Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta dell'agente di polizia giudiziaria che agevoli l'autore di un reato a sottrarsi alle ricerche "post delictum" e ne ritardi la cattura, omettendo di riferire immediatamente ai suoi diretti superiori, ovvero all'autorità giudiziaria, il luogo di rifugio del ricercato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva tenuto dei contatti con la convivente del ricercato, che era rimasto ferito in occasione della commissione del reato, consigliandole di farlo ricoverare in ospedale, ove in seguito era stato sottoposto a fermo).
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2010, n. 11473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11473 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
M SENTENZA N.437
1 14 7 3 / 1 0 REGISTRO GENERALE N. 46937 del 2009
UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16 MARZO 2010
ITALIANA REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
Consigliere 1. Dott. Mannino Saverio Felice
Francesco Serpico Consigliere 2. Dott.
Consigliere 3. Dott. Francesco Ippolito
Consigliere Vincenzo Rotundo 4. Dott. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA D' LI, avverso l' ordinanza 30 novembre 2009 il Tribunale di Roma.
Visti gli atti, l' ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal
Presidente de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Mura, che ha MANHISSIBILITA" concluso per al rigetto del ricorso.
Osserva in fatto e in diritto
1. Con ordinanza 30 novembre 2009 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell' appello del Pubblico ministero contro il
provvedimento 21 settembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall' esercizio dal pubblico ufficio di carabiniere nei confronti di LA D' LI, applicava la detta misura
interdittiva per la durata di due mesi essendo gravemente indagato dei reati di favoreggiamento (addebitatogli per avere aiutato
AR SE, all' ероса ricercato dal Commissariato di
Velletri per tentata rapina aggravata commessa nell' abitazione di
DR IN, persona, per di più, presente irregolarmente nel territorio dello Stato in quanto espulso con provvedimento del di Latina, eseguito mediante accompagnamento coattivo Prefetto
alla frontiera, ad eludere le investigazioni dell' autorità,
omettendo di denunciarlo quantunque fosse a conoscenza del luogo di rifugio, intrattenendo contatti con la convivente del
SE, AF LI, ed incontrandolo nel periodo di
irreperibilità almeno una volta, prima della presentazione dello stesso SE, ferito, presso il Policlinico Gemelli) e di
rivelazione di segreto di ufficio (addebitatogli perché, violando i doveri inerenti le funzioni ed il servizio rivelava alla LI
notizie di ufficio relative a precedenti di polizia giudiziaria riguardanti i familiari di DR IN appresi dagli atti di ufficio banca dati delle forze dell' ordine le quali
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dovevano rimanere segrete, circa fatti di usura).
Il Tribunale, con riferimento al delitto di cui all' art. 378
c.p., precisava che la condotta interlocutoriamente contestata al
D' LI era di natura esclusivamente omissiva e che tale omissione si era manifestata in un comportamento diretto a ritardare la ricerca del SE;
più in particolare, 1'
indagato, anziché rivelare alla polizia giudiziaria il luogo ove era nascosto 1' autore della rapina, aveva contattato la
convivente dello stesso, sia era poi incontrato con il ricercato ed aveva consigliato la LI di far ricoverare il convivente in ospedale date le sue precarie condizioni di salute provocate dalla reazione della vittima della rapina;
giunto al Policlinico
Gemelli, il SE era stato subito fermato in quanto colpito da provvedimento di fermo.
Relativamente al delitto di rivelazione di segreto di ufficio,
il Tribunale evocava le "evidenze captative" e le "espresse ammissioni rese dal D' LI al GIP di Velletri, sull' avvenuta
interrogazione del sistema SDI".
G.Gaelicde 3 In punto di esigenze cautelari, il giudice dell' appello richiamava quelle di cui all' art. 274, lettera c).
