Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, l'intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità di consultazione di cui all'art. 5 della legge n. 164 del 1975 come modificato dall'art. 1, comma settimo, della legge n. 223 del 1991, essendo stata comunque raggiunta la finalità dalle stesse perseguite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12307 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ AL - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO LUno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
R.G.N. 4579/2001, LE DA, elettivamente domiciliata in Roma, Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, presso gli avvocati AL Medina e Giovanni Sertori che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
R.G.N. 4571/2001.
DI TO, LF RO, FE PI, CC RI, RI ZI, LÀ GE, PP CA, De IP MA AT, Di ER LO, Di ID PP, IO CO, TU MA, FO MA EL, HI ZO, ZZ GI, AZ MAnna, ER CO, La MA RA, La RO AL, ST NI, SA MA PA, ER RI, VE MA ON, TT GI, ON CO, PU (o UG) LU, CI RI, AN MA IS, AL GE, ER ON, AT PP, UN GI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, presso gli avvocati AL Medina e Giovanni Sertori che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Fiat Auto Partecipazioni S.p.A. e Fiat Auto S.p.A., elettivamente domiciliate in Roma, via L. G. Faravelli n. 22 presso l'avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo che, unitamente agli avvocati Salvatore Trifirò, Giacinto Favalli, prof. CO Realmonte, prof. Paolo Tosi rappresenta e difende entrambe giusta deleghe in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1141/200, decisa il 19 gennaio 2000 e pubblicata il 5 febbraio 2000, resa dal Tribunale di Milano nel procedimento n. R.G. 1079/98 ed altri riuniti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. AL Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO Apice, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, gruppi di lavoratori aderenti al sindacato SLAI BA hanno convenuto in giudizio la società Fiat Auto S.p.A. al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti di collocamento in CIGS adottati da parte datoriale.
Hanno osservato al riguardo che vi era stato un utilizzo anomalo della CIGS in presenza di un esubero strutturale, così anticipandosi gli effetti di un licenziamento senza le relative garanzie. Hanno lamentato la violazione delle procedure previste per la CIGS poiché lo SL BA non era stato convocato per il prescritto incontro mentre alle RSU non era stato concesso di partecipare all'incontro stesso.
Hanno ancora denunciato la genericità del criterio seguito per individuare i lavoratori destinati ad accedere alla così detta mobilità lunga, mentre per i lavoratori destinati alla mobilità senza garanzie di reimpiego mancherebbe l'indicazione relativa ai fabbisogni di ciascuna delle aree per cui venivano disposte le graduatorie e d'altro canto i numerosi trasferimenti posti in essere nell'imminenza delle sospensioni hanno comunque vanificato qualsiasi possibilità di scelta.
Il Giudice adito ha rigettato con distinte sentenze le domande di alcuni lavoratori che non risulta abbiano percorso ulteriori gradi di giudizio ed ha accolto quelle degli odierni ricorrenti, da un lato LE DA, unitamente ad altri non presenti in sede di legittimità, dall'altro TO DI ed altri ricorrenti. Ha interposto appello la Fiat Auto S.p.A. e in esito il gravame, previa riunione delle varie impugnazioni, è stato accolto con sentenza n. 1141/2000, emessa in data 19 gennaio - 5 febbraio 2000 dal Tribunale di Milano, con la quale sono state respinte le domande tutte avanzate dai lavoratori.
La decisione viene così motivata.
Osserva il Collegio di merito che non vi è stato un impiego irregolare della CIGS dal momento che il successivo avviamento dei cassintegrati alla mobilità ha avuto luogo in modo non automatico, atteso che alcuni sono stati richiamati in servizio e per altri vi è stato un impegno alla ricollocazione.
