Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
Per l'autonomia del procedimento di convalida rispetto all'emissione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, non può considerarsi avvenuto ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., un interrogatorio non svolto all'udienza di convalida per rifiuto di comparire dell'arrestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2012, n. 31589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31589 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
315 89/ 12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1068/20 RUGGERO GALBIATI - Rel. Presidente - SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI N. 15932/2012 Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di: 1) AL NI N. IL 07/10/1954 * C/ avverso l'ordinanza n. 46/2012 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 07/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alfreds Montague che ha eluesto il nrigettodel ricas. Uditi difensor A Linguape che ha cluests if rigetto del ricorso- FATTO E DIRITTO 1.L'indagata IA IA si rifiutava di comparire, per asserito impedimento, all'udienza di convalida dell'arresto (art. 391 cod.proc.pen.), eseguito perché colta nell'atto di cedere una dose di cocaina ed una di eroina, per cui non veniva interrogata. Il GIP del Tribunale di Torino, emessa poi la misura cautelare della custodia in carcere, non disponeva successivamente l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod.proc.pen.
2. L'indagata chiedeva la cessazione di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 302 del codice, rilevando di non essere stato sottoposto ad interrogatorio né nell'udienza di convalida né ex art. 294. Il GIP rigettava l'istanza.
3. Su impugnazione dell'interessata, il Tribunale del Riesame di Torino dichiarava la perdita di efficacia della misura, non essendo stato compiuto l'interrogatorio di garanzia ex art. 294. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino proponeva ricorso per cassazione, osservando che il rifiuto di comparire all'udienza di convalida era parimenti valutabile ai fini dell'impossibilità di espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Per cui, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale, con ripristino della misura cautelare a carico dell'indagata. L'indagata presentava memoria difensiva.
5. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva che l'art. 294 prevede l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia dopo l'emissione della misura cautelare in ogni caso in cui il Giudice non abbia proceduto a tale incombente nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto; al riguardo, non si distingue tra mancata comparizione all'udienza di convalida dell'indagato volontaria ovvero giustificata da impedimento. D'altro canto, va sottolineato che il procedimento di convalida e quello relativo all'eventuale emissione di provvedimento cautelare hanno una distinta autonomia, per cui non può ritenersi per avvenuto ai sensi dell'art. 294 un interrogatorio non svolto in sede di convalida sia pure per volontà dell'indiziato.
6. Il rigetto del ricorso non comporta condanna alle spese di giudizio, essendo stato il ricorso proposto dalla parte pubblica.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 27/06/2012 Il Presidente Est. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Rgalliati Dott Giovanniкупую м CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 AGO. 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Ruello