Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14865 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
E N ISTRAZIO /1986 C.C. 67 /4 5 REG 26 . N . - .R DA .P B L. D TE EL L LICA L B A D . R ESEN SI B ZA IN NOME DEL POP 48 65/05 A SEN T IBU 1 MATERIA I 13 R A T . N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ugo RIGGIO - R.G.N. 2239/00 - Cron.30049 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Consigliere Dott. EF MONACI Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere - Ud.20/11/02 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Rel. Consigliere COKIE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67421 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 1 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TA FA DI NI & IC TA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI 2002 CAMPOSACURNO, che la difende, giusta procura a 4221 margine;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 137/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il resistente, 1'Avvocato ANTONELLI CAMPOSACURNO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza del 21/X/1995, la UA EF Di NI e HE UA S.n.c. chiedeva il rimborso dell'ILOR versata mediante autotassazione, negli anni dal 1991 al 1995, sostenendo che il reddito d'impresa da lei prodotto era escluso dall'imposta ai sensi della lett.e - bis), del comma secondo, dell'art. 115 del T.U. n. 917 del 1986. Successivamente la contribuente impugnava il silenzio rifiuto opposto alla sua istanza e l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso accoglieva il ricorso. Con sentenza del 24/II-36/V/1999, la Commissione Tributaria Regionale del Molise confermava la pronuncia di primo grado, respingendo l'appello proposto dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Molise. Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo l'Amministrazione finanziaria deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. 602/73 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta che è stato totalmente omesso l'esame del primo motivo d'appello proposto dall'Ufficio, concernente l'intervenuta decadenza della contribuente dal diritto al rimborso, quanto meno per gli anni d'imposta 1991, 1992 e 1993, in ragione della tardività della relativa istanza, 2 presentata il 21/X/1995, e quindi dopo il decorso del termine decadenziale di diciotto mesi dal versamento diretto, prescritto dall'art. 38 del DPR n. 602 del 1973. La censura è fondata. L'impugnata sentenza non appare, infatti, avere esaminato il pur rilevato motivo d'appello concernente l'intervenuta decadenza della contribuente dal rimborso, per decorso del termine di diciotto mesi dal versamento diretto, previsto per la proposizione della relativa istanza dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed alla cui osservanza è subordinato anche il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di Ilor, in regime di autotassazione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, il cui esame è subordinato all'esito della verifica sulla tempestività dell'istanza di rimborso. Con il secondo motivo, infatti, il Ministero delle Finanze lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 comma 2 lett.e bis) del D.P.R. 917/86 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce che per l'esclusione dall'imposizione fiscale del reddito d'impresa prodotto dalla società è stata erroneamente ritenuta sufficiente la ricorrenza della condizione soggettiva dell'entità numerica del personale addetto, omettendo di valutare il parametro oggettivo relativo al valore dei beni strumentali utilizzati e delle rimanenze finali che, qualora, unitamente al valore del capitale sociale sottoscritto, risultino, come nella specie, d'importi estremamente elevati, devono comportare la negazione della sussistenza di un'impresa familiare. 3 Conclusivamente deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del presente grado del processo, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il Molise.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il Molise. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2009 Agp Diggs Il Presidente Il Cons.est. При семь лише бли мирла NCELLERIA 76 07) 2003 DEPOSI ELLIERE C1 Oggi