2. Ricorre per cassazione il D' LI denunciando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Con riferimento al delitto di cui all' art. 378 c.p., deduce che dalle telefonate intercettate non sarebbe emersa alcuna attività
favoreggiatrice del ricorrente che non ebbe ad ospitare il latitante ma che si limitò a la LI di far consigliare ricoverare subito il marito in ospedale, senza impedire ritardare la cattura del latitante. Con riguardo al delitto di cui all' art. 329 c.p. esclude di avere mai interrogato il sistema
SDI.
Analoga censura viene avanzata in punto di esigenze cautelari,
stante il costante corretto servizio espletato dal ricorrente
nell' Arma dei carabinieri e la sua incensuratezza.
Il ricorso è infondato.
3. Con riferimento al delitto di favoreggiamento, si ripropone la problematica concernente la ipotizzabilità della condotta descritta nell' art. 378 c.p. tutte le volte in cui il contegno addebitato si risolva in una mera omissione.
Ed a tale riguardo la giurisprudenza dominante appare orientata senso positivo, peraltro talora sovrapponendo (la tematica è in stata infatti affrontata in relazione a dichiarazioni rese meglio, non rese alla polizia giudiziaria, in grado di
determinare un turbamento della funzione giudiziaria) il modello
esternativo della dichiarazione falsa alla natura della condotta costituente reato;
tanto da consentire di qualificare commissivo
(mediante omissione) il contegno elusivo delle indagini. Sennonché nel caso di specie, è la qualità soggettiva del
ricorrente ad assumere rilievo esponenziale. Infatti, penetrando davvero nella tematica del favoreggiamento contrassegnato da una condotta omissiva può qui ripetersi che se è vero che non
qualsiasi dovere di collaborazione può assumere rilievo, è anche vero che ove la condotta concerna 1' impedimento dell' evento delittuoso tipizzato secondo il modello delineato nell' art. 40,
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2° comma, c.p., il dovere si incentra in una posizione di garanzia nei confronti della giustizia penale, concernente le situazioni descritte nell' art. 378 c.p. Cosicché il favoreggiamento omissivo
è configurabile con riguardo a soggetti intranei alle istituzioni della giustizia penale, nei confronti dei quali la legge configura una vera e propria posizione di garanzia per la normalità delle ricerche post delictum. argomentazioniEd in proposito corrette si rivelano le
utilizzate dal giudice a quo, il quale ha posto in luce come il D'
LI, pur conoscendo la qualità di ricercato del SE, essendo stato informato (come risulta dalle conversazioni intercettate) del delitto da lui commesso, anziché riferire immediatamente alla polizia giudiziaria (vale a dire, anche ai suoi diretti superiori) o alla autorità giudiziaria, proseguiva i suoi contatti telefonici con la LI, consigliandola, ben tre giorni dopo la comunicazione della notizia di reato, di far
ricoverare il convivente in ospedale, tanto da ritardare il fermo,
avvenuto solo a seguito del detto ricovero e, dunque, non eseguito immediatamente proprio in forza del contegno omissivo di chi aveva il dovere giuridico di provocare l' intervento dell' autorità.
Un grave quadro indiziario emerge anche in relazione al delitto di cui all' art. 326 c.p., alla stregua sia del contenuto delle conversazioni intercettate sia delle stesse ammissioni del D'
LI. Il tutto senza che, peraltro, rilevi almeno allo stato
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la necessità di verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale sia derivato un danno per la
pubblica amministrazione, essendo sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 29 novembre 2006, Bria). Infondate appaiono pure le censure in punto di esigenze cautelari. alla stregua dell' ampia corretta motivazione dell'
ordinanza impugnata la quale non ha mancato di rimarcare come il
contegno dell' indagato appare, le concreteper sue
caratteristiche, 1' inquietante segnale di una personalità
disancorata dalla mera occasione, capace perciò di manifestarsi in
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ulteriori fatti dello stesso tipo, a prescindere dal luogo ove l''
indagato sia chiamato a prestare servizio.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all' art. 28
reg. esec. c.p.p.
P.Q.M.
Ricetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 28 reg. esec. c.p.p.
Così deciso, il 16 marzo 2010
AL PRESIDENTE еее.R DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 MAR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia