CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR HE, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 2171 della Corte di appello di Milano del 24 marzo 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5579 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunziata il 24 marzo 2022, ha integramente confermato la decisione con la quale, il precedente 9 giugno 2020, il Gup del Tribunale dì Busto Arsizio, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di RR HE, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, in ordine alle due ipotesi di reato a lei contestate, aventi ad oggetto l'una la violazione dell'art. 495 cod. pen. in relazione agli artt. 46 e 76 del dPR n. 445 del 2000, per avere la medesima attestato falsamente, in occasione della presentazione ai funzionari del Comune di Gallarate della richiesta di emissione di una carta di identità valida per l'espatrio, di essere in possesso dei requisiti per conseguire il richiesto documento sebbene ella fosse consapevole di non poterlo avere, e l'altra la violazione dell'art. 24, comma secondo, della legge n. 1185 del 1967, per essere la stessa uscita dal territorio dello Stato, senza essersi munita di documento valido a tal fine, in quanto titolare di una carta di identità, emessa dal Comune di Gallarate sulla base delle erronea indicazione da quella fornita che la stessa le poteva essere rilasciata, recante la dicitura relativa alla validità per l'espatrio. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del gravame la RR, affidando le sue censure a tre distinti motivi di impugnazione. Il primo motivo aveva ad oggetto la mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del primo dei reati a lei contestati. Con il secondo motivo di ricorso la RR si è doluta del fatto che la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale bustocco, senza avvedersi che la imputata non si trovava nelle condizioni per non potere ottenere il documento valido per l'espatrio, sia incorsa in un errore di diritto, posto che, invece, la stessa era nel godimento di tali condizioni. Infine, con il terzo motivo la ricorrente si è lamentata del fatto che, non concernendo la dichiarazione asseritamente falsa resa dalla stessa ai funzionari del Comune di Gallarate una informazione sulla sua identità né su sue qualità personali, la sua condotta non avrebbe comunque integrato gli estremi del reato di cui all'art. 495 cod. pen., potendo, a tutto voler 2 concedere, essere la condotta realizzata sussunta entro i limiti strutturali del diverso reato di cui all'art.483 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Si osserva, infatti, che, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, la RR, in occasione della presentazione di una richiesta di rilascio della carta di identità con la dicitura di validità per l'espatrio, avrebbe dichiarato ai funzionari del Comune presso il quale la stessa si era recata di non trovarsi in alcuna condizione ostativa alla emissione in suo favore di un tal genere di documento identificativo, mentre, aggiunge la Corte ambrosiana, la circostanza non solo era falsa, in quanto la donna era soggetta a restrizioni al riguardo non avendo pagato una multa di 400,00 euro inflittale da un organo giudiziario (non meglio identificato in sentenza) di Gallarate, ma di tanto la stessa era anche consapevole, posto che una sua precedente richiesta di rilascio del passaporto era stata respinta dal Questore di Varese per tale motivo. Precisa ulteriormente la Corte di Milano, nel rispondere al motivo di gravame presentato al riguardo dalla RR, che non poteva sostenersi, come invece fatto dalla donna che l'avvenuta estinzione del reato e della pena di cui sopra avrebbe inciso sulla sua responsabilità penale, posto che il dato significativo era che la stessa, con callida astuzia, una volta ricevuta la notizia dell'avvenuto rigetto da parte del Questore di Varese della sua richiesta di rilascio del passaporto, si era precipitata presso il Comune di Gallarate per ottenere, mercè la falsa dichiarazione e la contraffazione della precedente carta di identità a lei rilasciata (la quale recava la dizione "non valida per l'espatrio" che la stessa cancellava), un documento atto a consentirle l'espatrio. Nell'articolare il ragionamento di cui sopra la Corte milanese ha, tuttavia, omesso di adeguatamente considerare che l'elemento che avrebbe dovuto, per sua stessa ammissione, costituire fattore ostativo al rilascio della carte di identità recante la dicitura della validità per l'espatrio era costituito dalla esistenza di una "pendenza" giudiziaria a carico della RR, costituita dall'omesso pagamento della multa a lei applicata con sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione distaccata di Gallarate, in data 15 dicembre 2003,a seguito di accordo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3 Così essendo le cose, la Corte milanese avrebbe dovuto verificare quanto meno gli effetti che su tale condanna e sul reato che la aveva originata aveva avuto, secondo la previsione di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza, dichiarata dalla appellante e non esaminata neppure nella sua realtà stsca dalla citata Corte, che, nei 5 anni successivi alla applicazione della pena la odierna ricorrente non era più incorsa nei rigori della legge penale, fattore questo idoneo a determinare ipso jure la estinzione del reato e, pertanto, la non dovutezza della pena per esso irrogata. Una tale conseguenza non poteva essere trascurata dalla Corte di merito sia sotto il profilo della sussistenza del reato contestato, nel senso che sarebbe stato doveroso verificare se tale fenomeno estintivo fosse stato idoneo, come appare più che verosimile, a determinare anche il venir meno della causa ostativa al rilascio del documento valido per l'espatrio, e, pertanto, della falsità della dichiarazione rilasciata dalla RR che di una tale causa ostativa era, naturalmente, tenuta a fare menzione solo nel caso in cui essa fosse stata effettivamente esistente A fronte di tale evidente carenza motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata, risultando assorbito il terzo motivo di ricorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, affinchè sia verificata la incidenza del dato segnalato sulla perdurante rilevanza penale della condotta della ricorrente. Tale verifica, la cui omissione ridonda sia con riferimento al primo che al secondo dei motivi di impugnazione ora proposti, coinvolge, in funzione del suo esito, anche il secondo dei reati contestati, posto che la materialità dello stesso presuppone logicamente che il documento rilasciato alla ricorrente.t)n fosse idoneo a consentirne l'espatrio in quanto frutto della falsità della informazione da questa resa in ordine alla sua possibilità o meno di legittimamente allontanarsi dal territorio nazionale.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5579 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunziata il 24 marzo 2022, ha integramente confermato la decisione con la quale, il precedente 9 giugno 2020, il Gup del Tribunale dì Busto Arsizio, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di RR HE, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, in ordine alle due ipotesi di reato a lei contestate, aventi ad oggetto l'una la violazione dell'art. 495 cod. pen. in relazione agli artt. 46 e 76 del dPR n. 445 del 2000, per avere la medesima attestato falsamente, in occasione della presentazione ai funzionari del Comune di Gallarate della richiesta di emissione di una carta di identità valida per l'espatrio, di essere in possesso dei requisiti per conseguire il richiesto documento sebbene ella fosse consapevole di non poterlo avere, e l'altra la violazione dell'art. 24, comma secondo, della legge n. 1185 del 1967, per essere la stessa uscita dal territorio dello Stato, senza essersi munita di documento valido a tal fine, in quanto titolare di una carta di identità, emessa dal Comune di Gallarate sulla base delle erronea indicazione da quella fornita che la stessa le poteva essere rilasciata, recante la dicitura relativa alla validità per l'espatrio. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del gravame la RR, affidando le sue censure a tre distinti motivi di impugnazione. Il primo motivo aveva ad oggetto la mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del primo dei reati a lei contestati. Con il secondo motivo di ricorso la RR si è doluta del fatto che la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale bustocco, senza avvedersi che la imputata non si trovava nelle condizioni per non potere ottenere il documento valido per l'espatrio, sia incorsa in un errore di diritto, posto che, invece, la stessa era nel godimento di tali condizioni. Infine, con il terzo motivo la ricorrente si è lamentata del fatto che, non concernendo la dichiarazione asseritamente falsa resa dalla stessa ai funzionari del Comune di Gallarate una informazione sulla sua identità né su sue qualità personali, la sua condotta non avrebbe comunque integrato gli estremi del reato di cui all'art. 495 cod. pen., potendo, a tutto voler 2 concedere, essere la condotta realizzata sussunta entro i limiti strutturali del diverso reato di cui all'art.483 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Si osserva, infatti, che, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, la RR, in occasione della presentazione di una richiesta di rilascio della carta di identità con la dicitura di validità per l'espatrio, avrebbe dichiarato ai funzionari del Comune presso il quale la stessa si era recata di non trovarsi in alcuna condizione ostativa alla emissione in suo favore di un tal genere di documento identificativo, mentre, aggiunge la Corte ambrosiana, la circostanza non solo era falsa, in quanto la donna era soggetta a restrizioni al riguardo non avendo pagato una multa di 400,00 euro inflittale da un organo giudiziario (non meglio identificato in sentenza) di Gallarate, ma di tanto la stessa era anche consapevole, posto che una sua precedente richiesta di rilascio del passaporto era stata respinta dal Questore di Varese per tale motivo. Precisa ulteriormente la Corte di Milano, nel rispondere al motivo di gravame presentato al riguardo dalla RR, che non poteva sostenersi, come invece fatto dalla donna che l'avvenuta estinzione del reato e della pena di cui sopra avrebbe inciso sulla sua responsabilità penale, posto che il dato significativo era che la stessa, con callida astuzia, una volta ricevuta la notizia dell'avvenuto rigetto da parte del Questore di Varese della sua richiesta di rilascio del passaporto, si era precipitata presso il Comune di Gallarate per ottenere, mercè la falsa dichiarazione e la contraffazione della precedente carta di identità a lei rilasciata (la quale recava la dizione "non valida per l'espatrio" che la stessa cancellava), un documento atto a consentirle l'espatrio. Nell'articolare il ragionamento di cui sopra la Corte milanese ha, tuttavia, omesso di adeguatamente considerare che l'elemento che avrebbe dovuto, per sua stessa ammissione, costituire fattore ostativo al rilascio della carte di identità recante la dicitura della validità per l'espatrio era costituito dalla esistenza di una "pendenza" giudiziaria a carico della RR, costituita dall'omesso pagamento della multa a lei applicata con sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione distaccata di Gallarate, in data 15 dicembre 2003,a seguito di accordo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3 Così essendo le cose, la Corte milanese avrebbe dovuto verificare quanto meno gli effetti che su tale condanna e sul reato che la aveva originata aveva avuto, secondo la previsione di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza, dichiarata dalla appellante e non esaminata neppure nella sua realtà stsca dalla citata Corte, che, nei 5 anni successivi alla applicazione della pena la odierna ricorrente non era più incorsa nei rigori della legge penale, fattore questo idoneo a determinare ipso jure la estinzione del reato e, pertanto, la non dovutezza della pena per esso irrogata. Una tale conseguenza non poteva essere trascurata dalla Corte di merito sia sotto il profilo della sussistenza del reato contestato, nel senso che sarebbe stato doveroso verificare se tale fenomeno estintivo fosse stato idoneo, come appare più che verosimile, a determinare anche il venir meno della causa ostativa al rilascio del documento valido per l'espatrio, e, pertanto, della falsità della dichiarazione rilasciata dalla RR che di una tale causa ostativa era, naturalmente, tenuta a fare menzione solo nel caso in cui essa fosse stata effettivamente esistente A fronte di tale evidente carenza motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata, risultando assorbito il terzo motivo di ricorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, affinchè sia verificata la incidenza del dato segnalato sulla perdurante rilevanza penale della condotta della ricorrente. Tale verifica, la cui omissione ridonda sia con riferimento al primo che al secondo dei motivi di impugnazione ora proposti, coinvolge, in funzione del suo esito, anche il secondo dei reati contestati, posto che la materialità dello stesso presuppone logicamente che il documento rilasciato alla ricorrente.t)n fosse idoneo a consentirne l'espatrio in quanto frutto della falsità della informazione da questa resa in ordine alla sua possibilità o meno di legittimamente allontanarsi dal territorio nazionale.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore