Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2002, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES RE IA0 476-7 21/102 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- Oggetto SEZ E SE ON A CIVILE SUCCESSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 20188/99 Cron. 10787 Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1096 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA -Rel. Consigliere CORTE SUPRIMITATIONE UFFICIO COPIĘ - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti 3.10 13 APR 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: FA AR IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA D'AUDINO, che la difende, giusta delega in FRANCESCO atti;
ricorrente->
contro
FA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che 10 difende unitamente all'avvocato MODESTINO LIETO, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 70% avverso la sentenza n. 116/99 della Corte d'Appello di -1- BRESCIA, depositata il 13/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato D'AUDINO Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato LIETO Modestino, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 29 ottobre 1983 AR RI NF citava davanti al Tribunale di Mantova il fratello MI NF e, premesso di essere erede, unitamente al convenuto ed alla madre, del comune genitore DO NF, deceduto senza testamento il 5 febbraio 1979, chiedeva che venisse accertato che nel patrimonio ereditario erano compresi i beni destinati dal padre all'esercizio di una impresa commerciale fittiziamente sotto il nome di MI NF. Quest'ultimo, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Mantova con sentenza in data 1 aprile 1994. AR RI NF proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 13 febbraio 1999. I giudici di secondo grado, premesso che il thema decidendi doveva considerarsi limitato all'accertamento dell'esercizio da parte di DO NF anche di una impresa sotto il nome del figlio MI NF о di una società di fatto tra padre e figlio, non essendovi spazio per l'esame delle diverse azioni di 3 rivendicazione di beni ereditari, collazione, revocatoria e quant'altro, che erano adombrate nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, ma che non avevano trovato alcuno sviluppo a e livello di causa petendi in fatto in diritto nella narrativa dell'atto stesso, rigettavano l'appello con la seguente motivazione: La ricorrente nel procedimento cautelare, poi integralmente recepito nella citazione per il merito, affermava l'esistenza di una società di fatto tra la impresa individuale NF DO, avente quale oggetto il commercio di materiali edili e l'impresa NF MI, che produceva solai e calcestruzzo, desumibile dalla unicità della contabilità, dalla commistione di rapporti bancari, dalla comune prestazione d'opera di dipendenti e familiari, dalla ubicazione delle due ditte nello stesso immobile, dall'utilizzo in comune e promiscuo dell'attrezzatura, dalla effettuazione di finanziamenti dal padre a favore dell'impresa del figlio. Andando con ordine, l'istruttoria espletata ha accertato che la contabilità era materialmente separata tra le due ditte, come risulta dalla documentazione versata in atti e dalla deposizione del teste ER, commercialista delle due imprese dal 1976, il quale ha confermato la separazione e distinzione di attività e contabilità tra le due imprese ed ha, in particolare, affermato di non avere mai trovato elementi da cui si potesse desumere l'assunzione di oneri, di rischi di gestione o di partecipazione di tesiun'azienda a favore dell'altra. La dell'appellante si fonda invece sui quadernetti scritti di pugno da NF DO, che riportano da un lato voci di dare e avere della ditta NF DO e dall'altro voci contabili della ditta NF MI. Tenuto conto che, come riferito dal commercialista, le due imprese seguivano il regime fiscale di contabilità ordinaria, che non può ravvisarsi nei quaderni, dall'esame degli stessi risulta soltanto che il de cuius teneva una propria agenda dei rapporti attivi e passivi e soprattutto delle scadenze di pagamento e la vigilanza р facenti capo alle due ditte, cosa perfettamente