Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza rigetti l'istanza di ammissione al pagamento della pena pecuniaria, ex art. 102 L. n. 689 del 1981, in ragione del sopravvenuto provvedimento di conversione della residua libertà controllata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni, considerato che sulla base del testuale tenore dell'art. 102, comma quarto, L. n. 689 del 1981 - tale facoltà può essere esercitata anche nel caso in cui, a seguito di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la parte residua di essa, ai sensi dell'art. 108 L. n. 689 del 1981, sia convertita in pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2008, n. 21376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21376 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1526
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 039869/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS ER, N. IL 02/07/1956;
avverso ORDINANZA del 10/10/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. NOVARESE FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
IC NO, tramite difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Varese del 10 ottobre 2007 con il quale veniva rigettata l'istanza di ammissione al pagamento della pena pecuniaria in base alla L. n. 689 del 1981, art. 102, comma 4, perché in data 4 s.m.a. era intervenuta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, con cui veniva convertita la residua libertà controllata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni, impartite con provvedimento di conversione della pena pecuniaria non pagata. L'istante deduce quali motivi la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 102, comma 4, perché il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato", e l'illogicità manifesta e l'insufficienza della motivazione sul punto, perché l'ordinanza di conversione della residua pena della libertà controllata in quella detentiva non è ostativa all'ammissione al pagamento della pena pecuniaria. Il ricorso, a parere del collegio, che segue una pronuncia di questa Corte, seppure risalente nel tempo, è fondato, perché, atteso il testuale tenore della L. n. 689 del 1981, art. 102, comma 4, in base al quale è "sempre" consentito al condannato a pena pecuniaria, sostituita ai sensi di legge per insolvibilità del condannato stesso, far cessare la pena sostitutiva pagando l'importo della multa o dell'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato, deve ritenersi che detta facoltà possa essere esercitata anche nel caso in cui, a seguito di violazioni delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la parte residua di questa, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 108, sia stata convertita in pena detentiva (Cass. sez. 1^, 8 giugno 1994 n. 1987 rv. 198077). Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Varese, il quale provvedere a determinare la somma da versare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Varese per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008