CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2023, n. 39777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39777 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha concluso chiedendo li.annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39777 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli, che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto DR BE - quale amministratore unico e, poi, di fatto, dalla cessazione della carica in data 27/12/2012, della società Beautyland s.r.I., dichiarata fallita in data 23 maggio 2016 - colpevole, in concorso con l'amministratore unico dal 27/12/20012 al fallimento, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale 2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore avvocato Antonio Costa, che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata, per avere il Giudice a quo ritenuto irrilevante la circostanza che il ricorrente detenesse solo il 5% del capitale della fallita, riconducendo immotivatamente a lui, piuttosto che al socio di maggioranza, la scelta di nominare un amministratore testa di legno. Parimenti illogica la motivazione con cui la sentenza impugnata afferma che la società fosse inattiva dal 2010, in assenza di dati certi significativi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce carenza della motivazione con riguardo al primo motivo di appello con il quale era sollecitata una ricostruzione alternativa in merito alla attribuzione della qualifica di amministratore occulto, da assegnarsi al socio di maggioranza, in ragione dei rapporti con l'amministratore testa di legno. La responsabilità del ricorrente è stata, invece, fondata sul suolo ruolo di ex amministratore. 2.3. Violazione dell'art. 2639 cod. civ. in relazione alle legge fallimentare è denunciata con il terzo motivo, per avere la sentenza impugnata attribuito all'imputato la posizione di amministratore di fatto in assenza di indici sintomatici del suo inserimento nella società, dopo la cessazione della carica formale, nell'ottobre 2012. 2.4. Il quarto motivo attinge il trattamento sanzionatorio e lamenta la erronea applicazione dell'art. 219 co. 3 L.F., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in presenza dell'unica distrazione costituita da un veicolo di infimo valore, avendo la Corte di appello fatto riferimento alla gravità della condotta, profilo inconferente in quanto non attinente al pregiudizio patrimoniale per i creditori. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Alcune considerazioni preliminari si impongono, in rapporto al contenuto dei motivi qui presentati, circa l'ambito del giudizio di legittimità e le modalità del controllo sulla congruità logica e finalistica della motivazione della decisione impugnata, specie in presenza di prova solo logica, come è nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, ha prospettato l'intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e/o della regola di giudizio del 'ragionevole dubbio', come limite alla affermazione di penale responsabilità (art.533 cod. proc. pen.). 2 1.1. Le Sezioni Unite AT ( n. 919/2003) hanno chiarito che "la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta": essa "può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole". 1.2. Come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (e oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa), è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, la regola dell'<
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha concluso chiedendo li.annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39777 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli, che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto DR BE - quale amministratore unico e, poi, di fatto, dalla cessazione della carica in data 27/12/2012, della società Beautyland s.r.I., dichiarata fallita in data 23 maggio 2016 - colpevole, in concorso con l'amministratore unico dal 27/12/20012 al fallimento, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale 2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore avvocato Antonio Costa, che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata, per avere il Giudice a quo ritenuto irrilevante la circostanza che il ricorrente detenesse solo il 5% del capitale della fallita, riconducendo immotivatamente a lui, piuttosto che al socio di maggioranza, la scelta di nominare un amministratore testa di legno. Parimenti illogica la motivazione con cui la sentenza impugnata afferma che la società fosse inattiva dal 2010, in assenza di dati certi significativi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce carenza della motivazione con riguardo al primo motivo di appello con il quale era sollecitata una ricostruzione alternativa in merito alla attribuzione della qualifica di amministratore occulto, da assegnarsi al socio di maggioranza, in ragione dei rapporti con l'amministratore testa di legno. La responsabilità del ricorrente è stata, invece, fondata sul suolo ruolo di ex amministratore. 2.3. Violazione dell'art. 2639 cod. civ. in relazione alle legge fallimentare è denunciata con il terzo motivo, per avere la sentenza impugnata attribuito all'imputato la posizione di amministratore di fatto in assenza di indici sintomatici del suo inserimento nella società, dopo la cessazione della carica formale, nell'ottobre 2012. 2.4. Il quarto motivo attinge il trattamento sanzionatorio e lamenta la erronea applicazione dell'art. 219 co. 3 L.F., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in presenza dell'unica distrazione costituita da un veicolo di infimo valore, avendo la Corte di appello fatto riferimento alla gravità della condotta, profilo inconferente in quanto non attinente al pregiudizio patrimoniale per i creditori. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Alcune considerazioni preliminari si impongono, in rapporto al contenuto dei motivi qui presentati, circa l'ambito del giudizio di legittimità e le modalità del controllo sulla congruità logica e finalistica della motivazione della decisione impugnata, specie in presenza di prova solo logica, come è nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, ha prospettato l'intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e/o della regola di giudizio del 'ragionevole dubbio', come limite alla affermazione di penale responsabilità (art.533 cod. proc. pen.). 2 1.1. Le Sezioni Unite AT ( n. 919/2003) hanno chiarito che "la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta": essa "può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole". 1.2. Come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (e oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa), è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, la regola dell'<