compatibile con l'interessamento del padre sull'attività del figlio che ha intrapreso un'attività affine о complementare a quella sua originaria, che egli intende continuare a sorvegliare proprio nell'ambito del rapporto familiare e di una concezione lato sensu 5 paternalistica, una volta particolarmente diffusa. Il secondo elemento indicato dalla appellante è una pretesa commistione, rectius unicità, dei rapporti bancari tra le due ditte. La circostanza è stata smentita dall'istruttoria svolta in primo grado, in quanto gli istituti di credito che hanno avuto rapporti con le due imprese, la Banca IC OV, ed il Credito Commerciale hanno dichiarato, nell'ambito delle informazioni loro richieste ex art. 210 cpc, che i conti correnti delle due ditte erano separati e distinti senza commistione di operazioni bancarie o di incassi e versamenti. Altra cosa è la delega reciproca ad operare sui rispettivi conti correnti rilasciata da NF DO a favore del figlio e della nuora EC AR RE, e da NF MI a favore del padre, perché attiene a rapporti personali, non necessariamente imprenditoriali. Il terzo elemento è la comune prestazione d'opera dei fr familiari e la promiscuità dei dipendenti. Questa circostanza è smentita dalla produzione dei libri matricola delle due ditte che riportano i nominativi dei rispettivi dipendenti, che non sono coincidenti, e che sono numericamente diversi e variabili. L'impiego, poi, promiscuo di un 6 dipendente dell'una ditta a favore dell'altra non è dimostrato in alcun modo. Ancora la appellante a sue tesi l'unicità di indicava riprova delle l'uso promiscuoubicazione delle ditte e dell'attrezzatura. Quanto all'ubicazione, risulta che effettivamente per il primo periodo di tempo successivo alla nascita dell'impresa NF MI, questa era ubicata nello stesso immobile della ditta paterna, sia pur con diversi ingressi e diversi uffici;
poi le due ditte ebbero sedi diverse e distanziate di alcuni chilometri (cfr. dep. EG AR Dina) e infine tornarono a riunirsi nello stesso immobile di via S. Pio X. L'affermazione invece dell'uso promiscuo dell'attrezzatura, oltre che generica, non ha trovato alcun riscontro probatorio ed è anzi smentita dalla documentazione prodotta da NF MI, consistente in fatture di acquisto a suo nome di autoveicoli, e dalla deposizione del teste TU OR, il quale ha spiegato come la ditta NF MI fosse nata in [...] momento favorevole per il notevole sviluppo dell'edilizia allora in corso e dovesse ricorrere al nolo presso terzi dell'attrezzatura, perché quella di cui disponeva era largamente 7 1: insufficiente. Rimangono due elementi di fatto da esaminare, perché oggetto delle allegazioni delle parti nei due gradi di giudizio: il preteso finanziamento del figlio da parte del padre e la riferibilità della centrale di betonaggio al padre, anziché al figlio, come accertato nelle sentenze penali prodotte. Quanto al preteso finanziamento, si tratta invece di una garanzia, un avallo cambiario prestato dal padre a favore del figlio, che aveva richiesto ed ottenuto dalla Banca IC OV un finanziamento artigiano, garantito da titoli cambiari per £ 82.500.000, poi regolarmente onorato dal debitore principale. Infine risulta dagli atti penali che la centrale per la produzione di calcestruzzo sita in Mantova, via Donati, è stata realizzata nel 1975 dal signor DO NF, mentre dall'atto notarile pure prodotto risulta che il terreno sul quale la centrale insiste è stato da lui acquistato e successivamente donato al figlio. Così accertati gli elementi di fatto dedotti, opportunamente ridimensionati alla ubicazione delle due ditte, per alcuni periodi di tempo, non per tutto l'arco temporale che rileva in causa, dal 1973 al 5 febbraio 79, data della morte di NF 8 DO, in un medesimo immobile;
