Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 15985
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, la traduzione in forma meramente sintetica o riassuntiva in lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese, spagnola (art. 2, comma sesto, del D.Lgs. n. 286 del 1998) degli effetti scaturenti dalla mancata osservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore, senza indicazione specifica delle conseguenze penali dell'inottemperanza, pur non facendo venire meno la legittimità del provvedimento amministrativo, incide, escludendola, sulla responsabilità penale. (Fattispecie in cui il provvedimento del Questore era privo, nel testo tradotto in lingua inglese notificato all'imputata, dell'indicazione specifica delle conseguenze penali della mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento, sostituita dalla generica indicazione "sarà tratta in arresto").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 15985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15985
    Data del deposito : 9 marzo 2006

    Testo completo