Articolo 8 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 7Articolo 9
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11 luglio 1931

Art. 8.

(Art. 7 T. U. 1926).

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi, in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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