Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
2074316 C TIV AVL ISI 'N REPUBBLICA ITALIANA SIDE // 130 ISNIS IV N YO LN 0766 9/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill. Si Presidente R.G.N. 297/01 Dott. Bruno Consigliere Dott. Massimo ODDO 3495/01 16540 Consigliere Cron Dott. Vittorio Glauco EBNER . RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. FrancesCO CECCHERINI - Rel. Consigliere Ud.14/05/02 Dott. Aldo ha pronunciato la seguente URTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 74316 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI 22 tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO presso STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
MORELLO EMMA, SCORZA FRANCESCO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 01/01/3495 proposto da: MORELLO EMMA, SCORZA FRANCESCO, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio 2105 dell'avvocato ORESTE CANTILLO, che li difende -1- unitamente all'avvocato NICOLA DI PRISCO, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 242/00 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 23/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato D'AVANZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, 1'Avvocato CANTILLO (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Sa- la Consilina, con decisione n. 116/01/95, accolse il ricorso proposto da MA LO e NC RZ contro l'avviso di liquidazione loro notifi- cato dall'Ufficio di Sala Consilina, avente ad og- getto l'Invim dovuta relativamente alla parte immo- biliare conferita nella Tanagrina s.r.l. Ritenne la Commissione che, sebbene l'esenzione non fosse prevista dal d. P.R. n. 643/1972, l'appli- cazione dell'imposta nel caso di conferimento in società contrastasse con la direttiva CEE n. 69/335. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, che eccepiva il mancato recepimento della Direttiva nell'ordinamento interno, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 23 giugno 2000, ha confermato la decisione di 10, primo grado, richiamandosi lett. b all'art. della Dir. CEE n. 69/335, la quale prevede che, ol- tre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano nessun'altra imposizione sotto qual- effettuati forma per siasi i conferimenti nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di costitu- zione della società; e osservando che il contenuto 2105 puntuale della norma era tale da renderla diretta- mente operativa nell' ordinamento interno, senza necessità di disposizioni di recepimento. Per la cassazione della sentenza di appello, notificata all'Avvocatura distrettuale di Napoli il 20 ottobre 2000, il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato ricorre con atto notificato il 15 dicembre 2000, proponendo un unico motivi. I contribuenti hanno depositato controricorso con ricorso incidentale, e, successivamente, memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso principale si denunzia la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 4,7,10, e 12 della Direttiva Cee n. 69/335, in relazione al- l'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; si deduce che dal- le norme richiamate si desume che il legislatore comunitario ha voluto escludere che sulle operazio- ni indicate nell'art. 4 gravassero altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'im- posta sui conferimenti, e tale previsione non pote- va essere applicata con riferimento all'Invim, che colpisce l'incremento di valore di un bene nel pe- Il cons, dr. Aldo Ceccherini riodo intermedio tra due trasferimenti e non unʼimposta sui trasferimenti, i quali costituiscono solo l'occasione del prelievo fiscale. L'ammini- strazione richiama la sentenza della Corte di Giu- stizia CE 11 dicembre 1997 in causa C-42/96 SIF c. Amministrazione delle finanze, ed alla precedente giurisprudenza di questa Corte suprema. Deve in via preliminare esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dai con- tribuenti nel controricorso. Si deduce al riguardo che, fin dalla proposizione della domanda introdut- tiva, essi avevano fatto valere trattarsi di tra- sformazione di società di fatto in società di capi- non di conferimento in società, e che la tale, e questione sollevata in appello dall'amministrazione verteva sul mancato recepimento della direttiva co- munitaria, mentre la questione della violazione della direttiva medesima, sul presupposto della sua immediata applicabilità, è stata proposta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. L'eccezione non ha fondamento. La questione di diritto, proposta dalle parti nel giudizio di meri- to ed affrontata nella