Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, laddove più reati non siano unificati sotto il vincolo della continuazione e vengano giudicati distintamente, in processi separati o nello stesso processo, l'imputato ha la possibilità di accedere a distinti patteggiamenti, sempre che per ciascuno di essi sia rispettato il tetto dei due anni di pena detentiva a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e conseguentemente di subordinare alla concessione del beneficio della sospensione della pena uno solo di essi al fine di non superare il tetto massimo stabilito dall'art. 163 cod. pen. in caso di cumulo con analogo precedente beneficio. (Nella specie con la stessa sentenza erano state applicate su richiesta delle parti due pene distinte per il delitto di omicidio colposo e per le contravvenzioni alle norme sulla prevenzione degli infortuni, con sospensione solo della pena per il delitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/1999, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 30/6/1999
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. MALAGNINO FRANCESCO " N. 2275
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA " N. 42589/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di BENEVENTOnei confronti di: RG AV N. IL 21.11.1948
avverso sentenza del 21.05.1998 PRETORE di BENEVENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Iannelli ( annullamento e trasmissione atti per nuovo giudizio)
OSSERVA
Con la sentenza sopra menzionata venivano applicate a DE AN, su concorde richiesta delle parti, due distinte pene:
una, di otto mesi di reclusione, per il reato di omicidio colposo aggravato da tre violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni e l'altra, di lire 2.100.000 di ammenda per tali contravvenzioni, unificate sotto il vincolo della continuazione. Solo la prima pena, su richiesta delle parti e ricorrendone le condizioni (cumulata ad altra pena precedentemente sospesa, non superava il limite di legge), veniva sospesa.
Ricorre il Procuratore generale deducendo che la "unità di misura" individuata dall'art. 163 c.p. ai fini della delimitazione quantitativa della pena sospendibile è costituita non dalla sanzione relativa ai singoli reati, bensì dall'unitario contenuto della sentenza di condanna e quindi dalla entità complessiva delle pene con essa inflitte: sicché tale entità complessiva il giudice avrebbe dovuto sommare alla pena precedentemente sospesa al fine di accertare il rispetto del limite massimo di pena stabilito dalla legge per la seconda concessione del beneficio della sospensione. Il ricorso è infondato.
Esso muove dal presupposto che al fine teste indicato rilevi non "una nuova condanna" - secondo la testuale dizione dell'art. 163 c.p. - ma una nuova sentenza di condanna, sì da dover prendere in considerazione tutte le pene eventualmente in essa contenute. Ma il presupposto non trova fondamento ne' testuale, come evidenziato, ne' razionale nella disciplina dell'istituto: ben potrà la nuova sentenza contenere più condanne e porsi nondimeno la questione della concessione del beneficio in relazione ad una sola di esse. In tal caso la presenza delle altre condanne potrà essere valutata al fine del giudizio prognostico di non pericolosità del condannato (art.164 c.p. e, per gli effetti in tema di patteggiamento, art. 444, co.
3, c.p.p.) ma non costituire elemento pregiudizialmente ostativo. Della pena complessiva deve tenersi conto solo nel caso in cui tutti i reati, perfino se giudicati in distinti procedimenti, vengano ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione: al fine di accertare il rispetto dei limiti posti così dall'art. 444 c.p.p. (così, escludendo la pertinenza del richiamo all'art. 137 disp. att. c.p.p., e plurimis Cass. 2709/97, rv. 207316; cfr. Cass. 2086/96, rv.
208079) come dall'art. 163 c.p. Laddove, invece, i reati non siano unificati a norma dell'art. 81 c.p.p. e vengano giudicati distintamente, in processi separati o nello stesso processo, l'imputato ha la possibilità di accedere a distinti patteggiamenti, sempre che per ciascuno di essi sia rispettato il tetto dei due anni di pena detentiva a norma dell'art.444 c.p.p. (Cass. 4156/91, rv. 187315), e conseguentemente di subordinare alla concessione del beneficio della sospensione della pena uno solo di essi al fine di non superare il tetto massimo stabilito dall'art. 163 c.p. in caso di cumulo con analogo precedente beneficio.
Nella specie i reati, per cui sono intervenuti due distinti patteggiamenti, non sono stati unificati - e addirittura non erano contestati - sotto il vincolo della continuazione: ne' avrebbero potuto esserlo a causa della mancanza di un identico disegno criminoso, l'omicidio colposo non essendo sorretto dalla volontà di commetterlo. Di conseguenza, legittimamente il giudice ha concesso il beneficio, come richiestogli dalle parti, ad uno solo dei due patteggiamenti accolti con l'unica sentenza.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999