Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, la traduzione in forma meramente sintetica o riassuntiva in lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese, spagnola (art. 2, comma sesto, del D.Lgs. n. 286 del 1998) degli effetti scaturenti dalla mancata osservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore, senza indicazione specifica delle conseguenze penali dell'inottemperanza, pur non facendo venire meno la legittimità del provvedimento amministrativo, incide, escludendola, sulla responsabilità penale. (Fattispecie in cui il provvedimento del Questore era privo, nel testo tradotto in lingua inglese notificato all'imputata, dell'indicazione specifica delle conseguenze penali della mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento, sostituita dalla generica indicazione "sarà tratta in arresto").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 15985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15985 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 306
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 44238/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA;
contro la sentenza 14 settembre 2005 del Tribunale di Ferrara;
emessa nei confronti di:
NJ EX Anasudu, n. in Camerun il 20 gennaio 1966;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dr. FAVALLI Mario che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1. Con sentenza 14 settembre 2005 il Tribunale di Ferrara ha assolto JI EX Anasudu dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, (per essersi trattenuta nel territorio dello
Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso il 18 luglio 2005 dal Questore di Ferrara;
fatto accertato il 13 settembre 2005) perché il fatto non sussiste. Ha osservato il tribunale che il decreto del questore deve essere considerato nullo per violazione del diritto di difesa in quanto privo, nel testo tradotto in lingua inglese notificato all'imputata, dell'indicazione specifica, richiesta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, delle conseguenze penali della mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento (sostituita dalla generica indicazione "sarà tratto in arresto") e che conseguentemente la sua violazione non integra il delitto contestato.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bologna deducendo che erroneamente il tribunale ha ritenuto necessaria anche nel testo del decreto tradotto in lingua inglese l'analitica precisazione delle conseguenze dell'inottemperanza, pur in assenza di una espressa previsione di legge in tal senso.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, (nel testo modificato con L. n. 271 del 2004) prevede che l'ordine di lasciare il territorio dello Stato è dato dal questore "con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione". La struttura della norma è chiara. L'indicazione de qua è un obbligo per l'amministrazione e la sua mancanza ha un duplice effetto: a1) da un lato rende il provvedimento del questore affetto da vizio di violazione di legge;
a2) dall'altro incide sulla punibilità in concreto dell'inottemperanza, ponendosi come deroga al principio generale di presunzione di conoscenza della legge penale posto dall'art. 5 c.p. (in attuazione del "principio di effettività della conoscenza" affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364). In sostanza, il legislatore ha ritenuto che, nel caso in questione, la particolare situazione dello straniero extracomunitario esclude che per esso operi la generale presunzione di conoscenza delle conseguenza penali della violazione e richiede, come presupposto della punibilità, una specifica informativa al riguardo.
Ciò posto, il testo normativo in esame pone due fondamentali problemi interpretativi concernenti rispettivamente il contenuto dell'informazione da inserire nel provvedimento del questore e gli effetti dell'omessa o inesatta informazione sulle fattispecie di reato connesse con la violazione dell'ordine.
Quanto al contenuto dell'informativa de qua, è giurisprudenza consolidata di legittimità - dopo alcune iniziali oscillazioni - che essa debba comprendere non solo l'indicazione che la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento costituisce reato ma anche la specificazione delle sanzioni applicabili. Tale conclusione è imposta: c1) dal tenore letterale della norma, che l'espressione "indicazione delle conseguenze penali" è ben più specifica e pregnante della locuzione "indicazione che il fatto costituisce reato" (che avrebbe dovuto essere utilizzata ove questa soltanto fosse la comunicazione richiesta); c2) da una interpretazione coerente con la ratio della norma, essendo evidente che un'informazione diretta a consentire scelte e comportamenti impegnativi non può limitarsi al solo aspetto formale (esistenza di un reato) ma deve estendersi alla specificazione degli effetti in concreto possibili (che è assai diverso sapere se un comportamento illecito è punito con una pena pecuniaria o con una pena detentiva e, in quest'ultima ipotesi, se la pena detentiva prevista è di pochi giorni o di molti anni...); c3) dall'analisi del cosiddetto diritto vivente, da cui risulta che tutte le questure del Paese hanno predisposto l'informativa inserendovi l'indicazione specifica del minimo e del massimo della pena prevista.
Secondo i principi generali dell'ordinamento, poi, la violazione di legge conseguente alla mancanza dell'informazione de qua (a cui è equiparabile l'inesattezza della stessa su punti essenziali) comporta l'illegittimità del provvedimento del questore, rilevabile dal giudice penale cui spetta "il controllo della legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (così per tutte, con riferimento a ipotesi analoghe, Cass., sez. 1^, 15 dicembre 2005 - 10 febbraio 2006, Beji nonché Cass., sez. 1, 21 ottobre 1996-3 febbraio 1997, Genovesi, riv. n. 204339; nello stesso senso Cass., sez. 1^, 9 dicembre 1999-19 gennaio 2000, Cozzolino, riv. n. 215243). È in questo contesto e alla luce delle puntualizzazioni fin qui svolte che va esaminata l'ipotesi di specie, nella quale l'informativa inserita nell'ordine di allontanamento del questore, esatta e completa nel testo italiano, è stata riprodotta in modo riassuntivo e generico in quello in lingua inglese notificato all'imputata.
Soccorrono, ai fini della soluzione della questione, i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364 che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 5 del codice penale. In detta sentenza la Corte ha testualmente affermato che, nel sistema costituzionale, "in cambio dell'obbligatorietà della legge penale, lo Stato assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato", richiedendo peraltro, di regola, ai singoli l'adempimento di una sorta di dovere di informarsi diligentemente sulle norme vigenti. In logico sviluppo di tale principio - ha proseguito il giudice delle leggi - "l'oggettiva impossibilita di conoscenza del precetto non può gravare sul cittadino e costituisce, dunque, un limite della personale responsabilità penale" e "l'effettiva possibilità di conoscere la legge penale è ulteriore requisito minimo d'imputazione" e si configura come "presupposto della responsabilità penale".
Orbene - come si è rilevato - nel caso del cittadino extracomunitario colpito da ordine di allontanamento del questore, la legge esclude ogni presunzione di conoscenza delle conseguenze penali della violazione, sostituendo il dovere di informarsi (gravante di regola sul destinatario della norma) con l'obbligo dell'amministrazione di fornire specifica informazione sul punto "in lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile nelle lingue francese, inglese o spagnola" (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6). Tale traduzione può, per espressa indicazione della norma citata, avvenire in modo "sintetico" o riassuntivo ma è evidente, pena in difetto la vanificazione delle esigenze di tutela cui la stessa è preposta, che la sintesi non può omettere gli elementi essenziali della comunicazione (e dunque, come si è detto in precedenza, l'indicazione specifica delle conseguenze penali dell'inottemperanza). Nella specie, dunque, il presupposto o la condizione della responsabilità penale - secondo l'insegnamento della Corte costituzionale - è la effettiva e completa informazione sulle conseguenze della violazione la cui mancanza, pur non facendo venir meno la legittimità del provvedimento del questore, incide, escludendola, sulla responsabilità penale. In sintesi e con riferimento al caso specifico: il reato non sussiste per la carenza di un suo necessario presupposto o condizione.
Ne consegue la reiezione del ricorso del Procuratore generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006