Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta per contrasto con le norme imperative che regolano l'avviamento al lavoro la clausola della contrattazione collettiva prevedente criteri preferenziali per l'assunzione di aspiranti legati da vincoli di parentela con lavoratori cessati dal servizio, salvo che non risulti che l'ambito di applicazione dei suddetti criteri preferenziali sia circoscritto alle sole ipotesi di richiesta nominativa. (Fattispecie relativa al Ccnl del 1987 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, prevedente una preventiva valutazione preferenziale delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare di dipendenti deceduti o cessati dal servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE MA ON, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STANISLAO DI MAIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TANGENZIALE NAPOLI S.p.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07445/96 proposto da:
TANGENZIALE NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
DE MA ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 208/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 31/01/96, R.G. n. 43935/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/98 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito l'Avvocato ABATI per delega dell'Avvocato PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del I^ motivo del ricorso incidentale e assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31/1/95 il Tribunale di Napoli rigettava, in riforma della impugnata decisione di primo grado, la domanda proposta da IO De AR per conseguire la condanna della s.p.a. Tangenziale di Napoli ad assumerlo, in quanto avente diritto quale figlio di ex dipendente alla precedenza, in base alla contrattazione collettiva, nelle assunzioni di nuovi dipendenti, nonché a risarcirgli il danno subito per la mancata occupazione. Considerava il Tribunale:
- che fino all'entrata in vigore della legge 23/7/91 n.223 il regime del collocamento era incentrato sul principio della richiesta numerica, rispetto alla quale la richiesta nominativa costituiva ipotesi eccezionale, applicabile soltanto in particolare ipotesi;
- che nella vigenza di tale regime un procedimento di assunzione che avesse privilegiato determinati aspiranti a causa di vincoli di parentela con lavoratori cessati dal servizio si sarebbe posto in contrasto con le norme imperative che regolavano l'avviamento al lavoro;
- che in relazione ad ipotesi dello stesso tipo era stata evidenziata dalla giurisprudenza (in particolare Cass. nn. 2430/91 e 3105/86) la violazione dei precetti costituzionali in materia di tutela del lavoro (artt. 1, 4 e 36 Cost.) e dei diritti della persona (artt. 3 e 31 Cost.), nonché dell'art. 8 della legge n.300/70 che nega qualsiasi incidenza nel rapporto di lavoro a fatti non rilevanti sull'attitudine professionale del lavoratore;
- che in applicazione di tali principi doveva rilevarsi la nullità del CCNL 1987 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, laddove all'art. 1, comma 4, faceva obbligo agli imprenditori di "tenere conto preliminarmente delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti deceduti o che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, o per invalidità o per malattia".
Avverso la decisione del Tribunale il De AR ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Resiste la società Tangenziale di Napoli con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, illustrato da memoria, affidato a due motivi, il secondo dei quali condizionato all'accoglimento del ricorso principale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi travisamento di fatti e difetto di motivazione, si deduce:
- che la stessa società Tangenziale di Napoli ha riconosciuto nell'atto di appello la piena validità dell'art. 1 del contratto collettivo, interpretandolo esattamente come volto a privilegiare, in assenza di precedenze di legge, le assunzioni dei figli degli ex dipendenti;
- che nel dichiarare, in mancanza di prove in ordine all'esistenza nella specie di precedenze di legge per i lavoratori assunti, la nullità di detta clausola il Tribunale l'ha illegittimamente interpretata in contrasto con il riconoscimento della società, travisando in tal modo gli accertamenti emersi dal giudizio e recepiti specificamente nella sentenza del Pretore. Il motivo è infondato.
Premesso che, nei limiti del giudicato e del principio della domanda, la nullità è rilevabile d'ufficio, deve osservarsi che il potere dovere del giudice di interpretare le clausole contrattuali non è vincolato, non prevedendo il codice civile una interpretazione autentica del contratto, dalle opinioni, ancorché concordi, successivamente espresse dalle parti (cfr. Cass. n. 2874/67). Ove non si traducano in un negozio di accertamento, che comunque investe gli effetti del contratto e non il contratto stesso, di tali opinioni il giudice potrà tener conto ai sensi dell'art. 1362 cpv.cod.civ., ma nella specie il Tribunale ha ritenuto contrastante con le norme imperative che regolavano l'avviamento al lavoro la semplice preferenza attribuita nelle assunzioni a determinati lavoratori indipendentemente dalla osservanza, e quindi anche nell'osservanza, di specifiche precedenze di legge. Poiché il ricorrente non offre elementi atti a comprendere tra le precedenze di legge, nella lettura della clausola collettiva attribuita alla società, anche quelle risultanti dal l'applicazione delle norme sul collocamento, sì da circoscrivere la portata della clausola alla ipotesi di richiesta nominativa, il denunziato vizio di motivazione sul punto risulta privo di decisività.
Del tutto generica è poi, se riferita ad altre circostanze, la denunzia di travisamento di imprecisati "accertamenti di fatto emersi nel giudizio e recepiti specificamente nella sentenza del Pretore". Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denunziandosi in riferimento alla stessa clausola violazione del contratto collettivo, si deduce che il diritto al lavoro di tutti i cittadini costituisce regola applicabile tra cittadino e pubblica amministrazione ma non nei rapporti tra privati, e non esclude comunque forme di prelazione destinate ad operare, come quelle previste dalla clausola in discorso, nel rispetto delle precedenze di legge.
Il motivo è infondato.
Ancorché con improprio riferimento alla violazione, estranea alla previsione dell'art. 360 c.p.c., del contratto collettivo, il ricorrente contesta la sussistenza della nullità dichiarata dal Tribunale. E con il ricorrente può convenirsi sull'assenza di limiti costituzionali alle scelte dei privati in materia di assunzioni, ma la declaratoria di nullità è basata nella sentenza impugnata sul contrasto tra la clausola collettiva contestata e le norme sull'avviamento al lavoro allora vigenti, e cioè, come ricordato dallo stesso giudice di appello, sulle ragioni che hanno portato questa Corte ad affermare la nullità assoluta della norma del regolamento organico di un'azienda municipalizzata che, nel disciplinare i criteri di scelta del personale da assumere, prevedeva una riserva di posti in favore dei figli degli ex dipendenti (v. Cass. n. 3105/86). Una tale soluzione, riferibile a tutti i rapporti di lavoro di natura privatistica, è condivisa dal collegio e rende superfluo il richiamo ai principi costituzionali considerati da una parte della giurisprudenza (così Cass. n. 2430/91, anch'essa menzionata dal Tribunale).
Lo stesso contrasto con le norme sull'avviamento al lavoro è ravvisabile, a parere del collegio, nelle clausole che, in luogo di una riserva di posti, prevedano per le assunzioni criteri preferenziali quali quelli adottati nella specie della contrattazione collettiva.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla richiesta, formulata in appello dalla Tangenziale di Napoli, di restituzione delle somme percepite dal De AR in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato poiché sulla richiesta della società, ritualmente formulata, non vi è stata pronuncia, ed è pacifico che le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame, al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni (v. Cass. nn. 6387/97, 11527/95, 3023/94, 11999/93, 5186/91). L'infondatezza dei motivi del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo motivo, condizionato, del ricorso incidentale.
Per le svolte considerazioni, annullata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale, la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, al quale è opportuno commettere anche il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999