nella costante annotazione, da parte del padre, in modo assolutamente privato ed informale, dei crediti e debiti, rectius delle partite attive e passive facenti capo alle due ditte, nonché infine nella realizzazione da parte del padre della centrale di betonaggio in via Donati a Mantova, facente parte del patrimonio della ditta NF MI, occorre verificare se dagli stessi si possa dedurre la simulazione per interposizione di persona o la società di fatto. Questa Corte, pur vincolata alla prospettazione delle parti, che si sono riferite, almeno a livello terminologico, solo alla interposizione fittizia, ritiene, nella diversa ottica della interposizione reale, che non siano emersi elementi dai quali si possa inferire l'esistenza di un accordo simulatorio tra padre e figlio per la gestione esclusiva da parte del padre di una impresa solo formalmente duplice, in cui il figlio funge da mero imprenditore apparente nei confronti dei terzi, e ritrasferisce al padre gli utili percepiti nell'esercizio dell'impresa NF MI, proprio perché manca qualsiasi riscontro all'ipotesi di ritrasferimento degli utili. Ma nemmeno può ritenersi sussistente la 9 fattispecie della interposizione fittizia, per difetto del presupposto essenziale della partecipazione all'intesa simulatoria dei terzi contraenti con l'impresa NF MI, che non sono stati nemmeno individuati negli atti di causa. Occorre allora verificare se sussistano gli estremi della società di fatto tra i due imprenditori individuali, prospettazione che comunque porterebbe a far subentrare la signora NF AR RI, nella sua qualità di erede, nella titolarità solo di un sesto della impresa NF MI, oltre che di un solo sesto dell'impresa NF DO. Al riguardo, questa Corte ritiene di dover integralmente condividere il giudizio di primi giudici, secondo i quali i fatti accertati evidenziano non l'affectio bensi l'affectio filialis. Daglisocietatis, elementi raccolti infatti, ed in particolare dalle deposizioni testimoniali EG, ER e TU, emerge piuttosto la figura di un figlio che, nel campo lavorativo, viene inizialmente avviato al lavoro e affiancato dal padre e che poi si rende sempre più indipendente ed autonomo, compiendo proprie scelte gestionali e finanziarie, come nella occasione del prestito artigiano da lui 10 chiesto e solo avallato dal padre, e dei successivi finanziamenti chiesti per l'azienda. Il padre invece continua in una sorta di vigilanza attiva ed anche di collaborazione con il figlio, ma non ai fini di conseguire risultati patrimoniali comuni.. In altri termini,a prescindere dalla scarsa valenza della circostanza dell'ubicazione delle due imprese nello stesso immobile, visti i diversi settori di attività e tenuto sempre presente il rapporto parentale tra i due imprenditori individuali, anche l'elemento della realizzazione da parte di NF DO della centrale di betonaggio rientrante nel patrimonio della ditta NF MI, si spiega con il naturale desiderio paterno di dare al proprio figlio, che opera nel suo stesso settore di attività, i mezzi di cui egli già dispone (si tratta di un basamento preesistente) perché svolga da solo, in autonomia, il proprio lavoro, tant'è che contestualmente alla donazione del terreno al figlio, dona la casa alla figlia, a dimostrazione della natura di gesto di generosità paterna, non di manifestazione di affectio societatis, che guida i comportamenti di S NF DO. Contro tale decisione ha proposto ricorso per 11 cassazione AR RI NF, con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso MI NF. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale non vi era spazio per l'esame delle diverse azioni di rivendicazione dei beni ereditari, collazione, revocatorie e quant'altro, perchè non avevano trovato sviluppo a livello di causa petendi in fatto ed in diritto. La ricorrente, premesso che secondo la giurisprudenza di questa S.C. la proposizione di una domanda non richiede formule rituali, essendo sufficiente che la pretesa risulti, anche per implicito, dal contesto dell'atto introduttivo, deduce che le domande sulle quali la Corte di appello di Brescia ha ritenuto di non potersi pronunciare erano comprese nelle seguenti conclusioni formulate nell'atto di citazione e riprodotte nell'atto di appello: "voglia il Tribunale accertare la esistenza di una unica ditta (rectius: impresa) individuale in capo a NF quantificando la quota dellaDO, NF AR RI, la sua partecipazione 12 : azionaria in subordine, accertata l'esistenza della società di fatto tra NF MI e NF DO, quantificazione