sentenza impugnata, riguar- dava l'applicabilità della Direttiva CEE n. 69/335 alla fattispecie di causa. Detta applicabilità era negata all'Amministrazione, e sebbene a sostegno di ciò si adducessero ragioni diverse da quelli oggi sottoposte all'esame del Collegio, la questione do- veva essere dal giudice di merito esaminata e ri- solta secondo diritto. E' vero che, secondo la co- stante giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto e di temi di contesta- zione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito, ma al principio si deroga laddove si tratti di questioni rilevabili di ufficio ovvero, nell'am- bito delle questioni trattate, di profili nuovi di diritto, quantunque sulla premessa che le nuove questioni e i nuovi profili di diritto si debbano considerare compresi nel dibattito, perché fondati sugli stessi elementi di fatto gia dedotti (tra le molte Cass. 19 marzo 1980 n. 1839, 17 aprile 1987 n. 3789, 17 dicembre 1998 n. 12644). Ora, quest'ul- tima condizione ricorre appunto nel caso presente, perché oggetto dell'opposizione era un accertamento avente ad oggetto l'Invim dovuta relativamente alla parte immobiliare conferita nella Tanagrina s.r.l. Avendo l'Amministrazione sostenuto, con l'appello proposto, che l'esclusione dell'imposta non poteva derivare dalla Direttiva comunitaria, siccome non ancora recepita nell'ordinamento, il giudice del gravame, nel superare tale eccezione e nell'accin- co/2n, est. Il cons/rel. est. dr. Aldo Ceccherini gersi a confermare una sentenza che di quella Di- rettiva faceva applicazione, non poteva esimersi dal porsi anche d'ufficio la questione dipendente, se la Direttiva medesima potesse trovare applica- zione in materia di Invim, perché tale questione era compresa nel dibattito processuale, fondandosi sugli stessi elementi di fatto gia dedotti sin dal ricorso di primo grado (avente ad oggetto l'impu- gnazione di un accertamento Invim), sicché non im- plicava alcuna ulteriore indagine di fatto, bensì il mero esame della fattispecie come dedotta dalle parti (per l'applicabilità d'ufficio anche in Cas- sazione del principio invocato con il ricorso, v. 9 giugno 2000 n. 7909). Nel merito il motivo è fondato. La questione già stata affondata da questa Corte suprema (Cass. 9 giugno 2000 n. 7909, 1 agosto 2000 n. 10059, 25 agosto 2000 n. 11155, 29 novembre 2000 n. 15316, 23 gennaio 2001 n. 916, 28 maggio 2001 n. 7219), e ri- solta nel senso che, in relazione agli atti di con- ferimento di immobili ad una società di capitali, la disciplina dell'INVIM, in quanto (come anche af- fermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Eu- ropee con sentenza 11 dicembre 1997 in causa SIF Spa C. Amministrazione delle finanze della Repub- blica italiana) non colpisce l'atto di conferimento in sé, ma l'incremento di valore del bene nell'arco temporale compreso fra il precedente trasferimento e quello connesso al conferimento, non contrasta con la direttiva comunitaria 69/335/CEE. Con il ricorso incidentale si denunzia la vio- lazione dell'art. 112 c.p.c., e ין omessa pronuncia in relazione alla domanda di accertamento delle spese deducibili ex art. 13 d. P.R. 26 ottobre 1972 n. 643. Il motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, il quale, nel decidere anche ai fini delle spese del pre- sente giudizio di legittimità sull'appello dell'Amministrazione e sulle altre questioni devo- lute con il gravame e non coperte al giudicato, si atterrà al seguente principio di diritto: in relazione agli atti di conferimento di immo- bili ad una società di capitali, la disciplina del- l'Invim, in quanto (come anche affermato dalla Cor- te di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza 11 dicembre 1997 in causa SIF Spa c. Amministrazio- ne delle finanze della Repubblica italiana) non colpisce l'atto di conferimento in sé, ma l'incre- mento di valore del bene nell'arco temporale com- preso fra il precedente trasferimento e quello con- Il ns.rel. est. dr. Aldo Cecchekini nesso al conferimento, non contrasta con la diret- tiva comunitaria 69/335/CEE.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricor- so principale e dichiara assorbito il ricorso inci- dentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, an- che per le spese del presente giudizio di legitti- mità, ad altra sezione della Commissione regionale della Campania. in camera di consiglio, il Così deciso a Roma, giorno 14 maggio 2002 . Il Presidente.esidente. Il Cans. est. wi s (acrivez Aldo Cal (Bruno Saccucci) (Aldo Ceccherini) * DEPORTATA IN CANCELLERIA 16 MAG. 2003 IL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano