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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23010 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso propostOda DA EL MO, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 15 ottobre 2021, della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA DE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 7 aprile 2023, dall'avv. Diego Cisternino, nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, riteneva El FA ED responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., commesso ai danni di HE EL EM, così riqualificato il fatto originariamente contestato in termini di tentato omicidio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23010 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/04/2023 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato proponendo due autonomi motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e di un valido nesso di causalità tra la condotta assunta e le lesioni poi riportate dalla persona offesa e, comunque, l'assenza di un valido supporto probatorio idoneo a fondare l'affermazione della responsabilità, in quanto, sostiene la difesa, lo ED, pur avendo avuto una violenta discussione con la persona offesa, non avrebbe mai utilizzato nella colluttazione arma alcuna. È pur vero che, quando la polizia ha rinvenuto l'imputato, questi aveva indosso un coltello a serramanico, ma è altrettanto vero che, sulla base dei rilievi tecnici effettuati dalla polizia scientifica, si è accertato che su tale coltello non vi fossero tracce di sangue. Cosicché sarebbe illogico che l'imputato si fosse liberato del coltello utilizzato, detenendone, nel contempo, altro con le stesse caratteristiche. Cosi come sarebbe ugualmente illogico che, dopo aver posto in essere l'aggressione, anziché allontanarsi dal /ocus commissi delicti si fosse intrattenuto (con il coltello in tasca) in un locale distante pochi metri dal luogo ove sarebbe stato commesso il delitto. 2.2. Il secondo, formulato sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, deduce l'inattendibilità e inutilizzabilità del riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, posto in essere in violazione del diritto di difesa e redatto senza alcuna descrizione né del soggetto da riconoscere, né delle modalità del riconoscimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto. Com'è noto, essendo preclusa una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito), il sindacato demandato a questa Corte è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentaltivo sui vari punti della decisione impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ebbene, la Corte territoriale ha rilevato come le censure dell'odierno ricorrente fossero superate dalla circostanza obiettiva che lo ED avesse ammesso di aver avuto una colluttazione con la persona offesa e dal successivo riconoscimento effettuato da quest'ultima. Parallelamente, la prospettazione difensiva avrebbe condotto all'inverosimile ipotesi per cui lo stesso EM sarebbe stato aggredito due volte nello stesso giorno da persone diverse e, soprattutto, che egli avrebbe accusato delle lesioni subite un altro soggetto (lo ED, in ipotesi), in tal modo coprendo, incomprensibilmente, il vero aggressore. 2 Il C estensore A fronte di ciò, le deduzioni formulate dal ricorrente (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale) si limitano ad "attaccare" la persuasività della ricostruzione offerta nella decisione impugnata, evidenziando ragioni, versate in fatto, asseritamente idonee a raggiungere una conclusione differente rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Per cui, pur formalmente deducendo asseriti vizi logici della decisione, le censure si risolvono in una mera prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali. Ed in quanto tali, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, sono inammissibili. 2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, rappresentando una specie del più generale concetto di dichiarazione, non necessita dell'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. Sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua di una deposizione testimoniale, valutabile secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 230)0 del 10/07/2020, Rv. 279437). Tant'è che legittimamente può essere riconosciuta maggior valenza probatoria all'individuazione di persona compiuta nei locali della polizia giudiziaria nel corso della fase delle indagini preliminari piuttosto che alla ricognizione personale svolta, con esito negativo, in dibattimento dallo stesso dichiarante, purché il giudice motivi congruamente, in modo lineare e coerente, in ordine alla credibilità di detto dichiarante (Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016, Rv. 268860). Circostanze specificamente valutate nella sentenza impugnata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA DE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 7 aprile 2023, dall'avv. Diego Cisternino, nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, riteneva El FA ED responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., commesso ai danni di HE EL EM, così riqualificato il fatto originariamente contestato in termini di tentato omicidio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23010 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/04/2023 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato proponendo due autonomi motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e di un valido nesso di causalità tra la condotta assunta e le lesioni poi riportate dalla persona offesa e, comunque, l'assenza di un valido supporto probatorio idoneo a fondare l'affermazione della responsabilità, in quanto, sostiene la difesa, lo ED, pur avendo avuto una violenta discussione con la persona offesa, non avrebbe mai utilizzato nella colluttazione arma alcuna. È pur vero che, quando la polizia ha rinvenuto l'imputato, questi aveva indosso un coltello a serramanico, ma è altrettanto vero che, sulla base dei rilievi tecnici effettuati dalla polizia scientifica, si è accertato che su tale coltello non vi fossero tracce di sangue. Cosicché sarebbe illogico che l'imputato si fosse liberato del coltello utilizzato, detenendone, nel contempo, altro con le stesse caratteristiche. Cosi come sarebbe ugualmente illogico che, dopo aver posto in essere l'aggressione, anziché allontanarsi dal /ocus commissi delicti si fosse intrattenuto (con il coltello in tasca) in un locale distante pochi metri dal luogo ove sarebbe stato commesso il delitto. 2.2. Il secondo, formulato sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, deduce l'inattendibilità e inutilizzabilità del riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, posto in essere in violazione del diritto di difesa e redatto senza alcuna descrizione né del soggetto da riconoscere, né delle modalità del riconoscimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto. Com'è noto, essendo preclusa una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito), il sindacato demandato a questa Corte è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentaltivo sui vari punti della decisione impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ebbene, la Corte territoriale ha rilevato come le censure dell'odierno ricorrente fossero superate dalla circostanza obiettiva che lo ED avesse ammesso di aver avuto una colluttazione con la persona offesa e dal successivo riconoscimento effettuato da quest'ultima. Parallelamente, la prospettazione difensiva avrebbe condotto all'inverosimile ipotesi per cui lo stesso EM sarebbe stato aggredito due volte nello stesso giorno da persone diverse e, soprattutto, che egli avrebbe accusato delle lesioni subite un altro soggetto (lo ED, in ipotesi), in tal modo coprendo, incomprensibilmente, il vero aggressore. 2 Il C estensore A fronte di ciò, le deduzioni formulate dal ricorrente (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale) si limitano ad "attaccare" la persuasività della ricostruzione offerta nella decisione impugnata, evidenziando ragioni, versate in fatto, asseritamente idonee a raggiungere una conclusione differente rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Per cui, pur formalmente deducendo asseriti vizi logici della decisione, le censure si risolvono in una mera prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali. Ed in quanto tali, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, sono inammissibili. 2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, rappresentando una specie del più generale concetto di dichiarazione, non necessita dell'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. Sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua di una deposizione testimoniale, valutabile secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 230)0 del 10/07/2020, Rv. 279437). Tant'è che legittimamente può essere riconosciuta maggior valenza probatoria all'individuazione di persona compiuta nei locali della polizia giudiziaria nel corso della fase delle indagini preliminari piuttosto che alla ricognizione personale svolta, con esito negativo, in dibattimento dallo stesso dichiarante, purché il giudice motivi congruamente, in modo lineare e coerente, in ordine alla credibilità di detto dichiarante (Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016, Rv. 268860). Circostanze specificamente valutate nella sentenza impugnata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023 Il Presidente