CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 15853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15853 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UA HE, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2025 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Carmine di Paola, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di HE UA le pene - già ridotte per il rito - di anni uno di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. e di mesi uno di arresto per le contravvenzioni punite dagli artt. 651 cod. pen. e 186, comma 2, lett. c), d. Igs. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15853 Anno 2026 Presidente: GIORGI IA IA Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 18/03/2026 n. 285 del 1992, disponendo altresì la sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 186, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 1992. Il ricorrente si duole del fatto che, nella sentenza impugnata, il Giudice per l'udienza preliminare non abbia assunto determinazioni sull'auto sottoposta a sequestro. Essa, stando alla tesi del ricorrente, avrebbe dovuto essere dissequestrata, posto che l'accordo stipulato dalle parti non prevedeva la confisca del veicolo e considerato che quest'ultimo è intestato, oltre che all'imputato, alla madre (e, dunque, si tratta di veicolo appartenente a persona estranea al reato, non suscettibile di confisca). 3. Il Pubblico ministero ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale - evocando il dettato dell'art. 444, commi 1, ultimo periodo, e 3-bis, cod. proc. pen. - sollecita l'accoglimento del ricorso: la mancata inclusione nell'accordo della confisca impone di ritenere che le parti si siano accordate per escluderne l'applicazione, sì da rendere illegittima la permanenza del vincolo ablativo sul veicolo (peraltro cointestato alla madre del ricorrente). 5. Gli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria ora citata non sono conferenti. Il ricorrente evoca la disciplina dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 25 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150; sennonché la previsione relativa alla possibilità per le parti di accordarsi sulla applicazione e/o sulla durata delle pene accessorie riguarda le pene accessorie, restando estraneo al perimetro applicativo della disposizione modificata dalla c.d. riforma Cartabia il tema dell'applicazione in sede penale delle sanzioni amministrative accessorie a reato (Sez. 3, n. 24056 del 18/01/2024, Pg c. Comina, Rv. 286541 - 01; Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01). 6. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata non dispone la confisca del veicolo e, dunque, sotto il profilo qui censurato, non assume statuizioni sfavorevoli all'imputato che, dunque, non ha interesse a coltivare il ricorso. Con riferimento alla pretesa illegittimità della sentenza per la parte in cui non dispone la restituzione del veicolo al ricorrente, si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato. Si legge nel dispositivo della sentenza impugnata 2 Così deciso il 18/03/2026
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Carmine di Paola, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di HE UA le pene - già ridotte per il rito - di anni uno di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. e di mesi uno di arresto per le contravvenzioni punite dagli artt. 651 cod. pen. e 186, comma 2, lett. c), d. Igs. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15853 Anno 2026 Presidente: GIORGI IA IA Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 18/03/2026 n. 285 del 1992, disponendo altresì la sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 186, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 1992. Il ricorrente si duole del fatto che, nella sentenza impugnata, il Giudice per l'udienza preliminare non abbia assunto determinazioni sull'auto sottoposta a sequestro. Essa, stando alla tesi del ricorrente, avrebbe dovuto essere dissequestrata, posto che l'accordo stipulato dalle parti non prevedeva la confisca del veicolo e considerato che quest'ultimo è intestato, oltre che all'imputato, alla madre (e, dunque, si tratta di veicolo appartenente a persona estranea al reato, non suscettibile di confisca). 3. Il Pubblico ministero ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale - evocando il dettato dell'art. 444, commi 1, ultimo periodo, e 3-bis, cod. proc. pen. - sollecita l'accoglimento del ricorso: la mancata inclusione nell'accordo della confisca impone di ritenere che le parti si siano accordate per escluderne l'applicazione, sì da rendere illegittima la permanenza del vincolo ablativo sul veicolo (peraltro cointestato alla madre del ricorrente). 5. Gli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria ora citata non sono conferenti. Il ricorrente evoca la disciplina dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 25 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150; sennonché la previsione relativa alla possibilità per le parti di accordarsi sulla applicazione e/o sulla durata delle pene accessorie riguarda le pene accessorie, restando estraneo al perimetro applicativo della disposizione modificata dalla c.d. riforma Cartabia il tema dell'applicazione in sede penale delle sanzioni amministrative accessorie a reato (Sez. 3, n. 24056 del 18/01/2024, Pg c. Comina, Rv. 286541 - 01; Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01). 6. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata non dispone la confisca del veicolo e, dunque, sotto il profilo qui censurato, non assume statuizioni sfavorevoli all'imputato che, dunque, non ha interesse a coltivare il ricorso. Con riferimento alla pretesa illegittimità della sentenza per la parte in cui non dispone la restituzione del veicolo al ricorrente, si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato. Si legge nel dispositivo della sentenza impugnata 2 Così deciso il 18/03/2026