CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2023, n. 31515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31515 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31515 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti di OL DR, in relazione alla coltivazione di tre piante di marijuana e di detenzione di sostanza stupefacente della stessa specie, in mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. OL DR, mediante il proprio difensore, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pure richiesta con memoria difensiva nel giudizio cartolare di rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi in quanto sollecitato e comunque anche di ufficio, ai sensi dell'art.597 coma 5 cod.proc.pen. 3. Il motivo di ricorso è fondato atteso che il giudice di rinvio pure sollecitato dalla difesa dell'imputato con memoria difensiva e pure avendo riportato nella parte della sentenza, riservata alle conclusioni, la richiesta proveniente dalla difesa dell'imputato del riconoscimento del relativo beneficio, nel corpo della decisione adottato ha del tutto omesso di confrontarsi con tale richiesta, sia pure per escludere la ricorrenza delle condizioni legittimanti, incorrendo pertanto in totale omissione di pronuncia. Si impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale profilo (sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv.268402, sez.4, n.3746 del 21/01/2020, Marrocu Rv.278285; rv 282562) con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 Aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31515 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti di OL DR, in relazione alla coltivazione di tre piante di marijuana e di detenzione di sostanza stupefacente della stessa specie, in mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. OL DR, mediante il proprio difensore, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pure richiesta con memoria difensiva nel giudizio cartolare di rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi in quanto sollecitato e comunque anche di ufficio, ai sensi dell'art.597 coma 5 cod.proc.pen. 3. Il motivo di ricorso è fondato atteso che il giudice di rinvio pure sollecitato dalla difesa dell'imputato con memoria difensiva e pure avendo riportato nella parte della sentenza, riservata alle conclusioni, la richiesta proveniente dalla difesa dell'imputato del riconoscimento del relativo beneficio, nel corpo della decisione adottato ha del tutto omesso di confrontarsi con tale richiesta, sia pure per escludere la ricorrenza delle condizioni legittimanti, incorrendo pertanto in totale omissione di pronuncia. Si impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale profilo (sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv.268402, sez.4, n.3746 del 21/01/2020, Marrocu Rv.278285; rv 282562) con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 Aprile 2023.