anche dello svolgimento delle varie pratiche amministrative inerenti l'impresa, sia perchè la copiosa documentazione prodotta dimostrava che il professionista si era occupato effettivamente di una serie di attività anche di natura fiscale. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione della norma che il ricorrente assume violata, dimostrano 6 ampiamente che il giudice del gravame di merito, con tutto adeguata ed esente da vizi motivazione del logici, e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità, ha valutato il raccolto materiale ed in particolare la fattura probatorio n.25/82, ritenuta pagata dal CI a titolo di acconto e non a saldo, giungendo a conclusioni che il ricorrente ha inteso confutare attraverso una inammissibile ricostruzione dei fatti in senso ہ و favorevole alle proprie tesi difensive. Alla stregua delle svolte argomentazioni, il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di AN BE, AN AN, AN AU e PI CI, vedova AN, delle spese del presente gudizio, che liquida 500,00 in euro 65,00 oltre ad euro per onorari. Roma 18 gennaio 2002. France Pentours. - Alfale Mosition est. 1097 123,11 IL CANCELLIERE 45ST 30,99 DEPOSITATS IN CANCELLERIA 5 APR OT. 160,10 RomalL CANCEL 2002.c.1 ILF Cab