delle spettanze di NF AR RI..". La doglianza è infondata. La ricorrente, in ordine alla domanda di rivendicazione di beni ereditari, non indica quale ne sarebbe stato l'oggetto. La domanda di collazione presuppone l'esistenza di donazioni ad un coerede e l'attrice non indica gli estremi delle liberalità di cui sarebbe stato beneficiario MI NF. L'azione revocatoria presuppone una alienazione da parte di un debitore, idonea a pregiudicare il creditore e la ricorrente non indica chi, nella specie, sarebbe stato il creditore, chi il debitore e quale sarebbe stato l'oggetto della alienazione da revocare. Con il secondo motivo la ricorrente, con riferimento al presunto controllo che esercitato da DO NF sulla attività svolta da MI NF, deduce che la Corte di appello avrebbe confuso tra interposizione reale e interposizione fittizia. La doglianza è infondata. E' sufficiente osservare che la Corte di appello ha escluso la sussistenza sia della interposizione 13 reale interposizione ✓ che della fittizia che della simulazione in genere, per cui l'eventuale errore in cui fosse incorsa nella individuazione degli elementi caratterizzanti le singole ipotesi sarebbe comunque ininfluente. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la Corte di appello di Brescia, affermando che nemmeno la fattispeciepuò ritenersi sussistente fittizia, per difetto del dell'interposizione presupposto essenziale della partecipazione alla intesa simulatoria dei terzi contraenti con l'imprenditore NF MI, che non sono stati nemmeno individuati negli atti di causa, non avrebbe tenuto conto che secondo autorevole dottrina e parte della giurisprudenza, invece, nel caso di interposizione fittizia di persona non è essenziale la partecipazione alla. intesa simulatoria del terzo, che comunque non è litisconsorte necessario del giudizio diretto ad accertare la simulazione. La doglianza è infondata, in quanto, anche volendo ammettere, in via di ipotesi, che i giudici di merito siano incorsi in errore nel ritenere essenziale, nel caso di interposizione fittizia di persona, la partecipazione all'accordo simulatorio 14 del terzo, va ricordato che nella specie è stata esclusa la stessa esistenza dell'accordo simulatorio tra interposto e interponente e la esattezza di tale conclusione non viene censurata. Con il quarto motivo la ricorrente ribadisce la sua tesi subordinata secondo la quale tra DO NF e MI NF esisteva una società di fatto e, oltre a dolersi del fatto i che i giudici di merito non abbiano ritenuto sufficienti gli elementi probatori dedotti a sostegno di tale test denuncia che non sarebbe esatto che il terreno sul quale è stata realizzata la centrale di betonaggio era stato donato da DO NF a MI NF. Il motivo non può trovare accoglimento. Premesso che la prova dela esistenza di una società di fatto simulata tra due soggetti i quali formalmente avevano esercitato attività imprenditoriali distinte avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, i giudici di merito, con sufficiente e logica motivazione, hanno chiarito perché gli elementi invocati dalla attuale ricorrente, sia singolarmente che complessivamente considerati, non potevano confortare la tesi sostenuta dalla attuale ricorrente e potevano 15 spiegazione in rapporti di natura trovare dati i vincoli di parentela esistenti personale, tra i soggetti interessati. La ricorrente, infine, non chiarisce quale valenza decisiva avrebbe il supposto errore commesso dalla Corte di appello di Brescia nel ritenere esistente una donazione che, invece, non aveva avuto luogo. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle psese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di € 29681 62 di cui € 2000,00 per onorari. Roma, 18 gennaio 2002 109T 129,11 e R 4567 hi, 32 Race и 1140,43TOT в IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico blazico DEPOSITATO IN CANCELLÉRIÁ Roma 3 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dataENTRATE!LUG. 200% al n. 34634 versate € 1.7.0.43 (euroC EDS A. 1.1.3 ) 2 0 p. Dirigente Area Servial 0 (Dott.ssa AR Grazia DI FILIPPOL 16 Responsabile Servizio Atti Gludiziari YDY. M RACCICHIN