Osserva ancora che l'accordo sui criteri di scelta risponde a criteri di razionalità. Ciò in particolare per l'individuazione dei lavoratori in condizione di accedere al pensionamento. Rileva inoltre che gli avvenuti spostamenti di lavoratori non sono dettati da ragioni di discriminazione contro i sindacati autonomi poiché hanno riguardato anche aderenti ad altri sindacati. Lo spostamento ha indubbiamente determinato una turbativa con possibili riflessi sull'operatività dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS ma nessuno fra gli interessati ha dato la prova di essere stato personalmente danneggiato dalla turbativa stessa. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, vengono proposti due distinti ricorsi:
a) da LE DA con atto notificato in data 5 febbraio 2001, sulla base di cinque motivi;
b) da DI TO, LF RO, FE PI, CC RI, RI ZI, LÀ GE, PP CA, De IP MA AT, Di ER LO, Di ID PP, IO CO, TU MA, FO MA EL, HI ZO, AL GI, AZ MAnna, ER CO, La MA RA, La RO AL, ST NI, SA MA PA, ER RI, VE MA ON, TT GI, ON IC, PU (o UG) LU, CI RI, AN MA IS, AL GE, ER ON, SE PP, UN GI con atto notificato in data 30 gennaio 2001, sempre sulla base di cinque motivi.
Le società Fiat Auto Partecipazioni S.p.A. e Fiat Auto S.p.A., resistono con distinti controricorsi, rispettivamente notificati, in data 15 e 9 marzo 2001. Le società controricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi principali vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Le censure proposte con gli stessi possono essere esaminate simultaneamente poiché i motivi sono sovrapponibili salvo minime differenze lessicali.
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 epe, la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 legge 164/75 nel testo modificato con l'art. 1, comma 7, legge 223/91. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che il Tribunale non ha preso in esame l'argomento sul quale i lavoratori hanno fondato la domanda, ovvero la mancata convocazione del Sindacato Autonomo SL BA e delle RSU. Si precisa al riguardo che la questione à stata prospettata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e richiamata nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, mediante riferimento a tutti gli argomenti già svolti. Si fa presente che in sede di precisazione delle conclusioni è stata segnalata la necessità di riprendere in esame l'argomento, pur se implicitamente considerato come assorbito nella pronuncia di primo grado, favorevole ai lavoratori.
Premette la Corte che non viene indicato, al di là della mera enunciazione della norma invocata, un qualsiasi principio di diritto che sia violato o erroneamente applicato e pertanto la denuncia va ricondotta nell'ambito del vizio di motivazione. Si denuncia infatti la sentenza del Tribunale di Milano per non aver preso in considerazione le censure attinenti al vizio della procedura di consultazione sindacale, atteso che lo SL BA, come pure la sua componente nell'ambito delle RSU, non à stata messa in condizione di partecipare all'incontro in esito al quale, previo esame delle ragioni della CIGS, è stato concordato il criterio di selezione. La censura, così come chiarita, non appare fondata. Il Tribunale ha infatti fornito una precisa motivazione nel senso che l'intervenuto accordo sui criteri di scelta dei lavoratori posti in CIGS dimostra "l'avvenuta osservanza delle formalità di cui all'art. 1, comma 7 legge 223/1991", atteso che l'accordo rappresenta un quid pluris e anzi "l'obbiettivo delle formalità medesime". Il Collegio giudicante afferma quindi il principio che il raggiungimento dell'accordo supera ogni anomalia formale attinente alle modalità di consultazione, atteso che lo scopo delle stesse è stato comunque raggiunto.
Tale assunto non viene investito dalla doglianza che attiene a meri vizi formali della procedura di consultazione e non già a vizi dell'accordo raggiunto e pertanto la censura viene a mancare di decisività.
Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1 e 5
legge 164/75. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si sostiene che vi è stato un uso anomalo della CIGS, al fine di far fronte non già ad una situazione di crisi o esigenza di riorganizzazione temporanea ma ad un esubero strutturale. Rileva la Corte che ancora una volta non viene indicato, al di là della mera enunciazione della norma invocata, un qualsiasi principio di diritto che sia violato o erroneamente applicato e pertanto la denuncia va ricondotta nell'ambito del vizio di motivazione. Si censura infatti la sentenza per avere affrontato solo parzialmente "il problema sottoposto a giudizio" e per avere accolto una soluzione "in contrasto con le risultanze processuali per quel che riguarda la apodittica affermazione circa l'incertezza del numero degli esuberi ma anche in contrasto con la disciplina della Cassa Integrazione per quel che riguarda i criteri di selezione che ad essa attengono". La censura, così come chiarita, non appare fondata. Il Collegio di merito afferma infatti il principio che la Cassa Integrazione può essere finalizzata alla salvaguardia occupazionale, sia pur parziale ed eventualmente al di fuori dell'azienda che di essa si avvale, col temperamento che i nuovi posti di lavoro devono essere in numero significativo, tale da rendere il ricorso alla Cassa compatibile con l'obbiettivo che si vuoi raggiungere. Questo argomento non viene censurato dai ricorrenti e pertanto le critiche svolte dagli stessi sono ancora una volta carenti del requisito della decisività. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1375 cc, 1
legge 164/75. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si lamenta la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in relazione ai trasferimenti disposti nell'imminente attivazione della procedura.
Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 cc, 1
e 5 legge 164/75. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che il Tribunale ha addossato ai lavoratori una prova impossibile poiché le graduatorie sono rimaste loro sconosciute e quindi non vi è modo di verificare se vi è stato un pregiudizio conseguente ai trasferimenti.
Col quinto motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si osserva che il Tribunale non ha preso in considerazione il rilievo svolto dai ricorrenti nel senso che, essendo stato indicato il numero complessivo degli esuberi nelle 24 aree interessate e non già l'incidenza numerica su ciascuna, parte datoriale aveva ampia possibilità di variare il fabbisogno di ciascuna area in modo da far ricadere tra i lavoratori destinati alla sospensione unità scelte al di fuori di qualsiasi criterio oggettivo e verificabile.
I tre motivi da ultimo enunciati vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a criticare la motivazione offerta dal Tribunale circa l'irrilevanza dei trasferimenti effettuati da un settore ad un altro in corso di procedura per l'individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS.
Le censure non appaiono fondate.
Il Tribunale ha argomentato nel senso che:
a) quanto agli spostamenti avvenuti prima dell'accordo sindacale, che sarebbero stati in numero preponderante, l'esubero complessivo accertato teneva conto della situazione reale;
b) si deve escludere che i circa trenta spostamenti avvenuti dopo tale accordo siano riconducibili ad una discriminazione sindacale, avendo riguardato lavoratori appartenenti alle varie organizzazioni;
c) gli spostamenti hanno rappresentato indubbiamente un elemento di disturbo e peraltro non è stato dimostrato e neppure allegato che taluna delle posizioni sottoposte all'esame del giudice sia stata pregiudicata da tali spostamenti.
I primi due punti non vengono sottoposti a critica e pertanto le censure attengono solamente alla soluzione accolta dal Tribunale nel senso che manca la prova, come pure l'allegazione, che taluna in particolare tra le posizioni sottoposte al vaglio del Giudice sia stata in concreto pregiudicata.
Osserva al riguardo la Corte che vengono segnalate due possibili linee di intervento di parte datoriale, idonee a turbare il meccanismo di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, ovvero gli spostamenti disposti tra le aree interessate e la possibilità di fissare unilateralmente l'esubero di ciascuna col mero rispetto del dato complessivo;
manca però un qualsiasi richiamo alle posizioni fatte valere in giudizio. Tanto appare sufficiente a dimostrare che l'incidenza di tali circostanze a danno dei singoli lavoratori è stata ipotizzata in astratto ma al riguardo è mancata non solamente la prova ma persino l'allegazione. Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno rigettati. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003