Art. 2.
La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneita' generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attivita' agonistico sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attivita' agonistica.
Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalita' di esercizio della tutela per le singole attivita' sportive, con particolare riferimento all'eta', al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attivita', nonche' a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.
I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.
Con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sara' stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.
La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneita' generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attivita' agonistico sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attivita' agonistica.
Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalita' di esercizio della tutela per le singole attivita' sportive, con particolare riferimento all'eta', al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attivita', nonche' a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.
I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.
Con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sara' stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.