Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 07201 /02 NN MEL POP ITA IANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
indennità di buonuscita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 100/00 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.20263 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere - Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Ud.17/01/02 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente 82 S ENTENZA sul ricorso proposto da: AG AN RI, AN RI, UC RO, PP GIAN, ZZ FU, ZZ FA, SC GI, SA UI, TO OS, TT CO, AN ER, US RI ET, GU LL, UITTI DO, IS RO, BE IN, PE AV, SI LA, GH AN RI, GR AL, PU RI, AN CO, AL VA, NT CO, VI CA, TU LO, GL IO, LE IO, LONI AR, elettivamente domiciliati in ROMA PZIA, PZZA SAN CROCE IN 2002 GERUSALEMME, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO4, 253 -1- PUARELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1148/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/01/99 - R.G.N. 47091/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PUARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ' SENTENZA Ritenuto che con ricorso al Pretore di Roma AN IA BA ed altri ex dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato chiedevano dichiararsi la necessaria inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita loro erogata all'atto del collocamento a riposo, di tutti i miglioramenti economici spettanti al personale per il triennio 1990-1992, ancorchè essi fossero cessati dal servizio nel corso dello stesso triennio;
essi chiedevano altresì la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze;
Pretoreche, costituitasi la convenuta, il accoglieva domanda e la pronuncia veniva riformata con sentenza 25 gennaio 1999 dal Tribunale, il quale riteneva che nella detta base di calcolo potessero essere comprese solo le retribuzioni percepite dagli appellanti fino al luglio 1991, ossia "l'ultimo stipendio mensile" ai sensi dell'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n.829; che contro questa sentenza ricorrono per cassazione la BA e litisconsorti, mentre la dello Stato resiste con s.p.a. Ferrovie controricorso.
Considerato che
l'istanza di rinvio, formulata 3 in udienza dal ricorrente, si fonda sull'eventuale e futura entrata in vigore di una norma di legge, la questione attualmente che risolverebbe favorevole ai lavoratori controversa in senso pensionati, ma non può trovare accoglimento poiché nel procedimento giudiziario rilevano le norme già in vigore e non lo ius condendum;
che con i due motivi i ricorrenti lamentano l'errata interpretazione del contratto collettivo del 1990 per i ferrovieri, che stabiliva aumenti graduali di stipendio per il triennio 1990-1992, e sostengono che l'indennità di buonuscita avrebbe dovuto essere calcolata sullo stipendio "spettante" alla fine del triennio, e non su quello ultimo effettivamente percepito da loro nel 1991, alla cessazione dal servizio (la censura del primo motivo è riferita agli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. e quella del secondo a vizi di motivazione); che i motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che, come più volte ha affermato questa Corte, l'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 cit., sull'ultimo stipendio, sulla cui base sono stati versati i contributi 4 previdenziali, poiché l'ammontare dell'indennità in misura non proporzionale alla contribuzione provocherebbe lo squilibrio finanziario della relativa gestione;
che non sono computabili nell'indennità gli aumenti di stipendio previsti in relazione al periodo successivo alla cessione del rapporto di lavoro, i quali non furono effettivamente pagati al momento della cessazione del rapporto e sui quali i contributi non vennero perciò versati previdenziali (Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8558); che da questa consolidata giurisprudenza non ora motivo di discostarsi, onde il ricorso va rigettato;
che le spese possono essere compensate a causa delle oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia.
P.Q.M.
le La Corte rigetta il ricorso e compensa 3 I 0 A 1 3 D S spese. 5 . S , T A O . R L T , L N A ' Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 N S I T 1 G S N Il Presidente H Cons, extensore: Tederic Ro E O O E S P A G I M D A I G E E , A O L IL CANCELLIERE O T D T R I A E T Depositato in Cancelleria T R S L I I L N D G E E E S oggi,. 17 MAG 2002ג'ו D O R E IL CANCELLIEREделе