Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 11287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11287 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
11297-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
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n caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e identificativ,
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1256/26
-Presidente-
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CC- 25/03/2026 R.G.N. 6671/2026
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AA AZ (CUI 05QXRA1), nato in [...] il [...]
avverso il decreto del 24/02/2026 del Giudice di pace di Gorizia
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
sentite le conclusioni dell'Avv. Claudia Guerriero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 24 febbraio 2026 il Giudice di pace di Gorizia ha concesso ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 la proroga per tre mesi del trattenimento disposto nei confronti di AZ HA dal Questore di Modena il 28 novembre 2025. 2. Avverso tale provvedimento AZ HA, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con cui ha eccepito la nullità della richiesta di proroga del trattenimento in quanto sottoscritta da soggetto diverso dal Questore in assenza di specifica delega.
3. Il 18 marzo 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno - Questura di Gorizia, chiedendo il rigetto del ricorso.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel regime introdotto dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva del requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile liter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362-03). Si è ulteriormente precisato che deve ricomprendersi nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835-01).
3. Tanto premesso, il ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia fornito un'inadeguata risposta a specifica eccezione di nullità della richiesta di proroga, in quanto proveniente da soggetto diverso dal Questore, non identificabile, in favore del quale non risulta il rilascio di delega. All'eccezione difensiva il Giudice di pace ha replicato che la richiesta promanava dal responsabile della sezione immigrazione della Questura, senza affrontare il profilo afferente all'esistenza di una valida delega.
Ora, come chiarito da Sez.
6-1 civ., n. 2061 del 15/12/2022, dep. 2023, <il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali ed alle condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass. 6064/2019; id.27939/2019; id. 33178/2019)». Nella medesima direzione questa Sezione ha in tempi più recenti stabilito che <in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il soggetto trattenuto che deduca l'illegittimità del provvedimento di proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per insussistenza della delega in capo al funzionario firmatario diverso dal questore, ha l'onere di provare detto fatto negativo, sicché, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell'amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori presso l'amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta» (Sez. 1, n. 23934 del 26/06/2025, R., Rv. 288041 01, in fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di decreto di proroga del trattenimento che aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il difensore aveva dedotto l'assenza in atti della delega questorile in favore del sostituto commissario che aveva sottoscritto la richiesta di proroga;
conformi Sez. 1, n. 16445 del 30/04/2025, B., non mass.; Sez. 1, n. 35636 del 30/10/2025, N., non mass.; Sez. 1, n. 35637 del 30/10/2025, F., non mass.). Nel caso di specie, a fronte di puntuale eccezione formulata in apposita memoria depositata nel corso del procedimento di convalida, il Giudice di pace non ha espresso alcuna argomentazione in ordine alla denunciata assenza di delega in favore del soggetto che aveva sottoscritto la richiesta di proroga del trattenimento, omettendo di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
3. Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Gorizia, che procederà a colmare la ritenuta lacuna motivazionale
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Gorizia. In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 193/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il/25 marzo 2026.
Il Consigliere estensore Antonino Franceseo Genovese
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Il Presidente Monica Bon (мастером
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